Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3388
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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Massime1

In tema di separazione personale tra coniugi, l'ordinanza del tribunale con la quale le parti vengono rimesse all'udienza presidenziale per l'esperimento del tentativo di conciliazione, non effettuato in precedenza, non è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., essendo sprovvista dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà. Essa, infatti, si sostanzia in un provvedimento ordinatorio di mero rinvio delle parti innanzi al Presidente del tribunale.

Commentario1

  • 1Lottizzazione abusiva, permesso in sanatoria, confisca dell’immobileAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3388
Data del deposito : 8 marzo 2001

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