Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
In tema di separazione personale tra coniugi, l'ordinanza del tribunale con la quale le parti vengono rimesse all'udienza presidenziale per l'esperimento del tentativo di conciliazione, non effettuato in precedenza, non è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., essendo sprovvista dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà. Essa, infatti, si sostanzia in un provvedimento ordinatorio di mero rinvio delle parti innanzi al Presidente del tribunale.
Commentario • 1
- 1. Lottizzazione abusiva, permesso in sanatoria, confisca dell’immobileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIA G. LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO CE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 25, presso l'avvocato PIETRO PATERNÒ RADDUSA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO METE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LD NE LL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 9/11, presso l'avvocato STEFANIA VOTANO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA depositata il 24/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Mete che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 2 luglio - 24 settembre 1999 il Tribunale di Roma, adito da CH LE OL al fine di ottenere la separazione giudiziale dal coniuge NC PE, ritenuta l'opportunità di consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione, non effettuato in precedenza, rimetteva le parti all'udienza presidenziale del 15 novembre 1999.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il PE deducendo due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la OL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare sull'eccezione di nullità del giudizio per non essere stato adempiuto all'ordine del presidente di notifica del verbale dell'udienza del 12 maggio 1998 e della fissazione della successiva udienza del 23 maggio 1998 e per non essersi conseguentemente esperito il tentativo di conciliazione. Si sostiene inoltre che l'ordinanza impugnata non indica in alcun modo il percorso logico seguito nel rimettere le parti alla fase presidenziale, ne' contiene alcuna pronuncia circa la validità dei provvedimenti temporanei in precedenza emessi dal presidente, dei quali il PE aveva chiesto la revoca. Si osserva ancora che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio per lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 279 c.p.c., si deduce la nullità del provvedimento impugnato in quanto la norma suindicata riconosce al Collegio il potere di emettere ordinanze solo su questioni relative all'istruzione della causa. Si deduce altresì violazione degli artt. 706 e ss. c.p.c., non prevedendo dette disposizioni la possibilità della comparizione personale dinanzi al presidente del tribunale nella fase di merito successiva a quella presidenziale. Si prospetta infine violazione dell'art. 47 dell'ordinamento giudiziario, in quanto con l'attribuzione al giudice relatore di funzioni presidenziali si è esercitato un potere non riconosciuto dall'ordinamento.
Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, i provvedimenti giurisdizionali emessi in forma diversa dalla sentenza sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., soltanto quando presentino, per la loro disciplina ed il loro contenuto, i caratteri della definitività e della decisorietà, ossia quando costituiscano, per quanto attiene al primo profilo, provvedimenti rispetto ai quali non sia previsto alcun altro rimedio, e siano diretti, con riferimento al secondo requisito, alla risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o "status", con piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale, così che la loro eventuale ingiustizia comporterebbe per le parti un pregiudizio definitivo ed irreparabile, se non fosse loro consentito quel controllo di legittimità garantito dalla norma costituzionale richiamata (v. tra le tante sul punto, più di recente, Cass. 2000 n. 2145). Sulla base di tali principi appare evidente la non ricorribilità per cassazione dell'ordinanza impugnata, che sostanziandosi in un provvedimento ordinatorio di mero rinvio delle parti dinanzi al presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo di conciliazione è assolutamente priva dei richiamati requisiti. È peraltro ovvio che resta salva la facoltà delle parti di denunziare eventuali violazioni di norme processuali o sostanziali avvalendosi degli ordinari mezzi di impugnazione avverso la sentenza definitiva del giudizio.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 33.000=, oltre L.
2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio della prima sezione civile, il 5 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001