Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2025, n. 37930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37930 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37930/2025 Roma, li, 21/11/2025
Composta da UGO BELLINI NI CALAFIORE NI FALLARINO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 977/2025 UP 28/10/2025 R.G.N. 16681/2025
ES AL MA TE NA
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA AR nata a [...] il [...]
Inoltre:
parte civile MO NG IU
Firmato Da: ES AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3614bb36331a9d0 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847c135698 Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Ceroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. È presente l'avvocato Ignazio Valenza del foro di Agrigento, in difesa della parte civile, che deposita comparsa conclusionale alla quale si riporta, chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali. Sono presenti l'avvocato Ciriaco Rossi del foro di Bologna, che deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. Michele Tavazzi del foro di Bologna, e l'avv. Giovanni Garbagnati del foro di Milano, in sostituzione dell'avv. Salvatore Manganello del foro di Agrigento, entrambi in difesa dell'imputata, che insistono per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12.12.2024, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato, ha riconosciuto a AR FA il beneficio della non menzione e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità della medesima in ordine al reato di omicidio colposo in danno del neonato AN MO. L'addebito nei confronti dell'imputata, nella sua qualità di pediatra in servizio all'ospedale di Canicattì, è quello di avere colposamente ritardato l'esame emogasanalitico sul neonato il quale, subito dopo la nascita, manifestava gravi difficoltà respiratorie, e di avere omesso di cateterizzare la vena ombelicale prima del trasferimento del neonato presso l'UTIN (Unità Terapia Intensiva Neonatale) di Agrigento, al fine di consentire l'infusione di liquidi in un momento di emergenza;
tali omissioni, secondo la contestazione, cagionavano la morte del bimbo il quale, a causa di una sofferenza fetale acuta, manifestatasi durante il parto, e di una grave insufficienza respiratoria, sopravvenuta successivamente, cessava di vivere dopo poche ore dal parto, una volta trasportato presso il reparto di neonatologia dell'ospedale di Agrigento (fatto del 6.3.2017).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. Si deduce la manifesta illogicità della sentenza impugnata, anche sotto il profilo della violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, contestandosi la mancata acquisizione della consulenza medico-legale riguardante il decesso della persona offesa redatta dai consulenti tecnici d'ufficio nell'ambito della parallela causa civile intentata dalle parti civili nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Si evidenzia come la apodittica adesione della Corte territoriale alle argomentazioni dei periti d'appello, sulle quali si fonda la pronuncia di secondo grado, si ponga in rotta di collisione con la regola di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., ritenendosi censurabile che la Corte territoriale non abbia fornito alcuna razionale spiegazione sulla presunta implausibilità delle ricostruzioni alternative in ordine alla causa del decesso del neonato fornite dagli altri periti (cioè quelli nominati dal g.u.p.) e consulenti tecnici. Si eccepisce la temerarietà delle tesi dei periti nominati dai giudici d'appello, i quali sono arrivati arbitrariamente a ipotizzare, in contrasto con il sapere scientifico, la fantomatica presenza massiva di meconio "invisibile" in un parto eutocico, e ad ascrivere la causa della morte del neonato (avvenuta solo sei ore
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dopo il parto) ad una polmonite da sovra infezione batterica che in realtà, secondo la consolidata letteratura medica, nella Sindrome da Aspirazione Massiva di Meconio (SAM) si sviluppa solo dopo le prime 24-48 ore dalla nascita. I giudicanti desumono la presenza di meconio, pur in assenza di alterazione del colore del liquido amniotico, travisando l'affermazione dei periti secondo cui l'alterazione del colore, in alcuni casi, può essere poco evidente o poco marcata nei casi di emissione risalente di scarso quantitativo di materiale fecale;
in realtà, nella specie l'assenza totale di alterazione di colore è comprovata dal fatto che nessun sanitario presente al parto aveva rilevato alcunché al riguardo. Del resto, la tesi di sindrome da aspirazione del meconio ricorre unicamente in caso di ingestione massiva di liquido meconiale, il che non può essere avvenuto nel caso in disamina per le ragioni evidenziate. L'assunto secondo cui la reazione flogistica endoalveolare osservata nel bimbo sia riconducibile univocamente all'aspirazione di meconio, per la presenza di cellule squamose e lamelle cornee trovate nei polmoni del neonato, appare apodittica e fallace, non essendo stato chiarito perché tali cellule non siano riconducibili al medicamento Corasurf somministrato al neonato, secondo quanto sostenuto dal perito del Gup, dai CTU civili e dal c.t. della difesa. Il secondo profilo della condotta contestata, consistente nella mancata cateterizzazione della vena ombelicale per l'infusione di liquidi, non assume alcuna rilevanza causale rispetto al decesso del neonato, come riconosciuto dagli esperti e dallo stesso giudice di primo grado (secondo cui la morte era derivata dalla mancata attivazione della procedura di aspirazione del meconio). I giudici non si sono confrontati con la circostanza che, nel caso in esame, altri autorevoli esperti sono giunti a conclusioni diametralmente opposte sulla causa della morte del piccolo AN, tanto che il collegio peritale nominato dal giudice di primo grado ha argomentato in modo pienamente assolutorio per l'imputata. I Ctu nominati dal Giudice civile (le cui argomentazioni sono riportate all'interno della perizia di appello) escludono la presenza di meconio e ritengono impossibile che la causa della morte sia la polmonite da SAM;
anche i consulenti della parte civile non hanno rilevato la presenza di meconio;
ci si chiede, pertanto, come possa ritenersi sul piano penale raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell'imputata. Si deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza della colpa, atteso che i giudici palermitani ragionano con il senno del poi, elencando una serie di condotte asseritamente doverose come omesse che però vengono ricavate ex post dal prodursi del fatto dannoso. L'effettuazione dell'emogasanalisi non era richiesta rispetto a un neonato le cui condizioni richiedevano al momento solo di collocarlo nella termoculla nell'area di osservazione neonatale. I giudicanti hanno
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travisato il compendio probatorio, visto che i dati documentali e dichiarativi attestano come il parto sia stato spontaneo e il feto fosse "vivo e vitale", con un indice di Apgar "6 a un minuto e 7 a cinque minuti". Il neonato non era cianotico ma aveva una lieve cianosi con indici di reattività in miglioramento e senza alcun segno visivo di presenza di meconio. Fino al turno della ricorrente, terminato alle ore 15.00, non vi è stato alcun sintomo o manifestazione clinica patologica, per cui non era richiesta alcuna emogasanalisi né alcuna intubazione per aspirazione del meconio. Ne discende che non è stato rispettato il principio secondo cui occorre individuare ex ante la modalità operativa da seguire, sulla base di procedure note o conoscibili dall'agente modello, e non sulla base di un ragionamento ex post. Anche sulla omessa cateterizzazione della via ombelicale sussiste assenza di rilievo causale e comunque l'infusione venosa era stata posizionata già dopo la nascita, come risulta dalla cartella clinica, sicché la stessa si è verosimilmente persa durante le manovre rianimatorie o durante il percorso da Canicattì ad Agrigento, per i sobbalzi stradali dell'ambulanza. Erra la sentenza anche laddove afferma che l'immediata esecuzione dell'emogas avrebbe certamente rilevato la gravità della insufficienza respiratoria. In realtà l'esame gas analitico è uno strumento di diagnosi con cui si ottiene la fotografia dei parametri dell'esaminato in quel preciso momento. La tesi dei giudici è arbitraria e frutto di travisamento della prova, assumendo che il referto avrebbe fin da subito segnalato una grave insufficienza respiratoria. Per contro, i dati della cartella clinica fino alle ore 15.05, pur ottenuti con un sistema diverso dall'emogas, segnalano l'assenza di una grave crisi respiratoria;
la situazione si è aggravata soltanto in un momento successivo a quello in cui la neonatologa avrebbe dovuto tenere la condotta doverosa omessa. L'emogas avrebbe comunque dato come indicazione solamente quella di somministrare ossigeno, ciò che i sanitari stavano già effettuando con buoni risultati. La sentenza impugnata osserva che una tempestiva diagnosi avrebbe dato maggiori chances di vita al piccolo, concetto che non prova la sussistenza di nesso causale tra le condotte omissive ascritte e l'evento. La Corte distrettuale non ha assunto una prova decisiva, costituita dalla perizia redatta dai CTU nominati nella parallela causa civile, atto sopravvenuto alla sentenza di primo grado e contenente elementi decisivi a discarico, pertanto acquisibile pena la violazione del diritto di difesa e il mancato rispetto del canone di giudizio stabilito dall'art. 533 cod. proc. pen.
3. La difesa della ricorrente ha depositato memoria scritta con cui si dà conto dell'esistenza di ulteriori dirimenti contributi tecnici, sopravvenuti alla
Firmato Da: ES AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3614bb366331a9d0 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847c135698 Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52
presentazione dell'atto di impugnazione, aventi per oggetto proprio l'elaborato peritale d'appello su cui si fonda, in sede penale, la declaratoria di conferma della responsabilità dell'imputata. Si tratta di due elaborati redatti nell'ambito della parallela causa civile n. 1042/2021 pendente davanti al Tribunale di Agrigento (attore principale: MO, convenuto principale: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento) dai CTU Dott.ri Cataldo e Di Gerolamo, di cui si chiede l'acquisizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le censure avanzate dalla difesa ricorrente, nella parte in cui evidenziano vizi logico-giuridici della sentenza impugnata in tema di accertamento del nesso di causalità, colgono nel segno ed impongono le considerazioni che seguono.
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2. Occorre premettere qualche cenno sul tema in questione. È ormai acquisito nella giurisprudenza assolutamente dominante il concetto secondo cui è "causa" di un evento quell'antecedente senza il quale l'evento stesso non si sarebbe verificato: un comportamento umano è dunque causa di un evento solo se, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato (formula positiva); non lo è se, anche in mancanza di tale comportamento, l'evento si sarebbe verificato egualmente (formula negativa). Da questo concetto nasce la nozione di giudizio controfattuale ("contro i fatti"), che è l'operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condizione (la condotta antigiuridica tenuta dell'imputato), ci si chiede se, nella situazione così mutata, si sarebbe verificata, oppure no, la medesima conseguenza: se dovesse giungersi a conclusioni positive, risulterebbe, infatti, evidente che la condotta dell'imputato non costituisce causa dell'evento. Il giudizio controfattuale costituisce, pertanto, il fondamento della teoria della causalità accolta dal nostro codice e cioè della teoria condizionalistica. Esso impone di accertare se la condotta doverosa omessa, qualora eseguita, avrebbe potuto evitare l'evento, per cui richiede preliminarmente l'accertamento di ciò che è effettivamente accaduto e cioè la formulazione del c.d. giudizio esplicativo (Sez. 4, n. 23339 del 31/01/2013, [...], Rv. 256941 01). Per effettuare il giudizio controfattuale è, quindi, necessario ricostruire, con precisione, la sequenza fattuale che ha condotto all'evento, chiedendosi poi se, ipotizzando come realizzata la condotta dovuta dall'agente, l'evento lesivo sarebbe stato o meno evitato o posticipato (Sez. 4, n. 43459 del 04/10/2012, [...], Rv. 255008 - 01). In tema di responsabilità medica, è dunque indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva
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evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito (Sez. 4, n. 43459 del 04/10/2012, [...], Rv. 255008-01). L'importanza della ricostruzione degli anelli determinanti della sequenza eziologica è stata sottolineata, in giurisprudenza, laddove si è affermato che, al fine di stabilire se sussista o meno il nesso di condizionamento tra la condotta del medico e l'evento lesivo, non si può prescindere dall'individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla "causa" dell'evento stesso, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto (Sez. 4, n. 25233 del 25/05/2005, [...], Rv. 232013-01). Le Sezioni unite, con impostazione sostanzialmente confermata dalla giurisprudenza successiva, hanno enucleato, per quanto attiene alla responsabilità professionale del medico, relativamente al profilo eziologico, i seguenti principi di diritto: il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica universale o statistica - si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Non è però consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, cosicché, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori eziologici alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto grado di credibilità razionale". L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, [...]). Ne deriva che, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice in riferimento alla specifica attività (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e
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salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilità razionale (Sez. 4, n. 30469 del 13/06/2014, [...], Rv. 262239-01). Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra l'omessa adozione, da parte del medico, di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente, allorché risulti accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il profilo dell'intensità della sintomatologia dolorosa (Sez. 4, n. 18573 del 14/02/2013, [...], Rv. 256338-01).
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Si tratta di insegnamento ribadito dalle Sezioni Unite, che si sono nuovamente soffermate sulle questioni riguardanti l'accertamento della causalità omissiva e sui limiti che incontra il sindacato di legittimità, nel censire la valutazione argomentativa espressa in sede di merito (Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn, Rv. 261106 01). Nella sentenza ora richiamata, le Sezioni Unite hanno sviluppato il modello epistemologico già indicato nella citata pronunzia del 2002 che delinea un modello dell'indagine causale capace di integrare l'ipotesi esplicativa delle serie causali degli accadimenti e la concreta caratterizzazione del fatto storico ribadendo che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. In particolare, si è sottolineato che, nella verifica dell'imputazione causale dell'evento, occorre dare corso ad un giudizio predittivo, sia pure riferito al passato: il giudice si interroga su ciò che sarebbe accaduto se l'agente avesse posto in essere la condotta che gli veniva richiesta.
3. Nel caso di specie, il giudice a quo non ha fatto buon governo dei principi appena delineati.
4. La Corte d'appello ha basato il suo giudizio controfattuale su considerazioni apodittiche, essenzialmente congetturali, nella parte in cui afferma che l'immediata effettuazione dell'esame emogasanalitico, pur non
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consentendo di rilevare la presenza di meconio, "avrebbe certamente indirizzato a trovare la causa per la quale il bambino respirava male", in quanto il bambino avrebbe ricevuto "cure adeguate" (non meglio specificate), a seguito delle quali avrebbe avuto "maggiori chances di vita, poiché la funzione respiratoria sarebbe stata bene supportata".
5. Non è dato comprendere da quali elementi la Corte distrettuale abbia desunto la sussistenza di una regola cautelare per cui, sulla base della situazione concreta ravvisata dal medico in ordine alle condizioni del neonato, si sarebbe dovuto immediatamente procedere ad una emogasanalisi, se è vero, come risulta dalla cartella clinica e dalle s.i.t. allegate al ricorso, che subito dopo il parto il bambino "stava bene e si presentava con un colorito roseo, vitale e piangeva"; il neonato presentava soltanto una ipotonia e una "cute lievemente cianotica", senza alcun segno visivo di presenza di meconio;
inoltre il bambino, fino alle ore 15.05 (orario di termine del turno dell'imputata), aveva un colorito "roseo" e respirava autonomamente. Tali considerazioni inducono a ritenere illogica e contraddittoria la motivazione rispetto ai dati probatori processualmente emersi anche con riguardo alla ritenuta configurabilità della colpa addebitata alla prevenuta, essenzialmente ricavata sulla base di una valutazione ex post. Per contro, il rispetto del principio di personalità/colpevolezza della responsabilità penale comporta che, nella materia che qui rileva, sia consolidato il principio secondo cui l'addebito colposo debba essere formulato sulla base di una valutazione ex ante, ponendosi nella prospettiva del soggetto agente in un momento antecedente al concretizzarsi della situazione di rischio. Occorre, infatti, domandarsi alla luce delle condizioni in cui l'agente si trovava ad operare e delle conoscenze da lui possedute o esigibili quale condotta egli avrebbe potuto e dovuto tenere per evitare o quantomeno attenuare le conseguenze dell'evento dannoso (sulla necessaria individuazione ex ante della regola cautelare cfr., fra le tante, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, [...], Rv. 281997 17; Sez. 4, n. 57361 del 29/11/2018, [...], Rv. 27494901; Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, [...], Rv. 273871 01; Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269254 - 01; Sez. 4, n. 31490 del 14/04/2016, [...], Rv. 267387-01).
6. Sotto il profilo del nesso di causalità, va rilevato che i giudici territoriali hanno fatto sostanziale riferimento alla teorica della perdita di chance, espressa da un indirizzo giurisprudenziale esauritosi nei primi anni duemila, in base al quale, nella verifica del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e la
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lesione del bene della vita del paziente, occorreva privilegiare un criterio meramente probabilistico, sulle possibilità di successo del comportamento alternativo. Si tratta di una valutazione che si pone in frontale - e non motivato - contrasto con le indicazioni ermeneutiche espresse dal diritto vivente, sul tema dell'imputazione causale dell'evento (cfr. Sez. 4, n. 24372 del 09/04/2019, [...], Rv. 276292 - 03). Al riguardo, va qui ribadito che per offrire la prova del fatto il giudice non può attingere a criteri di mera probabilità statistica, ma deve fare riferimento al criterio della probabilità logica, intesa come «la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica≫ rispetto al singolo evento oggetto dell'accertamento giudiziale (cfr. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, [...], Rv. 222138 01), secondo i noti principi dianzi richiamati. In definitiva, l'analisi sul nesso eziologico è stata svolta dai giudici di merito in termini erronei ed insoddisfacenti, trascurando di valutare in termini rigorosi e scientificamente accettabili i dati indiziari disponibili, al fine di verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato ragionevolmente evitato o differito con (umana) certezza (cfr. Sez. 4, n. 5901 del 18/01/2019, Oliva c/Navarra, Rv. 275122).
7. A questo punto della trattazione va considerato che il reato oggetto di imputazione è ormai estinto per intervenuta prescrizione. Il fatto in contestazione risale, infatti, al 6.3.2017, ed il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi risulta scaduto in epoca successiva a quella di emissione della sentenza oggetto di ricorso. Da ciò discende che, agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, non emergendo dagli atti elementi evidenti e palmari di irresponsabilità della condannata, per una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso va, invece, accolto, ex art. 578 cod. proc. pen., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, stante l'accoglimento del ricorso in punto di responsabilità, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
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P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Alessandro Ranaldi
Il Presidente
UG EL
Firmato Da: ES AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3614bb36e331a9d0-Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135690 Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 18e85a9024545c52