Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NO014 96 / 02 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G. N. 5324/ 99 .3847 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 08/10/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ON AN, MI ND;
- intimati avverso la sentenza n. 1173/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 03/06/98 R.G.N. 3514/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3806 udienza del 08/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco -1- Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per accoglimento del il rigetto del primo motivo ed secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 19/2/97 il Pretore di Bergamo respingeva, in contraddittorio anche con la Regione Lombardia, la domanda presentata da ON NA per conto del figlio MI ND, per la concessione da parte del Ministero dell'Interno dell'indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18/80. Il Tribunale di Brescia, investito in sede di appello ad istanza del MI, con sentenza del 7/5/98, accoglieva l'appello e condannava il Ministero dell'Interno a corrispondere all'appellante l'indennità di accompagnamento ed i relativi ratei, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi. Precisava il giudice del riesame che dalla nuova consulenza tecnica, eseguita in secondo grado, era emerso che il MI era affetto da “sindrome di Dowm con distorsione psicotica della personalità e disturbi sfinterici in esiti di intervento correttivo per agenesia anorettale”. Il ricorrente quindi, oltre ad essere invalido al 100%, era anche impossibilitato al compimento dei più elementari atti della vita quotidiana senza l'assistenza di un accompagnatore ed aveva quindi diritto alla indennità di cui alla L. n. 18/80. Si trattava di un soggetto non orientato nel tempo e nello spazio abbisognevole sempre di assistenza nella vestizione e nell'alimentazione. La sentenza quindi doveva essere riformata e la domanda accolta. Inammissibile era l'appello della Regione Lombardia, che era già stata estromessa dal Pretore con pronuncia di carenza di legittimazione passiva, non censurata in grado di appello. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, fondato su due motivi. Non si è costituito in giudizio l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 18 del 1980, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale ha motivato solo in apparenza, limitandosi a recepire le conclusioni del CTU nominato in secondo grado, senza nulla dire sul contrasto esistente con la prima consulenza, pur dovendo Иш giustificare la preferenza accordata al secondo ausiliare e rispondere alle “eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza”. Il Tribunale non ha motivato sul contrasto e nemmeno sulla affermata necessità dell'accompagnamento, essendosi limitato ad evidenziale la "gravità del quadro patologico riscontrato”, già oggetto di univoca valutazione in tutte le sedi tecniche chiamate ad esprimersi, nelle quali non vi era stata alcuna divergenza diagnostica. Il MI è nato il [...] e l'indennità di accompagnamento è stata riconosciuta con decorrenza dalla domanda amministrativa e cioè dal 4/4/89, quando lo stesso aveva 6 anni di età: era quindi necessaria una indagine sulla concreta incidenza della sindrome di Down a seconda dei diversi periodi dello sviluppo psico fisico, posto che la detta minorazione aveva minore incidenza nella fascia di età più bassa e maggiore, inverce, con il progredire dell'età. Questa indagine non 2 contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio, alle difformi conclusioni della quale il giudice di merito ritenga di aderire;
anche in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente disposta" (Cass. n. 271 del 11/1/95). Il Collegio condivide questo principio e quindi il primo motivo va disatteso avendo il Tribunale ampiamente specificato le ragioni per le quali ha ritenuto di aderire alle conclusioni della consulente disposta in secondo grado, in relazione alla gravità della menomazione da cui è affetto il MI ed alle sue concrete esigenze di vita, essendo lo stesso "impossibilitato al compimento dei più elementari atti di vita quotidiana senza l'assistenza di un accompagnatore". Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, pur avendo il MI precisato nella narrativa del ricorso in appello che la Commissione sanitaria presso la USL competente aveva riconosciuto, nella seduta del 19/4/91, “solamente il diritto ad indennità di frequenza", nessuna contestazione è stata mossa da parte del Ministero dell'Interno, che si è limitato ad aderire al rinnovo della consulenza per accertare la necessità, o meno, dell'assistenza continua e quindi a chiedere il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. La questione della incompatibilità delle prestazioni non è stata mai proposta e non può essere proposta per la prima volta in sede di 4 * era stata fatta, anche se si era retrodatato il beneficio a 10 anni prima;
in ogni caso le conclusioni del CTU sull'assoluto disorientamento spazio temporale sono in contrasto con la circostanza che l'interessato, "sia pure assistito e con grave ritardo", frequenta la II media. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 17 della L. n. 118/71, 3 della L. n. 289 del 11/10/90, nonché omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente, in via subordinata, che al minore è stato riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza ex art. 3 della L. n. 289/90, con la conseguenza che il Tribunale, riconoscendo successivamente il diritto all'indennità di accompagnamento e condannando l'amministrazione al pagamento delle relative somme, aveva sbagliato a non fare salvo quanto già erogato a diverso titolo, essendo le due prestazioni incompatibili. Lo stesso vale, per il periodo anteriore alla L. n. 289/90, per “il riconoscimento equivalente ai sensi dell'art. 17 della L. n. 118/71 (assegno di accompagnamento). Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo basta osservare che Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “il principio secondo cui il giudice del merito, ove ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente di ufficio dallo stesso nominato, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione (ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza) è applicabile anche nel caso in cui le valutazioni 3 legittimità. Il ricorso va quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese non essendosi costituita l'altra parte.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Roma 8 ottobre 2001 CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEMaton の Dhill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 5 FEB. 2002 A M E IL CANCELLIERE R P U S I D , A S O S L L A T O , B A I 3 S 3 D E 0 5 P 1 A S . . T I S T N N O R G P 'A 3 O -7 IM L A L -8 E A D 1 D D E 1 I E S T N D N T E E S A S C E G E L R A L L E 15