CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33564 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da AK RO nato in [...] il [...] SI SA nato a [...] il [...] LL ES nato a [...] il [...] TA TA MI nato in [...] il [...] OD ES nato a [...] il [...] AD JS ED nata in [...] il [...] DI IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari in data 19/7/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33564 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 09/06/2023 Guerra ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
letta le conclusioni scritte dell'avv. Giancarlo Frino difensore di DI, AD, TA e OD con le quali si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 19/7/2022, la Corte d'appello di Bari parzialmente riformando la sentenza del Gip del Tribunale di Foggia del 28/6/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TA TA MI, per il reato ascritto al capo 8), e rideterminava la pena a lui inflitta per i restanti reati di cui ai capi 1), 6), 9) e 10), in anni 4 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;
riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, rideterminava la pena inflitta a AD JS, per i reati a lei ascritti ai capi 1) e 6) della rubrica, in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
a seguito di concordato, rideterminava la pena per OD ES e DI IC condannati per i reati di cui ai capi 1), 2), 3) e 4), in anni 3, mesi sei di reclusione ed euro 4.400,00 di multa ciascuno. Confermava integralmente la sentenza di condanna nei confronti di SI ER (capi 9 e 11), AK RO (capi 1 e 6), LL ES (capi 1, 6, 9 e 10). In particolare la Corte d'appello, come pure il giudice di primo grado che aveva deciso in esito a giudizio abbreviato, riteneva provata la penale responsabilità degli odierni ricorrenti TA, AD, OD, DI, LL, Makhuk, per il reato di associazione a delinquere di cui al capo 1), avendo accertato l'esistenza di una struttura stabile, dotata di mezzi e di persone all'interno della quale ciascuno degli imputati aveva ruoli e compiti ben precisi, finalizzata all'acquisizione di automobili di provenienza furtiva nella quale LL, come emerso dalle intercettazioni, aveva il ruolo di capo, impartiva istruzioni circa le operazioni di carico e scarico dei materiali , indicava i prezzi da praticare nelle compravendite e, a volte, fungeva anche da staffetta;
OD, insieme a AL (imputato non ricorrente), aveva il compito di smontare i veicoli di provenienza illecita, TA guidava i furgoni che trasportavano i mezzi destinati allo smontaggio, AD svolgeva il ruolo di staffetta durante il trasporto con il compito di avvisare in merito all'eventuale presenza della Polizia;
AK intratteneva i rapporti con gli acquirenti della merce di provenienza delittuosa;
RI ( imputato non ricorrente) aveva il ruolo di custode del deposito dei veicoli 2 e DI era colui che metteva a disposizione l'immobile in cui si svolgeva lo smontaggio. La Corte d'appello confermava altresì le condanne degli imputati per una serie di reati di reati fine di ricettazione e riciclaggio confermando anche la condanna di SI, assolto dal reato associativo e condannato per i reati di ricettazione e riciclaggio di cui ai capi 9 e 11. 2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i condannati sopra indicati alcuni dei quali hanno articolato censure afferenti esclusivamente al trattamento sanzionatorio. In particolare : 2.2.AK RO (condannato per il delitto associativo e per il delitto di riciclaggio di cui al capo 6) consistito nel trasferire, cedendoli, pezzi di veicoli compiendo sugli stessi operazioni volte ad ostacolarne la provenienza delittuosa, deduce che i giudici di merito nell'irrogare la pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 3.600,00 di multa, non hanno tenuto conto della funzione social preventiva della sanzione e sono partiti da una pena base per il reato più grave (art. 648 bis c.p.) eccessiva: anni 4 di reclusione e 5.000,00 euro di multa piuttosto che dal minimo, hanno poi aumentato la pena per la continuazione in misura eccessiva (mesi 6) e non hanno valutato il comportamento processuale dell'imputato, circostanza che avrebbe giustificato la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza (e non semplicemente di equivalenza) sulle aggravanti contestate. 2.3. TA CO MI condannato per il reato di associazione a delinquere, oltre ad una serie di reati fine, censura la sentenza per mancanza della motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e la dosimetria della pena. 2.4. OD ES e DI IC i quali hanno concordato la pena in appello, con distinti ricorsi lamentano l'omessa motivazione in merito alla percorso logico seguito per la determinazione della pena, tenuto conto dell'applicazione del'istituto della continuazione. 2.5. LL ES censura, con il primo motivo, la carenza di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei delitti di riciclaggio e di ricettazione di cui ai capi 6) e 9). La Corte d'appello per affermare la penale responsabilità del ricorrente avrebbe valorizzato intercettazioni dal contenuto generico;
con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti ha ritenuto sussistente il delitto di riciclaggio e non quello di ricettazione desumendolo da intercettazioni telefoniche che, invero, non dimostrerebbero l'esecuzione materiale dell'apposizione della targa falsa sul furgone rinvenuto nella sua 3 disponibilità. Con il terzo motiva censura la sentenza per l'omessa motivazione in relazione alla recidiva che ha valutato sussistente ricorrendo a semplici formule di stile. 2.5. SI ER con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte d'appello non avrebbe motivato sulla sussistenza del dolo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art 131 bis c.p., anche alla luce della del d.lgs. 150/2022 "Riforma Cartabia". 2.6. AD JS ED , con il primo motivo eccepisce violazione del principio del ne bis in idem, e richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 200 del 2016 su medesimezza del fatto giuridico. Con il secondo motivo eccepisce carenza motivazionale in merito all'entità della pena ed all'aumento per la continuazione ripercorrendo le stesse doglianze di cui al ricorso Makhuk. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono tutti inammissibili per i motivi che seguono. 1.1.Quanto alle doglianze che riguardano esclusivamente la dosimetria della pena, il diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e la giustificazione dell'aumento per la continuazione ( ricorsi AK e TA ), va ricordato che, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, e nella specie la pena base di anni 4 anni rappresenta il minimo edittale previsto per il delitto più grave delitto di riciclaggio contestato ( capo 6 ), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 4, 21/9/2007, n. 38536). 1.2.La motivazione risulta congrua ed incensurabile anche in relazione al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, atteso che in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, è da ammettere anche la cosiddetta motivazione implicita o con formule sintetiche e che in ogni caso, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra le circostanze e, quindi, alla quantificazione della pena, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, circostanza che non ricorre nella specie. (Sez. 4, 8/4/2008, n. 25279). Nella specie la Corte di appello ha correttamente e congruamente motivato, quanto a AK e TA osservando che il giudizio di prevalenza era inibito dalla gravità delle condotte e dall'assenza di elementi positivi rinvenibili nella condotta dei 4 prevenuti, la cui scelta processuale, di accedere al rito abbreviato , ha osservato la Corte territoriale, era stata già compensata dalla riduzione di un terzo prevista dalla legge. 1.3. Corretta, inoltre, è la decisione relativa agli aumenti per la continuazione. Va a ribadito, infatti, il principio affermato da questa Corte secondo cui di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. ( Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005). L'astratto rigore che assiste la decisione del Giudici di merito nell'operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 c.p. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). Nel caso esaminato la Corte d'appello ha operato un aumento di pena di mesi sei per AK e di anni uno per TA in relazione al delitto di associazione a delinquere e di mesi 10 per delitto di riciclaggio di cui al capo 9), mesi 1 per il delitto di cui all'art. 489 c.p. (capo 10) a carico di TA, si tratta di aumenti di entità assai esigua e proporzionati rispetto alla entità degli illeciti accertati. 2. Inammissibili sono anche i ricorsi di OD e DI. 2.1. Va infatti ricordato che già quando era in vigore l'istituto del c.d. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., abrogato con decreto legge n. 92/2008, convertito nella L. 125/2008, il Supremo Collegio di questa Corte aveva statuito che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti nell'esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). Il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal 5 giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena. Ciò anche per le differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. e quello ex art. 444 cod. proc. pen. Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr cfr. in tal senso Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Rv. 275234, per cui in tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata: Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020,Rv. 279504). La pena inflitta agli imputati con il dispositivo è corretta, perché è «la pena sulla quale sono d'accordo» come stabilito dall'art. 599 bis c.p.p., che in questi termini a costituisce oggetto dell'indicazione che le parti devono offrire al Giudice di appello. 3. Generici sono i motivi di ricorso avanzati da LL ES il quale si limita a ripercorrere le medesime doglianze sollevate con l'atto di appello sulle quali la Corte di merito ha fornito risposte compiute e giuridicamente corrette. 3.1. In particolare per quanto concerne la qualificazione giuridica della condotta di cui al capo 6) in termini di riciclaggio, la corte di appello ha adeguatamente spiegato come alcun riscontro avesse avuto la tesi della sussistenza nei fatti di causa della semplice ricettazione, per provare la quale avrebbe dovuto essere dimostrato che l' imputato aveva ricevuto i diversi pezzi delle vetture rubate già smontati;
così che la responsabilità ex art. 648 bis c.p., risulta affermata tenuto conto che LL, per quanto risulta plasticamente dalle intercettazioni, prendeva parte all'attività di smontaggio delle vetture, materialmente eseguita da TA, metteva a disposizione i depositi in cui venivano eseguite le operazioni di smembramento ( o ulteriore smembramento) e di taroccamento dei veicoli idonee ad ostacolare l'accertamento delle loro provenienza delittuosa al pari della predisposizione della documentazione falsa atta consentire la commercializzazione dei pezzi di ricambio derivanti dalle operazioni di smontaggio ( pag. 40 della sentenza impugnata). 3.2. La Corte di merito ha altresì precisato, quanto all'elemento soggettivo, che SG aveva consapevolezza della provenienza delittuosa dei mezzi oggetto delle operazioni di smembramento e la coscienza e volontà di effettuare su tali mezzi operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della relativa provenienza e 6 cioè il dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez.2, n. 30265 del 11/05/2017 , Rv. 270302) e, con riferimento al capo 9), ha evidenziato che l'avere apposto su un veicolo di provenienza furtiva una targa falsa, pacificamente costituisce attività di riciclaggio, e non di ricettazione in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Rv. 271553; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Rv. 276666). 3.3. Quanto poi coinvolgimento dell'odierno ricorrente nel reato di riciclaggio appare sufficiente rilevare che il mezzo oggetto del reato di riciclaggio di cui al capo 9), era nella disponibilità del ricorrente, visto che lo stesso - come correttamente rilevato nella sentenza impugnata — dava precise indicazioni in tal senso al correo RI Alì ( pag. 41). Rilevata, così, l'adeguatezza della motivazione in ordine alla responsabilità di LL per tutti i reati contestati, deve escludersi il vizio di carenza di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ( specifica infraquinquennale). 3.4. Nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello si è uniformata al criterio sopra richiamato, con la argomentazione, che ha richiamato quanto sostenuto dal giudice di primo grado e cioè che la condotta accertata nel procedimento in esame "è indice di una particolare pervicacia criminale e di una pericolosità qualificata che non può ragionevolmente essere ignorata" (pag. 43). 4. Con riferimento al ricorso AD, incentrato sull'asserita violazione del principio del ne bis in idem, la Corte d'appello ha evidenziato come l'intervenuta assoluzione della ricorrente dal delitto di favoreggiamento, non precludesse il giudizio di AD per il delitto presupposto di riciclaggio. Il favoreggiamento infatti, per sua natura è reato che viene commesso dopo la commissione del delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione e fuori dai casi di concorso nel medesimo sicchè, correttamente, la Corte d'appello 7 ha motivato il rigetto dell'eccezione essendo evidente la differenza dei due fatti storici. 5. Anche il ricorso SI è generico e comunque manifestamente infondato. 5.1. La Corte d'appello, attraverso il ponderato richiamo alla sentenza di primo grado, ha sottolineato che l'elemento psicologico della ricettazione si ricava dal fatto che SI era il locatario dei box, peraltro ubicati in parchi diversi, messi a disposizione dell'associazione per il ricovero dei mezzi oggetto delle operazioni di riciclaggio e, per giurisprudenza pacifica, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza ( Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643). 5.2. La Corte d'appello ha motivato anche in ordine all'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., interpretando il relativo motivo di appello come richiesta di derubricazione del reato ai sensi dell'art. 648, co. 4, c.p. ed escludendo, in radice l'istituto, per la non sussumibilità del fatto in detta ipotesi di minore gravità. La motivazione, benché non colga nel segno poiché a seguito della Riforma Cartabia anche per il delitto di ricettazione di cui al comma 1 dell'art. 648 c.p., è, in astratto, possibile applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non determina alcun vizio di legittimità. Secondo quanto affermato da questa Corte, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281). Il giudice di appello ha, infatti, diffusamente motivato sulla negativa personalità dell'imputato, riconosciuto recidivo reiterato specifico infraquinquennale. 5.3. Osserva il collegio che in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133, c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (cfr. Cass., Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, rv. 270033; Cass., Sez. 5, n. 15658, del 14/12/2018, rv. 275635). A tanto ha provveduto la Corte territoriale, soffermandosi specificamente sul grado di colpevolezza dell'imputato, ritenuto particolarmente elevato, come si è visto, riconoscendo la sussistenza a suo 8 carico della contestata recidiva, reiterata, specifica, che, quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto (cfr. Cass., Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, rv. 270419), si contrappone in radice alla possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui al citato art. 131 bis c.p. ( Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, rv. 266590). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
p.q.m.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9/6/2023
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33564 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 09/06/2023 Guerra ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
letta le conclusioni scritte dell'avv. Giancarlo Frino difensore di DI, AD, TA e OD con le quali si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 19/7/2022, la Corte d'appello di Bari parzialmente riformando la sentenza del Gip del Tribunale di Foggia del 28/6/2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti di TA TA MI, per il reato ascritto al capo 8), e rideterminava la pena a lui inflitta per i restanti reati di cui ai capi 1), 6), 9) e 10), in anni 4 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa;
riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, rideterminava la pena inflitta a AD JS, per i reati a lei ascritti ai capi 1) e 6) della rubrica, in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
a seguito di concordato, rideterminava la pena per OD ES e DI IC condannati per i reati di cui ai capi 1), 2), 3) e 4), in anni 3, mesi sei di reclusione ed euro 4.400,00 di multa ciascuno. Confermava integralmente la sentenza di condanna nei confronti di SI ER (capi 9 e 11), AK RO (capi 1 e 6), LL ES (capi 1, 6, 9 e 10). In particolare la Corte d'appello, come pure il giudice di primo grado che aveva deciso in esito a giudizio abbreviato, riteneva provata la penale responsabilità degli odierni ricorrenti TA, AD, OD, DI, LL, Makhuk, per il reato di associazione a delinquere di cui al capo 1), avendo accertato l'esistenza di una struttura stabile, dotata di mezzi e di persone all'interno della quale ciascuno degli imputati aveva ruoli e compiti ben precisi, finalizzata all'acquisizione di automobili di provenienza furtiva nella quale LL, come emerso dalle intercettazioni, aveva il ruolo di capo, impartiva istruzioni circa le operazioni di carico e scarico dei materiali , indicava i prezzi da praticare nelle compravendite e, a volte, fungeva anche da staffetta;
OD, insieme a AL (imputato non ricorrente), aveva il compito di smontare i veicoli di provenienza illecita, TA guidava i furgoni che trasportavano i mezzi destinati allo smontaggio, AD svolgeva il ruolo di staffetta durante il trasporto con il compito di avvisare in merito all'eventuale presenza della Polizia;
AK intratteneva i rapporti con gli acquirenti della merce di provenienza delittuosa;
RI ( imputato non ricorrente) aveva il ruolo di custode del deposito dei veicoli 2 e DI era colui che metteva a disposizione l'immobile in cui si svolgeva lo smontaggio. La Corte d'appello confermava altresì le condanne degli imputati per una serie di reati di reati fine di ricettazione e riciclaggio confermando anche la condanna di SI, assolto dal reato associativo e condannato per i reati di ricettazione e riciclaggio di cui ai capi 9 e 11. 2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i condannati sopra indicati alcuni dei quali hanno articolato censure afferenti esclusivamente al trattamento sanzionatorio. In particolare : 2.2.AK RO (condannato per il delitto associativo e per il delitto di riciclaggio di cui al capo 6) consistito nel trasferire, cedendoli, pezzi di veicoli compiendo sugli stessi operazioni volte ad ostacolarne la provenienza delittuosa, deduce che i giudici di merito nell'irrogare la pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 3.600,00 di multa, non hanno tenuto conto della funzione social preventiva della sanzione e sono partiti da una pena base per il reato più grave (art. 648 bis c.p.) eccessiva: anni 4 di reclusione e 5.000,00 euro di multa piuttosto che dal minimo, hanno poi aumentato la pena per la continuazione in misura eccessiva (mesi 6) e non hanno valutato il comportamento processuale dell'imputato, circostanza che avrebbe giustificato la concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza (e non semplicemente di equivalenza) sulle aggravanti contestate. 2.3. TA CO MI condannato per il reato di associazione a delinquere, oltre ad una serie di reati fine, censura la sentenza per mancanza della motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e la dosimetria della pena. 2.4. OD ES e DI IC i quali hanno concordato la pena in appello, con distinti ricorsi lamentano l'omessa motivazione in merito alla percorso logico seguito per la determinazione della pena, tenuto conto dell'applicazione del'istituto della continuazione. 2.5. LL ES censura, con il primo motivo, la carenza di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei delitti di riciclaggio e di ricettazione di cui ai capi 6) e 9). La Corte d'appello per affermare la penale responsabilità del ricorrente avrebbe valorizzato intercettazioni dal contenuto generico;
con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti ha ritenuto sussistente il delitto di riciclaggio e non quello di ricettazione desumendolo da intercettazioni telefoniche che, invero, non dimostrerebbero l'esecuzione materiale dell'apposizione della targa falsa sul furgone rinvenuto nella sua 3 disponibilità. Con il terzo motiva censura la sentenza per l'omessa motivazione in relazione alla recidiva che ha valutato sussistente ricorrendo a semplici formule di stile. 2.5. SI ER con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte d'appello non avrebbe motivato sulla sussistenza del dolo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per la mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art 131 bis c.p., anche alla luce della del d.lgs. 150/2022 "Riforma Cartabia". 2.6. AD JS ED , con il primo motivo eccepisce violazione del principio del ne bis in idem, e richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 200 del 2016 su medesimezza del fatto giuridico. Con il secondo motivo eccepisce carenza motivazionale in merito all'entità della pena ed all'aumento per la continuazione ripercorrendo le stesse doglianze di cui al ricorso Makhuk. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono tutti inammissibili per i motivi che seguono. 1.1.Quanto alle doglianze che riguardano esclusivamente la dosimetria della pena, il diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e la giustificazione dell'aumento per la continuazione ( ricorsi AK e TA ), va ricordato che, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, e nella specie la pena base di anni 4 anni rappresenta il minimo edittale previsto per il delitto più grave delitto di riciclaggio contestato ( capo 6 ), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 4, 21/9/2007, n. 38536). 1.2.La motivazione risulta congrua ed incensurabile anche in relazione al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, atteso che in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, è da ammettere anche la cosiddetta motivazione implicita o con formule sintetiche e che in ogni caso, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra le circostanze e, quindi, alla quantificazione della pena, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, circostanza che non ricorre nella specie. (Sez. 4, 8/4/2008, n. 25279). Nella specie la Corte di appello ha correttamente e congruamente motivato, quanto a AK e TA osservando che il giudizio di prevalenza era inibito dalla gravità delle condotte e dall'assenza di elementi positivi rinvenibili nella condotta dei 4 prevenuti, la cui scelta processuale, di accedere al rito abbreviato , ha osservato la Corte territoriale, era stata già compensata dalla riduzione di un terzo prevista dalla legge. 1.3. Corretta, inoltre, è la decisione relativa agli aumenti per la continuazione. Va a ribadito, infatti, il principio affermato da questa Corte secondo cui di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. ( Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005). L'astratto rigore che assiste la decisione del Giudici di merito nell'operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 c.p. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269). Nel caso esaminato la Corte d'appello ha operato un aumento di pena di mesi sei per AK e di anni uno per TA in relazione al delitto di associazione a delinquere e di mesi 10 per delitto di riciclaggio di cui al capo 9), mesi 1 per il delitto di cui all'art. 489 c.p. (capo 10) a carico di TA, si tratta di aumenti di entità assai esigua e proporzionati rispetto alla entità degli illeciti accertati. 2. Inammissibili sono anche i ricorsi di OD e DI. 2.1. Va infatti ricordato che già quando era in vigore l'istituto del c.d. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., abrogato con decreto legge n. 92/2008, convertito nella L. 125/2008, il Supremo Collegio di questa Corte aveva statuito che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti nell'esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715). Il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal 5 giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta e ove l'accolga verificare la legalità della pena. Ciò anche per le differenze strutturali tra l'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. e quello ex art. 444 cod. proc. pen. Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr cfr. in tal senso Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Rv. 275234, per cui in tema di «patteggiamento in appello» ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata: Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020,Rv. 279504). La pena inflitta agli imputati con il dispositivo è corretta, perché è «la pena sulla quale sono d'accordo» come stabilito dall'art. 599 bis c.p.p., che in questi termini a costituisce oggetto dell'indicazione che le parti devono offrire al Giudice di appello. 3. Generici sono i motivi di ricorso avanzati da LL ES il quale si limita a ripercorrere le medesime doglianze sollevate con l'atto di appello sulle quali la Corte di merito ha fornito risposte compiute e giuridicamente corrette. 3.1. In particolare per quanto concerne la qualificazione giuridica della condotta di cui al capo 6) in termini di riciclaggio, la corte di appello ha adeguatamente spiegato come alcun riscontro avesse avuto la tesi della sussistenza nei fatti di causa della semplice ricettazione, per provare la quale avrebbe dovuto essere dimostrato che l' imputato aveva ricevuto i diversi pezzi delle vetture rubate già smontati;
così che la responsabilità ex art. 648 bis c.p., risulta affermata tenuto conto che LL, per quanto risulta plasticamente dalle intercettazioni, prendeva parte all'attività di smontaggio delle vetture, materialmente eseguita da TA, metteva a disposizione i depositi in cui venivano eseguite le operazioni di smembramento ( o ulteriore smembramento) e di taroccamento dei veicoli idonee ad ostacolare l'accertamento delle loro provenienza delittuosa al pari della predisposizione della documentazione falsa atta consentire la commercializzazione dei pezzi di ricambio derivanti dalle operazioni di smontaggio ( pag. 40 della sentenza impugnata). 3.2. La Corte di merito ha altresì precisato, quanto all'elemento soggettivo, che SG aveva consapevolezza della provenienza delittuosa dei mezzi oggetto delle operazioni di smembramento e la coscienza e volontà di effettuare su tali mezzi operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della relativa provenienza e 6 cioè il dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez.2, n. 30265 del 11/05/2017 , Rv. 270302) e, con riferimento al capo 9), ha evidenziato che l'avere apposto su un veicolo di provenienza furtiva una targa falsa, pacificamente costituisce attività di riciclaggio, e non di ricettazione in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura (Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Rv. 271553; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Rv. 276666). 3.3. Quanto poi coinvolgimento dell'odierno ricorrente nel reato di riciclaggio appare sufficiente rilevare che il mezzo oggetto del reato di riciclaggio di cui al capo 9), era nella disponibilità del ricorrente, visto che lo stesso - come correttamente rilevato nella sentenza impugnata — dava precise indicazioni in tal senso al correo RI Alì ( pag. 41). Rilevata, così, l'adeguatezza della motivazione in ordine alla responsabilità di LL per tutti i reati contestati, deve escludersi il vizio di carenza di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva ( specifica infraquinquennale). 3.4. Nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel motivare l'applicazione della recidiva, la Corte di appello si è uniformata al criterio sopra richiamato, con la argomentazione, che ha richiamato quanto sostenuto dal giudice di primo grado e cioè che la condotta accertata nel procedimento in esame "è indice di una particolare pervicacia criminale e di una pericolosità qualificata che non può ragionevolmente essere ignorata" (pag. 43). 4. Con riferimento al ricorso AD, incentrato sull'asserita violazione del principio del ne bis in idem, la Corte d'appello ha evidenziato come l'intervenuta assoluzione della ricorrente dal delitto di favoreggiamento, non precludesse il giudizio di AD per il delitto presupposto di riciclaggio. Il favoreggiamento infatti, per sua natura è reato che viene commesso dopo la commissione del delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione e fuori dai casi di concorso nel medesimo sicchè, correttamente, la Corte d'appello 7 ha motivato il rigetto dell'eccezione essendo evidente la differenza dei due fatti storici. 5. Anche il ricorso SI è generico e comunque manifestamente infondato. 5.1. La Corte d'appello, attraverso il ponderato richiamo alla sentenza di primo grado, ha sottolineato che l'elemento psicologico della ricettazione si ricava dal fatto che SI era il locatario dei box, peraltro ubicati in parchi diversi, messi a disposizione dell'associazione per il ricovero dei mezzi oggetto delle operazioni di riciclaggio e, per giurisprudenza pacifica, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza ( Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643). 5.2. La Corte d'appello ha motivato anche in ordine all'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., interpretando il relativo motivo di appello come richiesta di derubricazione del reato ai sensi dell'art. 648, co. 4, c.p. ed escludendo, in radice l'istituto, per la non sussumibilità del fatto in detta ipotesi di minore gravità. La motivazione, benché non colga nel segno poiché a seguito della Riforma Cartabia anche per il delitto di ricettazione di cui al comma 1 dell'art. 648 c.p., è, in astratto, possibile applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non determina alcun vizio di legittimità. Secondo quanto affermato da questa Corte, in tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281). Il giudice di appello ha, infatti, diffusamente motivato sulla negativa personalità dell'imputato, riconosciuto recidivo reiterato specifico infraquinquennale. 5.3. Osserva il collegio che in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133, c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (cfr. Cass., Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, rv. 270033; Cass., Sez. 5, n. 15658, del 14/12/2018, rv. 275635). A tanto ha provveduto la Corte territoriale, soffermandosi specificamente sul grado di colpevolezza dell'imputato, ritenuto particolarmente elevato, come si è visto, riconoscendo la sussistenza a suo 8 carico della contestata recidiva, reiterata, specifica, che, quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto (cfr. Cass., Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, rv. 270419), si contrappone in radice alla possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui al citato art. 131 bis c.p. ( Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, rv. 266590). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
p.q.m.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9/6/2023