CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2023, n. 16456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16456 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS AS, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/10/2021 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL VA, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 10 ottobre 2021, emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la condanna di AS AS per i delitti di rapina, furto e Penale Sent. Sez. 6 Num. 16456 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 15/02/2023 possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, rideterminando la pena in anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione e euro 1.000 di multa. 2. Avverso detta sentenza ricorre, tramite il suo difensore, AS, deducendo quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione del dibattimento d'appello, in quanto effettuata al suo difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., pur in presenza di un'elezione di domicilio in altro luogo, effettuata all'atto della sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in punto di diniego delle attenuanti generiche, per valutazione soltanto parziale degli elementi posti dalla difesa a fondamento del relativo motivo d'appello, non essendo stato considerato, in particolare, il comportamento impeccabile tenuto dall'imputato dopo il suo arresto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., per l'omessa notifica all'imputato del deposito della sentenza di appello, avvenuto oltre il termine riservato in dispositivo. 2.4. Infine, con il quarto motivo si eccepisce nullità della sentenza per inosservanza della richiesta di trattazione orale del processo, avanzata dalla difesa oltre il termine di legge, ma soltanto perché costretta ad attendere inutilmente la risposta della Procura generale distrettuale in ordine alla proposta di concordato ex art. 599-bis, cod. proc. pen., a tale ufficio inoltrata tele matica mente. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 (avendo il difensore dell'imputato formulato tardivamente l'istanza per la trattazione orale del ricorso) e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. infondato è il primo motivo di ricorso - avente natura pregiudiziale - con il quale si è dedotta la nullità del giudizio di appello per omessa notifica del 2 relativo decreto di citazione all'imputato che aveva eletto rituale domicilio. Invero, è stato affermato da questa Corte che la nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui risulti provato che 'la notificazione non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 4, n. 2416 del 20/12/2016 - dep. 2017, Zucchi, Rv. 268883, che ha precisato «che il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non realizzando una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto, imponendo al difensore l'onere di allegazione delle circostanze particolari innpeditive di tale conoscenza»). Più recentemente, si è chiarito che in caso di elezione di domicilio dell'imputato, la notificazione del decreto di citazione eseguita all'imputato, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto dall'imputato integra ipotesi di nullità generale a regime intermedio (così, Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Gelati, Rv. 276747). Nel caso di specie, da un lato, nel ricorso non si sono indicati specifici elementi tali da dimostrare che il AS era rimasto all'oscuro dell'udienza di appello;
dall'altro lato, tale udienza si è svolta con il rito cartolare, per tardività della formulazione dell'istanza per la trattazione orale, e il difensore di fiducia del AS nella memoria scritta depositata non ha eccepito tale nullità, che dunque risulta in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 182 c.p. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. I termini per la formulazione della richiesta di trattazione orale nel rito collegato all'emergenza pandemica da Covid-19 sono tassativi di tal che nessun rilievo può avere la dedotta necessità di attendere la risposta della Procura generale distrettuale in ordine alla proposta di concordato ex art. 599-bis, cod. proc. pen. In ogni caso, la mancata risposta della Procura generale non avrebbe impedito al difensore dell'imputato di chiedere la trattazione orale, potendo comunque in quella sede essere formulata, o reiterata, la relativa proposta di concordato. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Invero, il mancato avviso del ritardato deposito della motivazione della sentenza determina soltanto lo spostamento in avanti del termine per impugnare (che decorre 3 ,. ....-.------- dall'effettiva ricezione dello stesso), ma non produce alcuna nullità, tanto più considerato che nella specie l'imputato per il tramite del proprio difensore ha ritualmente impugnato per cassazione la sentenza di appello. 5. Infondato è, infine, il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il rigetto della relativa richiesta formulata nei motivi di appello è giustificato dalla sentenza impugnata «a fronte dei numerosi e gravi precedenti dell'imputato che ha sì ammesso i fatti, ma è stato arrestato in flagranza». Invero, In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, nella quale si è ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). 6. Infine, rileva la Corte che la declaratoria di prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., commessa il 24 agosto 2015, è impedita dall'effetto preclusivo dell'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione con sentenza dell'il luglio 2018, dal momento che «l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione» (Sez. 5, n 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 febbraio 2023 Deposif2to ;n Cancelleria
visti gli atti e l'ordinanza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL VA, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 10 ottobre 2021, emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la condanna di AS AS per i delitti di rapina, furto e Penale Sent. Sez. 6 Num. 16456 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 15/02/2023 possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, rideterminando la pena in anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione e euro 1.000 di multa. 2. Avverso detta sentenza ricorre, tramite il suo difensore, AS, deducendo quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione del dibattimento d'appello, in quanto effettuata al suo difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., pur in presenza di un'elezione di domicilio in altro luogo, effettuata all'atto della sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge in punto di diniego delle attenuanti generiche, per valutazione soltanto parziale degli elementi posti dalla difesa a fondamento del relativo motivo d'appello, non essendo stato considerato, in particolare, il comportamento impeccabile tenuto dall'imputato dopo il suo arresto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., per l'omessa notifica all'imputato del deposito della sentenza di appello, avvenuto oltre il termine riservato in dispositivo. 2.4. Infine, con il quarto motivo si eccepisce nullità della sentenza per inosservanza della richiesta di trattazione orale del processo, avanzata dalla difesa oltre il termine di legge, ma soltanto perché costretta ad attendere inutilmente la risposta della Procura generale distrettuale in ordine alla proposta di concordato ex art. 599-bis, cod. proc. pen., a tale ufficio inoltrata tele matica mente. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 (avendo il difensore dell'imputato formulato tardivamente l'istanza per la trattazione orale del ricorso) e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. infondato è il primo motivo di ricorso - avente natura pregiudiziale - con il quale si è dedotta la nullità del giudizio di appello per omessa notifica del 2 relativo decreto di citazione all'imputato che aveva eletto rituale domicilio. Invero, è stato affermato da questa Corte che la nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui risulti provato che 'la notificazione non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa (Sez. 4, n. 2416 del 20/12/2016 - dep. 2017, Zucchi, Rv. 268883, che ha precisato «che il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non realizzando una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto, imponendo al difensore l'onere di allegazione delle circostanze particolari innpeditive di tale conoscenza»). Più recentemente, si è chiarito che in caso di elezione di domicilio dell'imputato, la notificazione del decreto di citazione eseguita all'imputato, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio eletto dall'imputato integra ipotesi di nullità generale a regime intermedio (così, Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Gelati, Rv. 276747). Nel caso di specie, da un lato, nel ricorso non si sono indicati specifici elementi tali da dimostrare che il AS era rimasto all'oscuro dell'udienza di appello;
dall'altro lato, tale udienza si è svolta con il rito cartolare, per tardività della formulazione dell'istanza per la trattazione orale, e il difensore di fiducia del AS nella memoria scritta depositata non ha eccepito tale nullità, che dunque risulta in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 182 c.p. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. I termini per la formulazione della richiesta di trattazione orale nel rito collegato all'emergenza pandemica da Covid-19 sono tassativi di tal che nessun rilievo può avere la dedotta necessità di attendere la risposta della Procura generale distrettuale in ordine alla proposta di concordato ex art. 599-bis, cod. proc. pen. In ogni caso, la mancata risposta della Procura generale non avrebbe impedito al difensore dell'imputato di chiedere la trattazione orale, potendo comunque in quella sede essere formulata, o reiterata, la relativa proposta di concordato. 4. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Invero, il mancato avviso del ritardato deposito della motivazione della sentenza determina soltanto lo spostamento in avanti del termine per impugnare (che decorre 3 ,. ....-.------- dall'effettiva ricezione dello stesso), ma non produce alcuna nullità, tanto più considerato che nella specie l'imputato per il tramite del proprio difensore ha ritualmente impugnato per cassazione la sentenza di appello. 5. Infondato è, infine, il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il rigetto della relativa richiesta formulata nei motivi di appello è giustificato dalla sentenza impugnata «a fronte dei numerosi e gravi precedenti dell'imputato che ha sì ammesso i fatti, ma è stato arrestato in flagranza». Invero, In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, nella quale si è ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). 6. Infine, rileva la Corte che la declaratoria di prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., commessa il 24 agosto 2015, è impedita dall'effetto preclusivo dell'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione con sentenza dell'il luglio 2018, dal momento che «l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione» (Sez. 5, n 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 febbraio 2023 Deposif2to ;n Cancelleria