Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12703
CASS
Sentenza 29 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

I provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati da un giudice straniero, in virtù dell'art. 801, cod. proc. civ. (applicabile nella specie 'ratione temporis', ex art. 73, legge n. 218 del 1995), devono essere fatti valere in Italia ai sensi degli artt. 796 e 797, cod. proc. civ., salvo che la parte invochi il provvedimento non allo scopo di costituire nel nostro ordinamento la situazione giuridica che siffatto provvedimento ha determinato, bensì al solo fine di esercitare un diritto dallo stesso presupposto, in quanto in quest'ultimo caso si è al di fuori dell'ambito della delibazione, con conseguente inapplicabilità della disciplina recata dagli articoli 796 e segg. cod. proc. civ. (Nella specie, in un giudizio di separazione personale, nel quale l'appellante aveva eccepito l'inammissibilità della domanda di separazione personale, in quanto tra le parti era stata già pronunciata la separazione consensuale, omologata con provvedimento dell'autorità giudiziaria filippina, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva preso in esame detto provvedimento, sia pure al fine di accertarne la possibile incidenza sull'ammissibilità della domanda di separazione).

Il divieto di proporre nuove eccezioni in grado appello, stabilito dall'art. 345, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 52 della legge n. 353 del 1990, in virtù dell'art. 90 della medesima legge è applicabile esclusivamente ai processi iniziati in primo grado successivamente al 30 aprile 1995 e, conseguentemente, in un giudizio di separazione personale iniziato anteriormente a quest'ultima data, è ammissibile l'eccezione con la quale l'appellante, per la prima volta, in secondo grado, deduce l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda di separazione, sul rilievo che tra le parti era stata già pronunciata la separazione personale in virtù di un provvedimento di volontaria giurisdizione di una autorità giudiziaria straniera (nella specie, filippina), di omologazione della separazione consensuale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/08/2003, n. 12703
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12703
    Data del deposito : 29 agosto 2003

    Testo completo