Sentenza 5 ottobre 2001
Massime • 1
La mancata indicazione, nell'atto di opposizione a decreto penale di tutti gli elementi previsti dall'art. 461 cod. proc. pen. non ne determina la inammissibilità, atteso che l'atto in questione non è a forma vincolata e gli elementi indicati nel citato art. 461 c.p.p. hanno carattere indicativo ed ammettono equipollenti che consentano l'individuazione certa del provvedimento opposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/10/2001, n. 39179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39179 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 05/10/2001
2. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - N. 2845
4. Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Prof. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 13374/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RI CI, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza emessa il 13 febbraio 2001 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli;
nella udienza in camera di consiglio in data 5 ottobre 2001;
sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi annullarsi senza rinvio la ordinanza impugnata;
Svolgimento del processo
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, in data 27 settembre 2000, emise decreto penale di condanna n. 4587/2000 nei confronti di RI CI per il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero ed altro.
L'RI propose opposizione, che però il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 13 febbraio 2001, dichiarò inammissibile per il motivo che non conteneva le indicazioni previste dall'art. 461, secondo comma, cod. proc. pen. L'RI propone ricorso per cassazione deducendo che al contrario l'opposizione conteneva tutti gli elementi utili per identificare il decreto penale impugnato.
Motivi della decisione
Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'atto di opposizione a decreto penale di condanna non è a forma vincolata e, quindi, l'indicazione in esso di tutti gli elementi previsti dall'art. 461 del codice di procedura penale (estremi del decreto impugnato, data, giudice che lo ha emesso) non è richiesta a pena di inammissibilità, perché i detti elementi non sono requisiti formali ineliminabili dell'atto, ma hanno carattere indicativo ed equipollente, nel senso che debbono consentire, globalmente o alternativamente, l'individuazione certa del provvedimento opposto. Pertanto, l'opposizione è ammissibile, purché non vi siano dubbi sul provvedimento opposto, anche se manchi taluno degli elementi indicati nell'art. 461 cod. proc. pen. (nella specie questa Corte ritenne ammissibile l'opposizione in cui erano stati indicati solo il numero del decreto, l'anno di emissione e il numero del procedimento con l'indicazione del registro al quale faceva riferimento) (Sez. Un., 6 marzo 1992, Glarey, m. 189.404). Nella specie, come ha esattamente rilevato il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, lo stesso provvedimento impugnato dà atto: - che "questa A.G. aveva emesso" decreto penale di condanna;
- che la notificazione del decreto penale era avvenuta a mani della madre convivente (evidentemente dello imputato) in data 13 novembre 2000; - che lo imputato aveva presentato opposizione. L'RI, inoltre, nell'atto di opposizione aveva altresì indicato il numero del decreto penale di condanna opposto (4857/2000), il numero del procedimento ("n. 201/99 R.G.P.M. e n. 933/99 R.G<AUTG>.G.I.P), ed il resto contestato (contrabbando ed altro). Non vi possono quindi esservi dubbi che il provvedimento opposto fosse pienamente identificabile, sicché erroneamente il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione, disattendendo l'insegnamento di questa Suprema Corte.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2001