Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 1
Se la stessa causa di separazione personale dei coniugi viene introdotta davanti a giudici diversi, per individuare, ai fini della litispendenza, il giudice preventivamente adito occorre avere riguardo non già alla data di notifica degli atti introduttivi dei due giudizi ma a quella del deposito dei relativi ricorsi in cancelleria. Ha,infatti,rilievo generale il principio, affermato con particolare riferimento al processo del lavoro, nonché ai giudizi d'impugnazione da proporre non con citazione, ma con ricorso, secondo il quale nei procedimenti che s'instaurano con ricorso (ad eccezione del rito monitorio per il quale vige la diversa regola di cui all'art. 643 ultimo comma cod. proc. civ.) la pendenza della lite è determinata dalla data di deposito del ricorso stesso in cancelleria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/2001, n. 4686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4686 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
TT EN, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso l'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNAMARIA BERNARDINI e TIBERIO SARAGÒ, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FI GU, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DIGIONE 1, presso l'avvocato LORENZO DE SANCTIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA HOESCH, giusta mandato a margine della memoria di costituzione;
- resistente -
avverso la sentenza n. 276/00 del Tribunale di LECCO, depositata il 30/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/02/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso e, per l'effetto, annulli la sentenza pronunciata il 15.3.2000 dal Tribunale di Lecco. LA CORTE DI CASSAZIONE Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto da VA
IO avverso la sentenza in data 15 - 30 marzo 2000 con la quale il Tribunale di Lecco, adito dalla medesima IO al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge DO CA e l'emissione dei provvedimenti consequenziali, ha dichiarato la litispendenza con riferimento alla causa di separazione personale tra i medesimi coniugi instaurata dallo CA davanti al Tribunale di Milano, disponendo quindi la cancellazione della causa dal ruolo;
lette, le due memorie difensive presentate dallo CA;
lette le conclusioni del pubblico ministero;
premesso che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, il rapporto tra i due procedimenti promossi dalle parti dinanzi al Tribunale di Lecco e dinanzi a quello di Milano si pone in termini di litispendenza, stante l'identità delle cause;
rilevato che la ricorrente deduce che ai fini della prevenzione occorre aver riguardo non già alla data di notifica degli atti introduttivi dei due giudizi, ma a quella del deposito dei relativi ricorsi in cancelleria;
ritenuto che secondo l'orientamento di questa Suprema Corte, del tutto consolidato dopo la nota pronuncia a Sezioni Unite n. 4676 del 1992, risolutiva del precedente contrasto maturato all'interno della sezione lavoro, nei procedimenti che si instaurano con ricorso (ad eccezione di quello monitorio, per il quale vige la diversa regola di cui all'art. 643 ult. comma c.p.c.) la pendenza della lite è determinata dal deposito del ricorso stesso in cancelleria;
ritenuto che tale principio, affermato con particolare riferimento al processo del lavoro, nonché ai giudizi di impugnazione da proporre non con citazione, ma con ricorso, ha rilievo generale e deve considerarsi applicabile a tutti i giudizi che iniziano con ricorso, salva l'eccezione suindicata, come peraltro posto in luce nella richiamata sentenza a Sezioni Unite (v. di recente, tra le tante, Cass. 1999 n. 3095; 1998 n. 11774; 1998 n. 1850; 1996 n. 4236; 1995 n. 5433);
ritenuto pertanto l'errore della sentenza impugnata, che facendo riferimento al diverso elemento temporale della data di notifica dell'atto introduttivo ha negato rilevanza alla circostanza che il ricorso della IO era stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Lecco il 27 marzo 1999, mentre quello dello CA era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Milano il successivo 9 aprile 1999;
ritenuto peraltro che questa Corte è tenuta ad esaminare tutti i profili di competenza, anche oltre i limiti delle prospettazioni contenute nell'istanza di regolamento, onde impedire qualsiasi ulteriore questione sulla competenza del giudice preventivamente adito (v. sul punto Cass. 1998 n. 5046);
considerato che l'art. 706 c.p.c. indica quale giudice territorialmente competente a pronunciare sulla domanda di separazione personale il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la propria residenza o, alternativamente, il proprio domicilio;
rilevato che l'esame della documentazione in atti consente di ritenere che all'epoca della proposizione del ricorso al Tribunale di Lecco lo CA avesse il proprio domicilio in Lomagna, ossia in luogo ricompreso nell'ambito territoriale di quel Tribunale;
ritenuto in particolare che lo stesso CA in sede di comparizione personale all'udienza presidenziale del 24 maggio 1999 ebbe a dichiarare di essere residente a Lussemburgo, ma di avere il domicilio a Lomagna, Via Verdi n. 9;
considerato che ulteriori elementi di valutazione nel senso che in detta località il medesimo avesse stabilito il centro principale dei propri affari ed interessi sono desumibili dalla copia del suo biglietto da visita, recante l'indirizzo di Lomagna, presso la sede della s.p.a. Jucker, della quale egli è amministratore delegato, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 16 marzo 1999, nella quale la IO ha dichiarato sotto la propria responsabilità che il coniuge svolge la propria attività lavorativa prevalentemente presso la suindicata s.p.a. Jucker, con sede in Lomagna, nonché dalla circostanza che il ricorso introduttivo del giudizio di separazione è stato notificato allo CA a mani proprie a quell'indirizzo;
rilevato ancora che non può indurre a ravvisare un diverso criterio di collegamento il riferimento all'indirizzo della casa coniugale in Segrate contenuto nel ricorso proposto dallo CA dinanzi al Tribunale di Milano, essendo incontestato tra le parti che il predetto si è definitivamente allontanato dall'abitazione familiare sin dal 1998, ne' l'altra indicazione, esistente nel medesimo ricorso, dell'indirizzo di Lesmo ove si trova la casa dei genitori, avendo lo stesso CA dedotto in giudizio di aver trovato presso i genitori una soluzione abitativa del tutto provvisoria, tale quindi da non comportare il trasferimento della residenza o del domicilio;
ritenuto pertanto che in accoglimento del ricorso va dichiarata la competenza del Tribunale di Lecco e quindi cassata la sentenza emessa dallo stesso Tribunale;
ritenuto infine che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo procedimento;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
dichiara la competenza del Tribunale di Lecco e cassa la relativa sentenza. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001