Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6550
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Sentenza 11 maggio 2001

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Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dello stato di insolvenza di una società in liquidazione nella quale l'attivo patrimoniale risultante dal bilancio, benché illiquido, era comunque superiore al passivo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6550
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6550
    Data del deposito : 11 maggio 2001

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