Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
In tema di condono edilizio, il Tribunale adìto a seguito di gravame cautelare (riesame o appello) avverso il sequestro preventivo di un immobile abusivo per il quale risulta esaurita la procedura di condono, è tenuto a valutare incidentalmente la condonabilità dell'opera abusiva, in quanto la plausibile prospettazione della futura applicabilità del condono edilizio si riverbera sulle esigenze cautelari che giustificano il vincolo reale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2008, n. 18357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18357 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 18/03/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00311
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 002263/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT AN N. IL 12/07/1973;
2) IT AC N. IL 05/09/1977;
avverso ORDINANZA del 05/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 5 ottobre 2005, il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su di un manufatto oggetto, secondo l'accusa, di abusiva edificazione. Per quanto concerne il ed fumus di commissione dei reati (D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181), i Giudici
hanno rilevato come l'intervento avesse determinato un consistente aumento volumetrico di un capannone preesistente e, per il suo impatto sul territorio, avrebbe dovuto essere preceduto da permesso di costruire ed, essendo la zona vincolata, da autorizzazione paesaggistica (provvedimenti carenti nella ipotesi in esame). Il Tribunale ha osservato come sul giudizio di astratta configurabilità del reato, tipico della attuale fase cautelare, non abbia influenza la presentazione della domanda di condono;
le esigenze cautelari sono state individuate nella necessità di evitare un aggravio del carico urbanistico.
Per l'annullamento della ordinanza, gli indagati TT IO e TT GI hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo:
- che il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'esito futuro del processo ed effettuare tale valutazione alla luce della presentata domanda di condono e pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione;
- che l'intervento è condonabile perché la zona su cui ricade dei Campi Flegrei, pur vincolata, è di recupero urbanistico e restauro;
- che l'immobile è ultimato e permangono solo conseguenze connesse con il tipo di reato : che l'aggravio del carico urbanistico non poteva essere dedotto automaticamente dalla realizzazione di un volume ex novo;
- che il Tribunale non ha risposto alle deduzioni difensive. Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
I ricorrenti non mettono in discussione la configurabilità dei reati contestati dalla accusa, ma incentrano la loro difesa sulla incidenza della domanda di condono sul presente procedimento incidentale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il sequestro preventivo di manufatti abusivi sia compatibile con la presenza di una istanza di condono corredata dal pagamento della somma autodeterminata a titolo di oblazione;
l'effetto estintivo del reato è subordinato alla attestazione sindacale di congruità del versato ed alla verifica dei presupposti di fatto per la applicazione della sanatoria che è demandata in via definitiva al Giudice di merito che ha la piena cognizione del processo.
Consegue che la disciplina del condono non incide immediatamente ne' per impedire la emissione di un provvedimento cautelare ne' ai fini della restituzione del bene sequestrato.
Quando, però,la procedura sul condono è esaurita, il Tribunale del riesame o dell'appello, se posto in grado di controllare la relativa documentazione, non può esimersi dal valutare incidenter tantum la condonabilità della opera abusiva;
ciò in quanto il Giudice del riesame, per esplicare il suo ruolo di garanzia, deve tenere nel debito conto, oltre gli elementi forniti dal Pubblico Ministero, le allegazioni difensive.
In coerenza con tale impostazione, il Tribunale del riesame non può ignorare un provvedimento astrattamente idoneo a legittimare la sanatoria ed a produrre l'effetto estintivo dei reati. Tale effetto,per essere operativo, deve essere dichiarato in modo formale, ma la plausibile prospettazione della futura applicabilità del condono può avere riverberi sulle esigenze di cautela che giustificano il vincolo reale.
Pertanto, è esatta la deduzione del ricorrente il quale sostiene che "la valutazione operata dal Tribunale non può prescindere da una prognosi sull'esito futuro del procedimento penale" e non condividible la diversa opinione dei Giudici espressa nel provvedimento in esame. Tuttavia, allo stato delle investigazioni pur suscettibile di ulteriori sviluppi, l'intervento non si presenta condonabile perché l'edificazione riguarda un manufatto non ad uso abitativo in zona vincolata ed il reato è stato accertato oltre la soglia temporale utile per essere sanabile.
Inoltre, è stata contestata anche la contravvenzione ambientale prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, che non è condonabile ed in relazione alla quale sono irrilevanti gli argomenti difensivi sulla sanabilità dello intervento.
Per quanto concerne le esigenze cautelari, i Giudici hanno dato atto che l'edificio è terminato, ma hanno rilevato come tale circostanza non sia ostativa al mantenimento della misura cautelare. Sul punto, le Sezioni Unite, con sentenza 1278/2003, hanno stabilito che, per valutare la necessità del vincolo reale di un manufatto abusivo ultimato, il Giudice di merito deve controllare se la sua libera disponibilità costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività o possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto. L'uso del manufatto con conseguente aggravio del carico urbanistico con particolare riguardo alle strutture primarie esistenti, evidenziato dal Tribunale, determina un concreto impatto modificativo sullo equilibrio del territorio che incrementa nel tempo la offesa nel tempo dello interesse tutelato. Di conseguenza, la conclusione sulle esigenze cautelari non merita censure.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2008