Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1998, n. 3770
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Sentenza 24 giugno 1998

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Poiché le disposizioni dell'art. 56 della legge n. 689 del 1981 non si applicano ai condannati minorenni in forza di quanto dispone l'art. 75 della stessa legge che prevede per essi l'esecuzione della libertà controllata con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), ai condannati minorenni può essere imposta qualunque prescrizione si ritenga utile al suo reinserimento sociale, fermo restando il principio che, in caso di violazione anche di una sola delle prescrizioni imposte, la restante parte di pena può essere convertita nella pena detentiva sostituita. (Nella specie, il tribunale di sorveglianza dei minorenni aveva rigettato l'istanza del P.M. di conversione della libertà controllata nella corrispondente pena detentiva nei confronti di minore arrestato per concorso in rapina, sul rilievo che solo la violazione delle prescrizioni imposte, e non anche la commissione di eventuali azioni criminose avrebbe potuto dar luogo alla conversione della sanzione sostitutiva).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1998, n. 3770
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3770
    Data del deposito : 24 giugno 1998

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