Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15729
CASS
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di carenza di motivazione

    Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente non ha precisato le ragioni di decisività della sentenza n. 1529/2024 e non ha illustrato l'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle decisioni, limitandosi a una non meglio specificata citazione della sentenza.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge e travisamento della prova sul contrasto tra giudicati

    Il motivo è generico e non si confronta con la motivazione della corte, la quale ha ritenuto che il contrasto non riguardasse l'esclusione del reato ma una diversa valutazione del quadro probatorio, anche in ragione del diverso rito. La corte ha evidenziato il riconoscimento di un altro fatto di reato, relativo a una diversa compagine criminale, escludendo così il contrasto tra i giudicati.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancanza di procura speciale

    L'atto allegato al ricorso non è qualificabile come procura speciale per l'istanza di revisione ex art. 630 c.p.p. Pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 571, comma 3, c.p.p., poiché l'istanza di revisione ha carattere assolutamente personale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 15729
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15729
    Data del deposito : 30 aprile 2026

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