Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 2
I provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati da un giudice straniero, in virtù dell'art. 801, cod. proc. civ. (applicabile nella specie 'ratione temporis', ex art. 73, legge n. 218 del 1995), devono essere fatti valere in Italia ai sensi degli artt. 796 e 797, cod. proc. civ., salvo che la parte invochi il provvedimento non allo scopo di costituire nel nostro ordinamento la situazione giuridica che siffatto provvedimento ha determinato, bensì al solo fine di esercitare un diritto dallo stesso presupposto, in quanto in quest'ultimo caso si è al di fuori dell'ambito della delibazione, con conseguente inapplicabilità della disciplina recata dagli articoli 796 e segg. cod. proc. civ. (Nella specie, in un giudizio di separazione personale, nel quale l'appellante aveva eccepito l'inammissibilità della domanda di separazione personale, in quanto tra le parti era stata già pronunciata la separazione consensuale, omologata con provvedimento dell'autorità giudiziaria filippina, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva preso in esame detto provvedimento, sia pure al fine di accertarne la possibile incidenza sull'ammissibilità della domanda di separazione).
Il divieto di proporre nuove eccezioni in grado appello, stabilito dall'art. 345, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990, in virtù dell'art. 90 della medesima legge è applicabile esclusivamente ai processi iniziati in primo grado successivamente al 30 aprile 1995 e, conseguentemente, in un giudizio di separazione personale iniziato anteriormente a quest'ultima data, è ammissibile l'eccezione con la quale l'appellante, per la prima volta, in secondo grado, deduce l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda di separazione, sul rilievo che tra le parti era stata già pronunciata la separazione personale in virtù di un provvedimento di volontaria giurisdizione di una autorità giudiziaria straniera (nella specie, filippina), di omologazione della separazione consensuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12703 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AY RM, elettivamente domiciliata in piazza Cola di Rienzo 69, presso l'avv. Aldo Ferretti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Antonio Monaco;
- ricorrente -
contro
ER NC, elettivamente domiciliato in Roma, via Vincenzo Ambrosio 4, presso l'avv. Alessandro Bellomi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3040/00 del 24/11-5/12/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/5/2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Bellona, che ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Flavio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione d'inammissibilità di quello incidentale.
LA CORTE osserva quanto segue:
Con atto notificato il 20/3/2001, AY RM esponeva che nel 1977 aveva contratto matrimonio con ER NC e che dalla unione, celebrata nelle Filippine a San Juan Rizal, erano nate le figlie MA (l'11/11/1978) e RA (il 30/12/1982). Nel febbraio 1992, si era però separata consensualmente dal marito sulla base di un provvedimento filippino di volontaria giurisdizione.
Successivamente, l'ER aveva fatto ritorno in patria e nel giugno del 1994 si era rivolto al Tribunale di Varese per ottenere la pronuncia della separazione giudiziale ai sensi dell'art. 151 cc. Con sentenza del 22/3/1998, il giudice adito aveva accolto l'istanza, affidando a lei la figlia minore RA ed imponendo al padre di contribuire al suo mantenimento con un assegno di L. 500.000 mensili.
Dal canto proprio, si era gravata alla Corte di appello di Milano che, tuttavia, aveva confermato la sentenza impugnata, condannandola, per di più, al pagamento dei due terzi delle spese del grado. Una decisione del genere non poteva essere però condivisa, per cui ne chiedeva l'annullamento con tre distinti motivi d'impugnazione.
L'ER resisteva con controricorso, sostenendo a sua volta con ricorso incidentale che i giudici a quo avrebbero dovuto condannare la AY all'integrale rimborso delle spese da lui sostenute in entrambe le fasi di merito.
La cancelleria procedeva alle necessarie comunicazioni e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 30/5/2003. MOTIVI DELLA DECISIONE
Riuniti innanzitutto i due ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza, osserva il Collegio che con il primo motivo, la AY ha lamentato la violazione degli artt. 799 e 801 c.p.c., nonché il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, perché risultando già separato in virtù del provvedimento filippino di volontaria giurisdizione, l'ER non avrebbe potuto rinnovare la domanda al Tribunale di Varese. Con l'atto di appello, aveva segnalato il problema ai giudici a quo che, tuttavia, si erano rifiutati di procedere alla delibazione incidentale del provvedimento perché, a loro giudizio, preclusa dal sistema processuale e dalla tardiva proposizione della questione. Contrariamente a quanto asserito dalla Corte, però, l'eccezione d'improcedibilità della domanda di separazione era già stata formulata in primo grado ed anche in caso contrario, avrebbe dovuto essere ugualmente affrontata in quanto concerneva un aspetto rilevabile di ufficio e suscettibile di delibazione incidentale ai sensi dell'art. 799 c.p.c.. Con il secondo motivo del ricorso, la AY ha invece lamentato il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, nonché la violazione degli artt. 115 c.p.c., 155 e 2697 cc, rammentando che la Corte di appello aveva disatteso la richiesta di un contributo anche per la figlia maggiorenne perché, da parte sua, non aveva provato che la medesima fosse ancora studentessa. Così argomentando, i giudici a quo avevano sostanzialmente finito per ribaltare l'onere della prova senza neppure avvedersi che l'ER non si era mai sognato di contestare la continuazione degli studi da parte di MA.
Ad ulteriore riprova di quanto sopra, stava d'altronde il fatto che lo stesso Procuratore Generale aveva concluso per l'accoglimento dell'istanza proprio in ragione del carattere pacifico della predetta circostanza.
La Corte di appello non se ne era, però, avveduta ed aveva rigettato sic et simpliciter la domanda, trascurando di considerare che, a tutto concedere, avrebbe dovuto assegnarle prima un congruo termine per il deposito di adeguata documentazione. Con il terzo motivo del ricorso, la AY ha infine dedotto la violazione dell'art. 151 cc, nonché il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, sottolineando che dopo aver negato qualunque valore giuridico al provvedimento filippino, la Corte di appello l'aveva invece utilizzato come prova di "fatti storici ed oggettivi" capaci di giustificare il rigetto della domanda di addebito da lei proposta per violazione, fra l'altro, dei doveri di assistenza morale e materiale gravanti sul marito.
Un ragionamento siffatto risultava non solo contraddittorio, ma ancor prima insufficiente perché se avessero ben guardato il provvedimento in questione, i giudici a quo si sarebbero resi conto che l'ER aveva sistematicamente omesso di adempiere all'obbligo, in esso sancito, di contribuire al mantenimento delle figlie con 1.500 dollari al mese.
Tali essendo le doglianze della ricorrente, occorre considerare che la Corte di appello ha disatteso l'eccezione d'inammissibilità e/o improcedibilità della richiesta di separazione, osservando in proposito che la stessa era stata proposta soltanto in grado di appello e che al momento della presentazione del ricorso introduttivo, il provvedimento filippino non aveva formato oggetto di alcun procedimento delibativo, sicché andava apprezzato alla stregua di un mero fatto, insuscettibile di precludere l'accoglimento della domanda dell'ER.
Premesso che con tale seconda argomentazione la Corte di appello sembrerebbe aver inteso dire che trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione, l'agreement filippino avrebbe dovuto essere fatto valere nelle forme di cui agli artt. 796 e 797 c.p.c., con esclusione di qualunque delibazione di tipo incidentale, devesi rilevare che il divieto di sollevare nuove eccezioni in appello è stato introdotto dalla legge n. 353/1990 ed ha iniziato ad operare per i processi cominciati in primo grado dopo il 30/4/1995 (art. 90 della L. n. 353/1990 e succ. mod.).
Per i giudizi già pendenti a tale data, ha continuato, perciò, a trovare applicazione il vecchio testo dell'art. 345 c.p.c. che, com'è noto, era ispirato al principio esattamente opposto. Consegue da ciò che nel processo di cui si discute, iniziato nel giugno 1994 con il deposito del ricorso da parte dell'ER (C. Cass. 2001/0 4686 e 2001/0 5729), la convenuta era libera di proporre per la prima volta in appello l'eccezione d'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di separazione per effetto dell'accordo siglato davanti all'autorità filippina (C.Cass. 1971/00 970, 1972/00 242, 1972/00 408 e 1974/00 538). Tanto precisato,
rimane unicamente da vedere se la Corte di appello poteva e doveva prendere in considerazione il predetto agreement. A tal fine, giova ricordare che in base all'art. 801 c.p.c., oramai abrogato ma ugualmente applicabile al caso in questione ai sensi dell'art. 73 della L.n. 218/1995 e succ. mod., i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione dovevano farsi valere in Italia ai sensi degli artt. 796 e 797 c.p.c. (C.Cass. 1968/0 3900). Questa Suprema Corte ha peraltro chiarito che quando la parte che allegava il provvedimento estero non mirava a costituire la situazione giuridica da esso prodotta, ma soltanto ad esercitare un diritto dal medesimo presupposto, si era fuori dal campo della delibazione con conseguente inapplicabilità delle norme in proposito dettate (C. Cass. 1990/0 8981 e 1994/ 11297). Nel caso di specie, poiché la AY aveva invocato l'agreement filippino non per farne derivare gli effetti suoi propri, ma unicamente per paralizzare la richiesta avversa, la Corte di appello avrebbe dovuto di conseguenza interrogarsi sulla natura e la portata dell'accordo, allo scopo di accertarne la possibile incidenza sull'ammissibilità del ricorso dell'ER.
In accoglimento del primo motivo e dichiarati assorbiti gli altri due motivi del ricorso principale nonché quello del ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev'essere pertanto cassata con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di quello della AY, dichiara assorbiti gli altri due motivi del ricorso principale nonché quello del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia gli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003