CASS
Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15729 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO ND nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del 18/12/2025 della Corte di appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PE Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Simone Perelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Potenza adita da NO ND con istanza di revisione ex art. 630 comma 1 lett. A) c.p.p. in relazione alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 10/06/2015, divenuta irrevocabile il 12.1.2017, con cui l'attuale ricorrente era stato condannato a seguito di rito abbreviato, in relazione al reato ex art. 74 del Dlgs. 309/90, commesso in uno con i coimputati Andriola RI, Santonastasio AN, RA OV, AN AN, AN PE EL, - in Brindisi dal maggio 2005 al novembre 2007 -, dichiarava inammissibile l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione NO ND, mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15729 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VI SE Data Udienza: 22/04/2026 3.Deduce con il primo, il vizio di carenza di motivazione, in relazione al un elemento definito cruciale per la proposta istanza di revisione, e rappresentato dal contenuto della sentenza irrevocabile n. 1529/2024 e dal fatto storico in essa accertato. Sebbene l'istanza avesse fatto riferimento, per un dedotto contrasto tra giudicati, a due sentenze irrevocabili, rispettivamente n. 415/2018 e n. 1529 /2024 con cui si era accertato pur sempre la insussistenza del reato ex art. 74 del DPR 309/90 con riguardo alla medesima associazione contestata all'attuale ricorrente, la corte avrebbe argomentato la sua decisione solo con riferimento alla sentenza n. 415/2018, tralasciando ogni analisi dell'altra sentenza sopra citata. Dunque sarebbe mancato il vaglio motivazionale in ordine ad un elemento decisivo. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di travisamento della prova sul contrasto tra giudicati, rappresentando anche una motivazione illogica e contraddittoria. Sarebbe erronea l'esclusione del contrasto tra giudicati, e vi sarebbe motivazione carente e illogica laddove si liquida il contrasto come una mera differenza di rito (abbreviato quanto alla intervenuta condanna del ricorrente, e ordinario nei confronti dei coimputati assolti). In realtà, non si sarebbe considerato che la sentenza di assoluzione n. 415/18 non avrebbe solo valutato diversamente le prove bensì avrebbe negato il presupposto ontologico del reato associativo, quale la sua stessa struttura, e sarebbe una 'mera forzatura logica la tesi della corte per cui con la sentenza n. 415/2018 sarebbe stato riconosciuto "un altro fatto di reato" nel senso che la condanna del ricorrente avrebbe avuto riguardo ad un altro fatto di reato rispetto a quello associativo, a base della intervenuta assoluzione di coimputato. Si sarebbe in realtà ignorato che la condanna del ricorrente avrebbe fatto riferimento al medesimo sodalizio smentito dal giudicato di assoluzione di coimputati e quindi il contrasto coinvolgerebbe la ricostruzione storica degli elementi essenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si osserva che l'atto allegato al ricorso che secondo il ricorrente contemplerebbe accanto al rilascio di un mandato difensivo anche quello della procura speciale non è qualificabile in tale ultimo senso, in mancanza di ogni riferimento di alcun tipo alla iniziativa di cui all'art. 630 c.p.p. Consegue già per tale ragione la inammissibilità del ricorso atteso che . in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in 2 quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione •giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inammissibilità permane anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione). (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Di, Rv. 276223 - 01). 2. In ogni caso e per completezza., deve altresì premettersi che (cfr. Sez. 6 - , n. 5462 del 08/01/2026 Ud. (dep. 11/02/2026) Rv. 289403 - 01) in tema di revisione, l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, rilevante ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve consistere in un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni e non già in una mera divergenza valutativa del medesimo compendio istruttorio, sicché il contrasto fra giudicati non è ravvisabile nel caso in cui il difforme epilogo processuale dipende dall'applicazione di un diverso criterio legale di valutazione della prova dichiarativa, correlato alle differenti posizioni processuali degli imputati. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso il contrasto fra la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa nei confronti dei privati corruttori e la sentenza di assoluzione del pubblico ufficiale, sul rilievo che le dichiarazioni autoaccusatorie rese dai primi non necessitavano riscontri, indispensabili, invece, nella parte in cui integravano la chiamata in correità del corrotto, assolto per la mancanza degli stessi). 3. Altra premessa di interesse nel caso di specie e' quella per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014Rv. 259425). 3. Quest'ultimo principio assume peculiare rilievo in relazione al primo motivo dedotto. Invero si assume la decisività della sentenza 1529/2024 ma, senza in alcun modo precisare e specificare le ragioni di una tale dirimente 3 connotazione di decisività. Così che la prospettazione difensiva appare limitarsi solo ad una non meglio affermata citazione della predetta sentenza e della sua inerenza ai medesimi fatti posti a base del sodalizio criminoso per cui è stato condannato il ricorrente, che in essa sarebbero invece stati esclusi. Da una tale connotazione, a - specifica, del motivo così proposto, anche alla luce del principio di cui al precedente paragrafo 2, che chiarisce come sia necessario verificare un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni e non già in una mera divergenza valutativa del medesimo compendio istruttorio con conseguente necessaria illustrazione, ai fini in esame, di quest'ultimo profilo invece mancante nella censura in esame, discende anche sotto tale aspetto l'inammissibilità del ricorso stesso. 4. Quanto al secondo motivo, anche esso appare generico, a fronte della mera quanto non spiegata rappresentazione della circostanza per cui, la sentenza irrevocabile esaminata dalla corte, n. 415/2018, quale prospettata ragione dell'invocato contrasto con il giudicato di condanna intervenuto nei confronti del ricorrente, avrebbe escluso la esistenza della medesima struttura associativa cui inerisce la condanna dell'NO, avuto riguardo al tema della ricostruzione storica degli "elementi essenziali " del sodalizio. Si tratta di censura che nella sua genericità inevitabilmente neppure si confronta, validamente, ossia in termini di necessaria specificità e puntuale contrapposizione, con il diverso assunto motivazionale della corte, la quale, al contrario, ha con chiarezza sostenuto che il contrasto tra le richiamate sentenze non ha riguardato la esclusione ma solo una diversa valutazione del quadro probatorio ad esso afferente, anche in ragione del diverso rito prescelto. In particolare, l'assoluzione di cui alla sentenza n. 415/2018 intervenuta con la formula "perché il fatto non sussiste" avrebbe escluso la prova della sussistenza del numero minimo necessario per il sodalizio criminale, nel contempo tuttavia sostenendo, con riferimento al coimputato del ricorrente, RA PE, che costui "proprio in quei giorni stava organizzando in proprio ( e quindi parallelamente agli episodi per i quali era assolto con i diversi imputati), con l'ausilio di altre persone, compreso latro scafista, una traversata dall'Adriatico per andare a caricare stupefacenti sulla sponda libanese ...". Proprio valorizzando quest'ultima notazione, la corte di appello ha rappresentato l'intervenuto riconoscimento esplicito di altro fatto ossia la esistenza di altra compagine criminale composta da diversi altri imputati (tra i quali non sarebbe escluso lo stesso ricorrente secondo la sentenza di condanna della Corte di appello di Lecce n. 1070/15), fornita di mezzi, risorse e anche essa finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti , ed ha concluso per l'assenza di contrasto tra due diversi giudicati. 4 In linea, invero, con il principio citato in premessa, e senza alcuna specifica confutazione di tale puntuale esclusione di coincidenza tra fatti oggetto della sentenza di assoluzione e fatti a base del sodalizio criminale di cui alla condanna patita dal ricorrente. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 22/04/2026.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere PE Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Simone Perelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Potenza adita da NO ND con istanza di revisione ex art. 630 comma 1 lett. A) c.p.p. in relazione alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 10/06/2015, divenuta irrevocabile il 12.1.2017, con cui l'attuale ricorrente era stato condannato a seguito di rito abbreviato, in relazione al reato ex art. 74 del Dlgs. 309/90, commesso in uno con i coimputati Andriola RI, Santonastasio AN, RA OV, AN AN, AN PE EL, - in Brindisi dal maggio 2005 al novembre 2007 -, dichiarava inammissibile l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione NO ND, mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15729 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: VI SE Data Udienza: 22/04/2026 3.Deduce con il primo, il vizio di carenza di motivazione, in relazione al un elemento definito cruciale per la proposta istanza di revisione, e rappresentato dal contenuto della sentenza irrevocabile n. 1529/2024 e dal fatto storico in essa accertato. Sebbene l'istanza avesse fatto riferimento, per un dedotto contrasto tra giudicati, a due sentenze irrevocabili, rispettivamente n. 415/2018 e n. 1529 /2024 con cui si era accertato pur sempre la insussistenza del reato ex art. 74 del DPR 309/90 con riguardo alla medesima associazione contestata all'attuale ricorrente, la corte avrebbe argomentato la sua decisione solo con riferimento alla sentenza n. 415/2018, tralasciando ogni analisi dell'altra sentenza sopra citata. Dunque sarebbe mancato il vaglio motivazionale in ordine ad un elemento decisivo. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di travisamento della prova sul contrasto tra giudicati, rappresentando anche una motivazione illogica e contraddittoria. Sarebbe erronea l'esclusione del contrasto tra giudicati, e vi sarebbe motivazione carente e illogica laddove si liquida il contrasto come una mera differenza di rito (abbreviato quanto alla intervenuta condanna del ricorrente, e ordinario nei confronti dei coimputati assolti). In realtà, non si sarebbe considerato che la sentenza di assoluzione n. 415/18 non avrebbe solo valutato diversamente le prove bensì avrebbe negato il presupposto ontologico del reato associativo, quale la sua stessa struttura, e sarebbe una 'mera forzatura logica la tesi della corte per cui con la sentenza n. 415/2018 sarebbe stato riconosciuto "un altro fatto di reato" nel senso che la condanna del ricorrente avrebbe avuto riguardo ad un altro fatto di reato rispetto a quello associativo, a base della intervenuta assoluzione di coimputato. Si sarebbe in realtà ignorato che la condanna del ricorrente avrebbe fatto riferimento al medesimo sodalizio smentito dal giudicato di assoluzione di coimputati e quindi il contrasto coinvolgerebbe la ricostruzione storica degli elementi essenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si osserva che l'atto allegato al ricorso che secondo il ricorrente contemplerebbe accanto al rilascio di un mandato difensivo anche quello della procura speciale non è qualificabile in tale ultimo senso, in mancanza di ogni riferimento di alcun tipo alla iniziativa di cui all'art. 630 c.p.p. Consegue già per tale ragione la inammissibilità del ricorso atteso che . in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in 2 quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando la limitazione •giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inammissibilità permane anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, con le quali si è inteso assicurare un livello di professionalità adeguato alla difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, senza contraddire il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione). (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, Di, Rv. 276223 - 01). 2. In ogni caso e per completezza., deve altresì premettersi che (cfr. Sez. 6 - , n. 5462 del 08/01/2026 Ud. (dep. 11/02/2026) Rv. 289403 - 01) in tema di revisione, l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili, rilevante ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve consistere in un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni e non già in una mera divergenza valutativa del medesimo compendio istruttorio, sicché il contrasto fra giudicati non è ravvisabile nel caso in cui il difforme epilogo processuale dipende dall'applicazione di un diverso criterio legale di valutazione della prova dichiarativa, correlato alle differenti posizioni processuali degli imputati. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso il contrasto fra la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa nei confronti dei privati corruttori e la sentenza di assoluzione del pubblico ufficiale, sul rilievo che le dichiarazioni autoaccusatorie rese dai primi non necessitavano riscontri, indispensabili, invece, nella parte in cui integravano la chiamata in correità del corrotto, assolto per la mancanza degli stessi). 3. Altra premessa di interesse nel caso di specie e' quella per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014Rv. 259425). 3. Quest'ultimo principio assume peculiare rilievo in relazione al primo motivo dedotto. Invero si assume la decisività della sentenza 1529/2024 ma, senza in alcun modo precisare e specificare le ragioni di una tale dirimente 3 connotazione di decisività. Così che la prospettazione difensiva appare limitarsi solo ad una non meglio affermata citazione della predetta sentenza e della sua inerenza ai medesimi fatti posti a base del sodalizio criminoso per cui è stato condannato il ricorrente, che in essa sarebbero invece stati esclusi. Da una tale connotazione, a - specifica, del motivo così proposto, anche alla luce del principio di cui al precedente paragrafo 2, che chiarisce come sia necessario verificare un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni e non già in una mera divergenza valutativa del medesimo compendio istruttorio con conseguente necessaria illustrazione, ai fini in esame, di quest'ultimo profilo invece mancante nella censura in esame, discende anche sotto tale aspetto l'inammissibilità del ricorso stesso. 4. Quanto al secondo motivo, anche esso appare generico, a fronte della mera quanto non spiegata rappresentazione della circostanza per cui, la sentenza irrevocabile esaminata dalla corte, n. 415/2018, quale prospettata ragione dell'invocato contrasto con il giudicato di condanna intervenuto nei confronti del ricorrente, avrebbe escluso la esistenza della medesima struttura associativa cui inerisce la condanna dell'NO, avuto riguardo al tema della ricostruzione storica degli "elementi essenziali " del sodalizio. Si tratta di censura che nella sua genericità inevitabilmente neppure si confronta, validamente, ossia in termini di necessaria specificità e puntuale contrapposizione, con il diverso assunto motivazionale della corte, la quale, al contrario, ha con chiarezza sostenuto che il contrasto tra le richiamate sentenze non ha riguardato la esclusione ma solo una diversa valutazione del quadro probatorio ad esso afferente, anche in ragione del diverso rito prescelto. In particolare, l'assoluzione di cui alla sentenza n. 415/2018 intervenuta con la formula "perché il fatto non sussiste" avrebbe escluso la prova della sussistenza del numero minimo necessario per il sodalizio criminale, nel contempo tuttavia sostenendo, con riferimento al coimputato del ricorrente, RA PE, che costui "proprio in quei giorni stava organizzando in proprio ( e quindi parallelamente agli episodi per i quali era assolto con i diversi imputati), con l'ausilio di altre persone, compreso latro scafista, una traversata dall'Adriatico per andare a caricare stupefacenti sulla sponda libanese ...". Proprio valorizzando quest'ultima notazione, la corte di appello ha rappresentato l'intervenuto riconoscimento esplicito di altro fatto ossia la esistenza di altra compagine criminale composta da diversi altri imputati (tra i quali non sarebbe escluso lo stesso ricorrente secondo la sentenza di condanna della Corte di appello di Lecce n. 1070/15), fornita di mezzi, risorse e anche essa finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti , ed ha concluso per l'assenza di contrasto tra due diversi giudicati. 4 In linea, invero, con il principio citato in premessa, e senza alcuna specifica confutazione di tale puntuale esclusione di coincidenza tra fatti oggetto della sentenza di assoluzione e fatti a base del sodalizio criminale di cui alla condanna patita dal ricorrente. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 22/04/2026.