CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16500 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI FI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Presidente STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Francesca COSTANTINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16500 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo dell'Amministrazione Penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 22 marzo 2022 che aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata a RI IL sul rilievo che non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa (il detenuto, convocato davanti al Consiglio di Disciplina, aveva rifiutato di partecipare). 2. Ricorre RI IL, a mezzo del difensore avv. Lisa Vaira, che deduce la violazione di legge (art.81 d.P.R. n. 230/2000) atteso che la contestazione dell'addebito è avvenuta senza la contestuale convocazione davanti al Consiglio di Disciplina e il detenuto non ha affatto consapevolmente rinunciato a partecipare, non avendo mai avuto contezza della convocazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 81, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, con riferimento ai tempi e alle modalità di trattazione del procedimento disciplinare nei confronti dei detenuti o internati, stabilisce: 1) la constatazione diretta o indiretta di una infrazione da parte dell'operatore penitenziario e la redazione di un rapporto che deve essere trasmesso al direttore dell'istituto; 2) la contestazione formale dell'infrazione al detenuto da parte del direttore «... sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto...» (comma 2); 3) gli eventuali accertamenti ulteriori, svolti dal direttore o dai suoi delegati;
4) la convocazione diretta del detenuto o la convocazione del Consiglio di Disciplina, entro dieci giorni dalla contestazione (comma 4). Tale articolata scansione del procedimento è finalizzata à salvaguardare le esigenze di difesa dell'incolpato e a consentirgli di apprendere il contenuto della violazione ascrittagli e di predisporre un'eventuale difesa, così come previsto dalle Regole Penitenziarie Europee del 2006 (Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole peniteriziarie europee) le quali, alla regola n. 59, stabiliscono: «i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono:
1. essere informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro;
2. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa;
3. avere il 2 permesso di difendersi da soli o per mezzo di un'assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia;
4. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e interrogarli o farli interrogare;
5. avere l'assistenza gratuita di un interprete, qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento». 3. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sulla materia, affermando che «in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministraz ione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa » (ex multis Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 2727861). La violazione delle citate prescrizioni procedimentali è stata ricondotta alla categoria delle nullità degli atti processuali, a ragione della connessione funzionale tra il giudizio disciplinare e il procedimento giurisdizionale di reclamo;
l'estensione della disciplina riguarda non soltanto gli aspetti strutturali del procedimento, ossia i presupposti di legittimità e di validità dell'atto conclusivo, avente natura decisoria che lo conclude, ma va estesa, per ragioni di ordine sistematico, anche agli aspetti funzionali che riguardano le modalità di deduzione del vizio e, conseguentemente, anche alle disposizioni di cui all'art. 182 comma 2, cod. proc. pen. 3.1. Nel caso in esame, come il ricorso contesta specificamente, emerge che l'atto di convocazione davanti al Consiglio di Disciplina per l'udienza del 15 dicembre 2022 era stato effettuato lo stesso giorno e che il detenuto si rifiutava di partecipare. In merito alla congruità del termine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in 3 modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa» (Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786). 3.2. Ebbene, nel caso in esame, deve escludersi che la convocazione ad horas (per lo stesso giorno) integri la concessione di un termine ragionevole e congruo per organizzare la difesa, né che il rifiuto a presenziare all'udienza per la quale la citazione è stata irregolarmente effettuata, costituisca sanatoria della nullità. Non può, dunque, farsi applicazione, come pretenderebbe il Tribunale di sorveglianza, della sanatoria di cui all'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. Pen. (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733), poiché il rifiuto di presenziare dimostra, semmai, l'assoluta mancanza di consenso a celebrare un'udienza irregolarmente fissata. 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il procedimento disciplinare è affetto dalla nullità concernente la partecipazione dell'incolpato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 23 marzo 2023.
lette le conclusioni del PG Francesca COSTANTINI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16500 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo dell'Amministrazione Penitenziaria avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 22 marzo 2022 che aveva annullato la sanzione disciplinare irrogata a RI IL sul rilievo che non si era verificata alcuna lesione del diritto di difesa (il detenuto, convocato davanti al Consiglio di Disciplina, aveva rifiutato di partecipare). 2. Ricorre RI IL, a mezzo del difensore avv. Lisa Vaira, che deduce la violazione di legge (art.81 d.P.R. n. 230/2000) atteso che la contestazione dell'addebito è avvenuta senza la contestuale convocazione davanti al Consiglio di Disciplina e il detenuto non ha affatto consapevolmente rinunciato a partecipare, non avendo mai avuto contezza della convocazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 81, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, con riferimento ai tempi e alle modalità di trattazione del procedimento disciplinare nei confronti dei detenuti o internati, stabilisce: 1) la constatazione diretta o indiretta di una infrazione da parte dell'operatore penitenziario e la redazione di un rapporto che deve essere trasmesso al direttore dell'istituto; 2) la contestazione formale dell'infrazione al detenuto da parte del direttore «... sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto...» (comma 2); 3) gli eventuali accertamenti ulteriori, svolti dal direttore o dai suoi delegati;
4) la convocazione diretta del detenuto o la convocazione del Consiglio di Disciplina, entro dieci giorni dalla contestazione (comma 4). Tale articolata scansione del procedimento è finalizzata à salvaguardare le esigenze di difesa dell'incolpato e a consentirgli di apprendere il contenuto della violazione ascrittagli e di predisporre un'eventuale difesa, così come previsto dalle Regole Penitenziarie Europee del 2006 (Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole peniteriziarie europee) le quali, alla regola n. 59, stabiliscono: «i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono:
1. essere informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro;
2. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa;
3. avere il 2 permesso di difendersi da soli o per mezzo di un'assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia;
4. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e interrogarli o farli interrogare;
5. avere l'assistenza gratuita di un interprete, qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento». 3. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sulla materia, affermando che «in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministraz ione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa » (ex multis Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 2727861). La violazione delle citate prescrizioni procedimentali è stata ricondotta alla categoria delle nullità degli atti processuali, a ragione della connessione funzionale tra il giudizio disciplinare e il procedimento giurisdizionale di reclamo;
l'estensione della disciplina riguarda non soltanto gli aspetti strutturali del procedimento, ossia i presupposti di legittimità e di validità dell'atto conclusivo, avente natura decisoria che lo conclude, ma va estesa, per ragioni di ordine sistematico, anche agli aspetti funzionali che riguardano le modalità di deduzione del vizio e, conseguentemente, anche alle disposizioni di cui all'art. 182 comma 2, cod. proc. pen. 3.1. Nel caso in esame, come il ricorso contesta specificamente, emerge che l'atto di convocazione davanti al Consiglio di Disciplina per l'udienza del 15 dicembre 2022 era stato effettuato lo stesso giorno e che il detenuto si rifiutava di partecipare. In merito alla congruità del termine, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in 3 modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa» (Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786). 3.2. Ebbene, nel caso in esame, deve escludersi che la convocazione ad horas (per lo stesso giorno) integri la concessione di un termine ragionevole e congruo per organizzare la difesa, né che il rifiuto a presenziare all'udienza per la quale la citazione è stata irregolarmente effettuata, costituisca sanatoria della nullità. Non può, dunque, farsi applicazione, come pretenderebbe il Tribunale di sorveglianza, della sanatoria di cui all'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. Pen. (Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733), poiché il rifiuto di presenziare dimostra, semmai, l'assoluta mancanza di consenso a celebrare un'udienza irregolarmente fissata. 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il procedimento disciplinare è affetto dalla nullità concernente la partecipazione dell'incolpato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 23 marzo 2023.