Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 1
Poiché le disposizioni dell'art. 56 della legge n. 689 del 1981 non si applicano ai condannati minorenni in forza di quanto dispone l'art. 75 della stessa legge che prevede per essi l'esecuzione della libertà controllata con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario), ai condannati minorenni può essere imposta qualunque prescrizione si ritenga utile al suo reinserimento sociale, fermo restando il principio che, in caso di violazione anche di una sola delle prescrizioni imposte, la restante parte di pena può essere convertita nella pena detentiva sostituita. (Nella specie, il tribunale di sorveglianza dei minorenni aveva rigettato l'istanza del P.M. di conversione della libertà controllata nella corrispondente pena detentiva nei confronti di minore arrestato per concorso in rapina, sul rilievo che solo la violazione delle prescrizioni imposte, e non anche la commissione di eventuali azioni criminose avrebbe potuto dar luogo alla conversione della sanzione sostitutiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/1998, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE GIORGIO Presidente del 24.06.1998
1.Dott. CAMPO STEFANO Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 3770
3.Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 13561/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso TRIB. SORV. MINORI di CAGLIARInei confronti di EN RI N.IL 24.02.1980
avverso ordinanza del 09.03.1998 TRIB. SORV. MINORI di CAGLIARI sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. FULVIO UCCELLA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 9.3.1998 il Tribunale per i Minorenni di Cagliari respingeva la richiesta del P.M., tendente ad ottenere la conversione della sanzione sostitutiva della libertà controllata, applicata a EN RI con sentenza dello stesso Tribunale del 27.6.1996, nella corrispondente pena detentiva.
Osservava il predetto tribunale che, nonostante il NO fosse stato denunciato in stato di arresto per il reato di rapina in concorso, la richiesta del P.M. non poteva essere accolta, dato che non risultavano segnalazioni, da parte del competente servizio sociale, circa inadempienze in ordine alle prescrizioni imposte al condannato e che soltanto la violazione di tali prescrizioni, e non anche la commissione di eventuali azioni criminose, poteva essere assunta come causa di conversione della sanzione sostitutiva. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, lamentando violazione dell'art.66, comma 1 della Legge 24.11.1981 n.689. Secondo il ricorrente, anche se non era stato imposto esplicitamente al NO di comportarsi correttamente, tuttavia la finalità generale delle prescrizioni esplicitamente impartite non poteva che essere quella di evitare che il condannato commettesse ulteriori reati.
In ogni caso, anche a volere accedere alla tesi del tribunale, nella specie risultavano violate alcune delle prescrizioni imposte, come quella di frequentare la scuola edile e quella di non frequentare pregiudicati, essendosi egli associato a persone pluripregiudicate per commettere la rapina di cui sopra.
La doglianza è pienamente fondata.
Ed invero il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, nel ritenere che soltanto la violazione delle prescrizioni imposte comporti la conversione della libertà controllata, non ha tenuto conto della norma di cui all'art. 75 della legge 24.11.1981 n.689, che prevede la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 56 della predetta legge ai soggetti che, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna, non abbiano compiuto gli anni diciotto e che, in tal caso, la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Infatti, il principio giurisprudenziale cui si è ispirato il tribunale è contenuto nella sentenza di questa Corte n. 2247 del 17.6.1996 (ric. Ambrosetti), che ha fatto riferimento al carattere tassativo delle prescrizioni previste dall'art.56 della legge 689 del 1981, e alla conseguente impossibilità, per il giudice di sorveglianza, di aggiungere alle dette prescrizioni quelle di "non frequentare pregiudicati" e "di tenere una condotta irreprensibile". Tale principio vale però soltanto per i soggetti maggiorenni. Trattandosi di minori, trovano invece integrale applicazione, anche per quanto riguarda le prescrizioni imposte, le disposizioni di cui all'art.47 della legge 354 del 1975 (cosiddetto ordinamento penitenziario), con la possibilità di impartire al soggetto condannato qualsiasi prescrizione che si ritenga utile al suo reinserimento sociale, ivi comprese quelle di mantenere buona condotta, frequentare attività scolastiche o di formazione professionale, non associarsi a pregiudicati ecc.- (v. Cass., Sez. I, sent. n. 2065 del 27-05-1997, Ferrari). Ciò non toglie che, anche nel caso in cui si tratti di minore, debba trovare comunque applicazione l'art. 66, comma primo, della legge 689/1981, secondo cui, in caso di violazione anche di una sola delle prescrizioni imposte, la restante parte della pena può essere convertita nella pena detentiva sostituita (v. Cass., Sez. I, sent. n. 36 del 01-02-1993, Caredda). È vero che, in conformità a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 28 aprile 1992 n. 199 (dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti la suddetta disposizione normativa), la norma contenuta nel citato art.66 va interpretata nel senso che la conversione non costituisce una conseguenza automatica della violazione;
ma, in ogni caso, il giudice deve valutare se quest'ultima presenti o meno connotati tali da rivelare, "l'inidoneità della sanzione sostitutiva ad assecondare un efficace reinserimento del condannato". (v., in proposito, anche Cass., Sez. I, sent. n. 1825 del 05-04-1997, Bergantino).
Ora, nella specie, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha, per un verso, affermato un principio non applicabile ai minorenni e, per l'altro, non ha in alcun modo verificato se, per il fatto di essere stato denunciato (ed arrestato) per il reato di rapina in concorso con altri soggetti che, secondo il P.M. ricorrente, erano dei pregiudicati;
il NO abbia o meno violato una o più delle prescrizioni imposte o abbia comunque rivelato, così come ha stabilito la Corte Costituzionale, l'inidoneità della sanzione sostitutiva ad assecondare il suo reinserimento sociale. Va infine osservato, con riguardo alla affermazione del giudice a quo - secondo cui nella specie si sarebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della sentenza che avesse eventualmente ritenuto il NO colpevole di rapina per procedere alla revoca della sanzione sostituiva ex art.72 della legge 689/81 - che i due istituti (quello della conversione di cui all'art.66 e quello della revoca di cui al citato art.72), anche se distinti, devono essere coordinati tra di loro, come si evince dall'esplicito riferimento, contenuto nel medesimo art.72, alla revoca da disporre "per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 66".
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata, in conformità al parere espresso dal Procuratore Generale presso questa Corte, va annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i Minorenni di Cagliari, che terrà conto dei rilievi formulati e si atterrà ai principi come sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale per i Minorenni di Cagliari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998