Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
V UVIN I L VIN SN = TTY 'AVI ISI 'N 82307/5/96 REPUBBLICA ITALIANA, OT SIDEN VA FINISH IV IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 0 0 2 0 8 / 03 Composta dagli Ill.mi Sig. Dott. Giovanni Pre dente R.G.N. 2338/99 Dott. Stefano MONACI -Bel. Consigliere Cron. 384 Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VIBO VALENTIA, in persona del Commissario straordinario e legale elettivamente domiciliato rappresentante pro tempore, in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso 10 studio dell'avvocato PANARITI BENITO, difeso dall'avvocato INZILLO RAFFAELE, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
ED DE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PANNUCCIOPANA MUCCIO ALBERTO, che lo difende, giusta procura a margine;
2002 2322 controricorrente - -1- avversO la sentenza n. 35/97 del Giudice di pace di TROPEA, depositata il 18/12/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La controversia ha ad oggetto pagamento di contributi consortili al Consorzio di Bonifica Integrale di Vibo Valenzia, contestati dal signor ED ET, che si è rivolto il giudice di pace di Tropea. Quest'ultimo, con sentenza in data 6-18 dicembre 1997, ha affermato la propria giurisdizione ed ha accolto la domanda dell'attore dichiarando insussistente il potere impositivo del Consorzio.
2. Propone ricorso per cassazione il Consorzio esponendo quattro motivi. Con il primo eccepisce il difetto di competenza per materia del giudice di pace, con violazione dell'art.9, secondo comma, del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215. I contributi consortili sarebbero tributi soggetti come tali alla giurisdizione del tribunale. Con il secondo motivo eccepisce l'errata configurazione, in senso privatistico, del principio di correlazione tra contributi e benefici. I contributi non avrebbero natura di corrispettivi per le prestazioni svolte. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame di un punto decisivo in ordine alla sussistenza, o meno, di benefici derivanti da interventi di bonifica nell'ambito del territorio consortile. Con il quarto motivo l'Ente eccepisce, infine, il vizio di falsa applicazione di legge: il giudice di pasce avrebbe concesso illegittimamente la sospensione del tributo. Invece non poteva farlo, perché incompetente. E se anche in ipotesi fosse stato competente, un provvedimento di urgenza avrebbe dovuto essere emesso dal Pretore. L'intimato ED resisteva con controricorso.
3. Su disposizione del Presidente della Corte il ricorso è stato trasmesso alla Procura Generale, che, con requisitoria scritta del 21 gennaio 2002 ne ha chiesto l'accoglimento in camera di consiglio perché manifestamente fondato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Il primo motivo di ricorso attiene alla violazione delle regole concernenti la competenza per materia tra i giudici di primo grado (nel caso di specie, tra giudici di pace e tribunali ordinario) a cui in astratto è attribuita la cognizione dei rapporti giuridici in materia di contributi di bonifica, in quanto non riservato all'esame delle commissioni tributarie ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. Il motivo è fondato, e va accolto. Come affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. civ., 26 ottobre 2000, n.14099) le controversie che abbiano ad oggetto la richiesta di restituzione dei contributi corrisposti ad un Consorzio di bonifica sul presupposto della carenza di potere impositivo dell'ente ha carattere tributario (e non negoziale), e perciò fino quando non è stata espressamente - attribuita alla giurisdizione delle Commissioni tributarie - rientrava nella giurisdizione ordinaria, e, all'interno di essa, nella competenza del tribunale.
2. La soluzione non cambia se la questione viene prospettata sotto il profilo della pretesa mancanza di utilità dell'azione di bonifica rispetto alla proprietà del contribuente. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (per tutte, Cass. civ., primo febbraio 2000, n.1092), i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai singoli proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza ratione materiae a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo deducendo che la sua proprietà non ha ricavato nessun vantaggio dall'attività del consorzio spetta al tribunale ordinario ai sensi del secondo comma dell'art.9 c.p.c.
3. Per la verità il quadro normativo è stato modificato a seguito dell'entrata in vigore - avvenuta per disposizione espressa a partire dal primo gennaio 2002 (art.79, comma terzo) - della legge 28 dicembre 2001, n.448, che, al secondo comma dell'art. 12, ridetermina l'oggetto della giurisdizione tributaria sostituendo a tal fine l'art.2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546. A differenza di quanto avveniva nel testo precedente, che elencava positivamente singole imposte, la nuova formulazione stabilisce in via generale che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie", e ne esclude solamente alcune eccezioni specifiche (in materia esecutiva), che non possono interessare il caso di specie che concerne una controversia in materia di accertamento. Per effetto della modifica legislativa a partire appunto dal primo gennaio 2002 le controversie in materia di contribuiti consortili sono ora attribuite alla cognizione del giudice tributario e non più a quella del tribunale ordinario. Peraltro, come già rilevato da questa Corte (Cass. civ., 15 maggio 2002, n.7025), questa modica legislativa non può incidere su questa controversia che è stata instaurata prima di essa, in quanto, per il principio generale contenuto nell'art.5 c.p.c., la giurisdizione deve essere determinata con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.
4. Il primo motivo di ricorso è dunque fondato e va accolto, mentre tutti quelli successivi rimangono assorbiti. Di conseguenza la sentenza impugnata, del giudice di pace di Tropea, deve essere annullata, dichiarando che la competenza a conoscere della controversia spetta al tribunale ordinario competente per territorio, da individuare, nel caso di specie, in quello di Vibo Valenza. Per quanto occorrer possa, va precisato che l'annullamento della sentenza comporta, ovviamente, anche quello del provvedimento di sospensione in essa contenuto. Tenuto conto della natura dell'esistenza di decisioni contrastanti nel corso del giudizio sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Vibo Valenza. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 23 maggio 2002. estensoreIl Consigliere est Il Presidente (dr.Giovanni Radlini. (dr.Stefano Monaci) IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA AR SA صم NO ة Oggi IL CANCELLIERE C1 AR SA При впивов нео __