Sentenza 2 settembre 2004
Massime • 1
L'esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente.(In applicazione del suddetto principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale i giudici di merito, nel ritenere sussistenti le condizioni favorevoli all'estradabilità, avevano applicato all'estradando la misura della custodia in carcere sulla base della sola richiesta del Ministro della Giustizia).
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare estradizionale e poteri ministeriali (Cass. 23252/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2021
Per l'applicazione di una misura cautelare la richiesta ministeriale dopo decisione favorevole all'estradizone non è vincolante per l'autorità giudiziaria, dovendo la misura cautelare essere comunque disposta in vista delle specifiche esigenze cautelari afferenti al procedimento di estradizione. La previsione di un'automatica restrizione della libertà personale dell'estradando, che prescinda cioè dalla possibilità per il giudice di procedere a valutazioni individualizzate, verrebbe infatti a contrastare sia con l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari limitative della libertà personale, ispirato ai principi di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 02/09/2004, n. 43558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43558 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 02/09/2004
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 42
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 29859/2004
ha pronunciato la seguente: 30270/2004
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR OR IE, per revoca o sostituzione di misura cautelare, in pendenza di ricorso per Cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Brescia, pronunciata in data 25.5.2004;
letto il ricorso ed il provvedimento di incompetenza della Corte
d'appello di Brescia;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Preliminarmente, riscontrata l'identità dei procedimenti pervenuti dinanzi a questa corte, recanti rispettivamente i numeri di registro generale 29859/2004 e 30270/2004, si è proceduto alla riunione del secondo procedimento al primo.
2. L'estradando BI OR IE ricorre avverso la sentenza di estradizione pronunciata dalla corte d'appello di Brescia e, nelle more di tale decisione, presenta istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto, che la locale corte d'appello trasmette per competenza alla Corte di Cassazione, essendo ivi ancora in corso il procedimento principale relativo alla domanda di estradizione.
3. Il P.G., motivando sulla circostanza che non si ravvisano motivi ulteriori che giustifichino la revoca o la sostituzione della misura e, che, comunque, una volta intervenuta, come nel caso in esame, la sentenza favorevole all'estradizione non può essere accolta alcuna istanza di revoca o sostituzione per insussistenza del pericolo di fuga, conclude per il rigetto della domanda.
4. Ritiene questo collegio che il principio enunciato dal P.G. mal si attagli al caso di specie, e, risulti, inoltre, superato da una recente decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
5. Decidendo sul contrasto interpretativo insorto sulla fisiologica interferenza tra il procedimento principale di estradizione e quello incidentale cautelare, in tema di ammissibilità o meno della revoca o della sostituzione della misura coercitiva quando si sia esaurito il procedimento principale a seguito di sentenza definitiva favorevole all'estradizione, le sezioni unite, con sentenza n. 26156
del 2003, hanno adottato la regola secondo cui neppure l'esaurimento del procedimento principale conclusosi con la sentenza favorevole all'estradabilità dell'individuo assoggettato a misura coercitiva possa determinare automatiche e negative conseguenze sulla libertà
personale dello stesso e quindi un generale effetto preclusivo del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura.
6. Sempre che la richiesta non sia fondata su aspetti attinenti alle condizioni per la concedibilità dell'estradizione, già
definitivamente trattati e decisi nell'esclusiva sede del giudizio regolato dall'art. 704, bensì sulla sopravvenuta inefficacia della misura o sulla sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari,
con particolare riguardo al pericolo di fuga in vista dell'eventuale consegna allo Stato richiedente;
ed ove, concessa l'estradizione, non sia avvenuta l'effettiva consegna della persona allo Stato
richiedente, l'interesse alla definizione del procedimento de libertate, che ha pur sempre natura incidentale rispetto a quello di estradizione, resta vivo ed impone al giudice il dovere di valutazione. Ed invero, la motivazione della citata sentenza recita che "l'esecuzione della consegna estradizionale, a fronte del pericolo di fuga da valutare in concreto ed in coerenza con il precetto dell'art. 274 lett. b) c.p.p., (Sez. 6^, 23.3.1994, Zoran,
rv. 198523; Sez. 6^, 28.3.1995, Askin, rv. 201144; Sez. 5^, 2.6.1999,
Vanerio, rv. 213927; Sez. 6^, 12.3.2002, Corbu, rv. 221136), può
essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere, non postulandosi più in ogni caso, quale inevitabile corollario della decisione favorevole all'estradizione, la fisica disponibilità della persona dell'estradando: questa "può" essere sottoposta "in ogni tempo" a richiesta del Ministro a misure coercitive (art. 714.1) e la Corte d'appello, a norma dell'art. 704.3, dispone la custodia cautelare in carcere della persona che si trovi in libertà "se vi è richiesta" del Ministro ed anzi, ai sensi del comma successivo, quando la decisione è contraria all'estradizione, "revoca le misure cautelari applicate". D'altra parte, la tutela giurisdizionale de libertate è espressamente garantita, anche all'esito della pronuncia definitiva favorevole all'estradizione, in alcune ipotesi di inefficacia sopravvenuta della misura specificamente previste dall'art. 708: se scade inutilmente il termine di 45 giorni senza che sia intervenuta la decisione del
Ministro in merito all'estradizione (comma 2) ovvero in caso di diniego della stessa (comma 3), ed altresì se nel termine fissato lo
Stato richiedente non provveda a prendere in consegna l'estradando
(comma 6). Va considerato inoltre che non è previsto alcun termine perentorio ("senza indugio": art. 708, comma 4) per la comunicazione della decisione del Ministro allo Stato richiedente e, se positiva,
del luogo e della data della consegna, e che il Ministro ha il potere di sospendere l'esecuzione dell'estradizione per una durata indefinita e destinata a protrarsi nel tempo (artt. 709 c.p.p. e 19
Conv. eur. estrad.). Si rafforza a questo punto la convinzione che,
anche al di fuori delle suindicate fattispecie risolutive della misura scandite nei commi 2, 3 e 6 dell'art. 708 (v. anche l'art. 18.4 Conv, eur. estrad.), l'ingiustificato perdurare della restrizione in vinculis dell'estradando in attesa di consegna imponga il rinnovato sindacato giurisdizionale sull'effettiva permanenza delle concrete ed attuali esigenze cautelari, che possano giustificare l'attenuazione o la revoca della coercizione. Negare in via generale la tutela giurisdizionale dello status libertatis dell'estradando, nella fase successiva alla definitività della decisione sull'estradizione, significherebbe infatti far dipendere il protrarsi della situazione detentiva della persona da adempimenti discrezionali e scelte insindacabili del Ministro ai fini della consegna e vanificare, pure a fronte di eventuali comportamenti omissivo negligenti dell'Autorità amministrativa e nonostante il venir meno delle esigenze cautelari, il sistema complessivo delle garanzie di habeas corpus riconosciute, in linea di principio,
all'estradando al pari dell'imputato. Deve dunque affermarsi l'ulteriore principio di diritto per il quale "l'esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione definitiva favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente".
7. Poiché il principio sancito dalle sezioni unite trova applicazione fino a che l'estradando non sia stato effettivamente consegnato allo Stato richiedente, indipendentemente dal carattere definitivo della decisione sull'estradabilità del soggetto, esso ha portata evidentemente generale e va applicato anche ai casi, come il presente, in cui la decisione sull'estradabilità dello straniero non sia ancora definitiva.
8. Orbene, nel caso in esame, risulta che in data 15 dicembre 2003 la corte d'appello di Brescia abbia ritenuto la insussistenza di gravi motivi per ritenere che il BI si desse alla ruga. L'estradando fu, pertanto, scarcerato, con la sola limitazione dell'obbligo di presentazione bisettimanale alla p.g. Risulta, peraltro, che con sentenza estradizionale del 17 maggio 2004, la stessa corte d'appello, senza fornire motivazione alcuna sulla sussistenza del pericolo di fuga, e senza aver verificato l'eventualità di un mutamento delle condizioni di fatto, abbia disposto nuovamente la misura cautelare a carico dell'estradando, soltanto sulla base della richiesta del Ministro della Giustizia. In tal modo essa ha espresso un provvedimento non soltanto contraddittorio rispetto alle proprie precedenti deliberazioni, ma anche in aperto contrasto con la regola sancita dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui non è possibile far dipendere lo stato di detenzione da discrezionali scelte del Ministro della Giustizia ed in tal modo vanificare, nonostante il venir meno delle esigenze cautelari, il sistema complessivo delle garanzie di habeas corpus riconosciute, in linea di principio, all'estradando al pari dell'imputato.
9. Nella totale assenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, segnatamente del pericolo di fuga, non resta a questo collegio che provvedere all'annullamento della sentenza della corte d'appello di Brescia emessa in data 25.5.2004,
nella parte in cui fu disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del BI, ed al conseguente rinvio alla corte d'appello di Brescia, affinché esprima motivazione adeguata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di BI OR
IE, con rinvio alla corte d'appello di Brescia. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 2 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2004