Sentenza 7 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/01/2003, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
COPIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Vincenzo CALE00 05 5 /0 3 Oggetto REVOCAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE ERRORE DI FATTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Presidente R.G.N. 10340/02 Cron.56 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 21 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Ud.16/10/02 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: LA IE ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. ALMANSI 188, presso lo studio dell'avvocato ALBO AMBROSIO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
SI CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, dall'avvocato MICHELE BOCCIA, giusta delega indifesa atti;
- controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 402/02 della Corte suprema di 1337 cassazione di ROMA, depositata il 16/01/02; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/10/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato ; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI con le quali ha chiesto che la Corte di Cassazione in Camera di Consiglio, inammissibile il ricorso, con le pronunce di dichiari legge. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 27 luglio 1996, il pretore di Nola, in parziale accoglimento della domanda proposta da La PI TE, condannò IT RM alla eliminazione di una porta praticata su un muro comune e al ripristino dello stato dei luoghi. Decidendo in sede di appello il Tribunale di Nola, con sentenza del 14 aprile 1999, rigettò la domanda proposta da La PI TE di condanna alla eliminazione dell'apertura praticata dalla IT nel muro comune e dichiarò inammissibile l'appello incidentale. Il ricorso prodotto da La PI TE per la cassazione della predetta decisione veniva rigettato con sentenza n. 402 del 2002. Per quanto де qui interessa, questa Corte osservava che bene aveva fatto il giudice di seconde cure a dichiarare inammissibile l'appello incidentale. Dalla lettura della comparsa di costituzione nel giudizio di appello della La PI si evinceva infatti che costei si era limitata a resistere al gravame della IT e non aveva a sua volta proposto appello incidentale per ottenere la riforma della decisione impugnata dalla controparte. Né poteva ravvisarsi il requisito della specificità dei motivi di gravame nel semplice generico richiamo alle tesi ed agli argomenti sviluppati negli scritti difensivi del giudizio di primo grado e disattesi dal pretore, senza la prospettazione di argomentazioni dirette ad incrinarne la pronuncia. Analogamente, nel precisare le definitive conclusioni da sottoporre al Collegio, la La PI chiese il rigetto dell'appello senza fare alcun accenno a un appello incidentale. Avverso tale pronuncia La PI TE ha proposto ricorso per revocazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, cui la IT replica con controricorso. II P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Motivi della decisione Con unico articolato motivo deduce la ricorrente che la sentenza impugnata è inficiata da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. c.p.c. avendo la Suprema Corte erroneamente ritenuto che essa non avesse proposto appello incidentale e si fosse invece limitata a resistere al gravame della IT. Richiamando la giurisprudenza secondo cui al fine della proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che ж dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non equivoco la sua volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice, la ricorrente deduce di avere nel suddetto atto espresso la propria volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice in modo non equivoco e con richieste precise e esplicite. Il ricorso è all'evidenza inammissibile. Come pacificamente acquisito alla giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto, previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. e idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di Cassazione, deve consistere- al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito- nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto, la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, deve essere decisivo (nel senso che 3 deve sussistere un nesso di causalità necessaria tra l'erronea supposizione e la decisione resa), presentare i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività e non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata. Più in particolare, quanto a tale requisito negativo di cui all'ultima parte della citata disposizione dell'art. 395 n. 4 c.p.c., la stessa giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che qualora la circostanza di fatto, con riguardo alla quale si sarebbe verificato l'errore del giudice, abbia costituito punto controverso, siffatta evenienza processuale di per sé esclude che possa trattarsi di un errore di percezione ovverosia di una svista e conduce ad affermare che in ipotesi è ravvisabile un errore di giudizio (solo কে per citare le più recenti, vedi Cass. nn. 6708/2001, 2969/2001, 14840/2000, 14256/2000, 11408/2000, 6237/2000, 3735/2000, 561/2000, 9120/1999, 10635/1998) --e conclusivamente su tale punto essenziale al fine della In sostanza decisione è inammissibile il rimedio della revocazione in relazione a errori - che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso), ma attengano ai criteri di valutazione del fatto controverso o delle risultanze processuali, di modo che la decisione non derivi dall'ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall'erronea interpretazione di essi. Nella specie, la questione della proposizione o meno da parte della La PI di un vero e proprio appello incidentale sulla assertivamente pretermessa causa petendi alternativa della domanda (chiusura del varco praticato nel muro) spiegata in giudizio aveva costituito oggetto del dibattito processuale e di materia controversa fra le parti. Con il primo motivo del ricorso per cassazione a suo tempo proposto l'odierna ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 343 c.p.c. e vizi motivatori, lamentò espressamente che il suo appello incidentale ex art. 343 c.p.c. era stato erroneamente ritenuto inammissibile dal Tribunale, nonostante essa avesse insistito nell'accoglimento delle richieste formulate in primo grado e altresì evidenziato e precisato nella esposizione in fatto e in diritto tutte le ragioni a sostegno dell'accoglimento delle sue riproposte domande, così esprimendo in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice. Sulla relativa questione era poi intervenuta adeguata pronuncia da parte della Corte Suprema, che nella sentenza oggi impugnata, come accennato in narrativa, aveva esaminato e risolto il punto controverso in senso sfavorevole alla ricorrente, ritenendo non meritevole di censura il convincimento del Tribunale di Nola, poiché dall'esame della comparsa di costituzione della La PI in sede d'appello e degli atti del giudizio non era ravvisabile un appello incidentale, non essendo sufficiente ai fini della configurabilità del requisito della specificità dei motivi il semplice e generico richiamo alle tesi ed agli argomenti sviluppati negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, senza alcun accenno alle ragioni poste a base della sentenza impugnata e senza la prospettazione di argomentazioni dirette ad incrinare il fondamento logico giuridico della ratio decidendi della pronuncia del giudice di primo grado. Il dedotto presunto errore in cui sarebbe incorso questa Corte nell'escludere l'error in procedendo denunziato con il ricorso e affermare la mancata proposizione di un appello incidentale, alla luce della ricordata 5 giurisprudenza di legittimità, non risponde al modello legale dell'errore revocatorio, ma, in via di mera ipotesi, configura, secondo la prospettazione della La PI, un errore di valutazione giuridica, non denunciabile in questa sede, circa il contenuto delle norme processuali e circa gli obblighi di indagine che ne derivavano per il giudice. Premesso per com'è ovvio che non è in sede di giudizio di revocazione che può essere vagliata la bontà della decisione oggetto del ricorso ex art.395, n. 4 c.p.c., va in altri termini rilevato che, stando alla stessa enunciazione formulata dalla ricorrente, si eccepisce non già un errore di fatto, ma un errore di valutazione o giudizio nell'interpretazione di atti processuali sicché, al riguardo, è da escludere la configurabilità di un errore revocatorio. Con il ricorso qui delibato, riproducendo (senza alcuna aggiunta) come motivo di revocazione un intero motivo di ricorso per cassazione, e cogliendo addirittura il vizio revocatorio in seno al principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità, si chiede, di fatto, di ripercorrere l'intero percorso logico-giuridico già seguito dalla S.C. in sede di ricorso per cassazione. Istanza, questa, che non merita alcun ingresso in base alla semplice considerazione che al giudice non viene addebitata nessuna svista produttiva dell'affermazione o della negazione di elementi decisivi per la soluzione del quesito proposto, bensì soltanto la scelta di una soluzione giuridico-interpretativa diversa da quella auspicata dalla La PI in sede di giudizio di legittimità. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
9 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente 65,30 alle spese liquidate in lire ..! oltre a euro 1.600,00 per onorari d'avvocato. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Vincenzo Calfapietra Dott. Sergio Del Core веfugio del love к лучи IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 GEN. 2003 Roma IL CANCELLIERS C1 Francesco Catania SABTE SURREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 24/2/03 serie 4 al n. 8017 versate € 163,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLER Antonella Font