Sentenza 5 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2004, n. 10442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10442 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 05/02/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 186
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 029241/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di ISERNIA;
nei confronti di:
1) EN IN N. IL 28/11/1932;
avverso SENTENZA del 21/01/2003 TRIBUNALE di ISERNIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. Veneziano che ha concluso per il rigetto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Isernia applicava nei confronti di AV NZ la pena detentiva richiesta, sostituita ai sensi della l.n. 639/81 con la corrispondente sanzione pecuniaria, rateizzata, in dieci soluzioni, in ordine al delitto di furto.
Ricorre il PG, che denuncia violazione di legge, dal momento che l'esercizio del potere discrezionale in ordine alla rateizzazione non è sorretto da alcuna giustificazione argomentativa. - La censura va disattesa.
È fuor di dubbio che la rateizzazione della pena pecuniaria non può costituire oggetto dell'accordo delle parti volto all'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., onde la relativa clausola va considerata "tamquam non esset" dal giudice, il quale può tuttavia concederla, motivando debitamente l'esercizio del suo potere di screzionale al riguardo.
Ma nella specie, come ha rilevato il PG presso questa Corte, la natura stessa del reato denota le precarie condizioni economiche dell'imputato, che legittimano il riconoscimento della rateizzazione ex art. 133 ter c.p.. Il ricorso va, dunque, rigettato.
P.T.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2004