Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4686
CASS
Sentenza 30 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Se la stessa causa di separazione personale dei coniugi viene introdotta davanti a giudici diversi, per individuare, ai fini della litispendenza, il giudice preventivamente adito occorre avere riguardo non già alla data di notifica degli atti introduttivi dei due giudizi ma a quella del deposito dei relativi ricorsi in cancelleria. Ha,infatti,rilievo generale il principio, affermato con particolare riferimento al processo del lavoro, nonché ai giudizi d'impugnazione da proporre non con citazione, ma con ricorso, secondo il quale nei procedimenti che s'instaurano con ricorso (ad eccezione del rito monitorio per il quale vige la diversa regola di cui all'art. 643 ultimo comma cod. proc. civ.) la pendenza della lite è determinata dalla data di deposito del ricorso stesso in cancelleria.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4686
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4686
    Data del deposito : 30 marzo 2001

    Testo completo