CASS
Sentenza 19 dicembre 2023
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2023, n. 50487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50487 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: CI IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa in data 20/04/2023 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/04/2023, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di revoca, formulata nell'interesse di CI IO dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo emesso dal P.M. in data 08/03/2023: immobile in relazione al quale era stata applicata al CI, con sentenza del Penale Sent. Sez. 3 Num. 50487 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 09/11/2023 06/07/2022 dello stesso Tribunale, la pena concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il CI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza perché mentre, da un lato, il Tribunale aveva correttamente ritenuto la necessità di fare applicazione del principio di proporzionalità elaborato dalla Corte EDU (e della conseguente necessità di tener conto delle concrete condizioni del ricorrente), d'altro lato aveva contraddittoriamente ignorato il fatto che l'immobile oggetto dell'ordine costituiva l'abitazione del CI sin dal 2009. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che - come sottolineato dal Tribunale - il ricorrente non aveva allegato alcun elemento idoneo a comprovare la necessità di contemperamento degli interessi in gioco, essendosi limitato a dedurre genericamente la propria esigenza abitativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico. 2. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno è pervenuto alla decisione di rigetto della richiesta del CI all'esito di un puntuale richiamo della giurisprudenza interna e soprattutto sovranazionale concernente il principio di proporzionalità, tra l'abuso edilizio realizzato e l'interesse generale al rispetto della disciplina in materia, di cui si deve tener conto nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione di un manufatto adibito a civile abitazione. Il Tribunale ha quindi osservato che il ricorrente non aveva peraltro documentato in alcun modo la sussistenza delle condizioni richieste per la concreta applicazione del principio nella fattispecie in esame (indisponibilità di altri beni, insufficienza del reddito, impossibilità di procurarsi altro alloggio). 3. Tale percorso argomentativo non è stato adeguatamente confutato dall'odierno ricorso, che si risolve in una diffusa disamina dei principi affermati dalla Corte EDU, senza alcuna considerazione critica specificamente diretta alla parte conclusiva dell'ordinanza, nella quale viene appunto evidenziata l'assoluta assenza di concrete allegazioni idonee a far ritenere applicabile il principio di proporzionalità nella vicenda riguardante il CI. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. .J 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consiglke estensore
udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/04/2023, il Tribunale di Salerno ha rigettato l'istanza di revoca, formulata nell'interesse di CI IO dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo emesso dal P.M. in data 08/03/2023: immobile in relazione al quale era stata applicata al CI, con sentenza del Penale Sent. Sez. 3 Num. 50487 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 09/11/2023 06/07/2022 dello stesso Tribunale, la pena concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il CI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza perché mentre, da un lato, il Tribunale aveva correttamente ritenuto la necessità di fare applicazione del principio di proporzionalità elaborato dalla Corte EDU (e della conseguente necessità di tener conto delle concrete condizioni del ricorrente), d'altro lato aveva contraddittoriamente ignorato il fatto che l'immobile oggetto dell'ordine costituiva l'abitazione del CI sin dal 2009. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che - come sottolineato dal Tribunale - il ricorrente non aveva allegato alcun elemento idoneo a comprovare la necessità di contemperamento degli interessi in gioco, essendosi limitato a dedurre genericamente la propria esigenza abitativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico. 2. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Salerno è pervenuto alla decisione di rigetto della richiesta del CI all'esito di un puntuale richiamo della giurisprudenza interna e soprattutto sovranazionale concernente il principio di proporzionalità, tra l'abuso edilizio realizzato e l'interesse generale al rispetto della disciplina in materia, di cui si deve tener conto nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione di un manufatto adibito a civile abitazione. Il Tribunale ha quindi osservato che il ricorrente non aveva peraltro documentato in alcun modo la sussistenza delle condizioni richieste per la concreta applicazione del principio nella fattispecie in esame (indisponibilità di altri beni, insufficienza del reddito, impossibilità di procurarsi altro alloggio). 3. Tale percorso argomentativo non è stato adeguatamente confutato dall'odierno ricorso, che si risolve in una diffusa disamina dei principi affermati dalla Corte EDU, senza alcuna considerazione critica specificamente diretta alla parte conclusiva dell'ordinanza, nella quale viene appunto evidenziata l'assoluta assenza di concrete allegazioni idonee a far ritenere applicabile il principio di proporzionalità nella vicenda riguardante il CI. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del CI al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. .J 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consiglke estensore