Sentenza 24 gennaio 2017
Massime • 1
La costituzione di parte civile non si intende tacitamente revocata nel caso in cui la parte, dopo aver ottenuto in sede penale, con sentenza ancora non definitiva, l'affermazione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno, proponga dinanzi al giudice civile l'azione per la sua quantificazione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2017, n. 24869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24869 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2017 |
Testo completo
24869-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 24/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 186/2017 GRAZIA LAPALORCIA - Presidente - REGISTRO GENERALE CARLO ZAZA N.16238/2016 UMBERTO LUIGI SCOTTI Rel. Consigliere - EDUARDO DE GREGORIO LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AB EL nato il [...] a [...] nei confronti di: SI IO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] inoltre: IE LO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 23/06/2015 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per مادج RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto perché il fatto non sussiste gli imputati SI, EO e IR, ufficiali dell'Esercito in qualità di componenti una commissione di collaudo, dal delitto di falso ideologico in atto pubblico, revocando le statuizioni civili ed ha dichiarato la prescrizione del delitto di falso materiale in atto pubblico nei confronti di VE, quale direttore dei lavori, confermando le disposizione civili;
fatti compiuti tra Febbraio e Maggio 2003. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa della parte civile, SA LA, che ha lamentato il vizio di motivazione apparente o mancante, poiché non era dato comprendere se quanto esposto in sentenza fossero argomenti dei Giudici oppure le ragioni addotte dagli appellanti;
d'altra parte la motivazione non aveva in nulla delineato le proprie argomentazioni a confutazione dei più rilevanti passaggi logico- giuridici del primo Giudice.
1.1 Col secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt 597 e 129 cpp, poiché la Corte territoriale aveva assolto i giudicabili con la formula perché il fatto non sussiste e non con quella perché il fatto non costituisce reato, invocata dagli appellanti.
1.2 Tramite il terzo motivo si è censurata la manifesta illogicità della sentenza per travisamento degli atti, poiché nel corpo del provvedimento impugnato i Giudici avevano riportato che il malfunzionamento del cancello non aveva rilievo rispetto alla certificazione in cui si sarebbe concretizzato il falso;
dallo stesso capo di imputazione risultava, invece, che il cancello era rovinato su SA per mancanza di idonei dispositivi in materia di protezione contro gli infortuni in materia di cancelli motorizzati ed il tema della decisione riguardava solo la falsità dell'atto pubblico.
2.Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato VE, che ha lamentato l'illogicità della motivazione che non avrebbe spiegato i motivi per i quali i tre coimputati erano stati assolti nel merito mentre per il ricorrente era stata dichiarata la prescrizione del reato. In data 9 Gennaio 2017 ha depositato memoria la difesa dell'imputato IR, che ha rappresentato l'inammissibilità del ricorso della parte civile ai sensi dell'art 82/2 cpp, in quanto la ricorrente, dopo la costituzione in sede penale, aveva proposto azione civile, spiegando le stesse domande di accertamento del fatto e di risarcimento del danno. Per altro profilo è stato evidenziato che il ricorso sarebbe inammissibile per carenza del nesso eziologico tra il delitto di falso ideologico in atto pubblico e le lesioni subite da SA nell'incidente. In data 17 Gennaio è stato depositato dalla difesa di IR un مه مادح 1 certificato di pendenza del giudizio civile intentato da SA nei confronti del Ministero della difesa, degli imputati, di Impembo e delle Assicurazioni Generali. In data 17 Gennaio 2017 è stata depositata memoria nell'interesse dell'imputato VE, con al quale sono state ribadite le censure di motivazione apparente e contraddittoria, segnalando che la sentenza impugnata aveva ignorato che il primo Giudice aveva condannato VE per il solo delitto di falso di cui rispondeva in concorso con gli altri imputati. All'odierna udienza il PG, drssa Di Nardo, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di parte civile e per annullamento con rinvio della sentenza per la posizione VE. Il difensore di parte civile ha insistito per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi dell'imputato VE e della parte civile sono fondati quanto alla censura di motivazione apparente o mancante.
1. Deve premettersi che la sentenza di primo grado aveva condannato gli imputati per i delitti loro ascritti alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio civile. La decisione dei giudici di Appello, come meglio sopra precisato, ha ribaltato l'esito del primo processo, assolvendo perché il fatto non sussiste gli imputati SI, EO e IR, quali componenti la commissione di collaudo, dal delitto di falso ideologico in atto pubblico, revocando le statuizioni civili nei loro confronti ed ha dichiarato la prescrizione del delitto di falso materiale in atto pubblico nei confronti di VE, quale direttore dei lavori, confermando le relative disposizioni civili.
2. In tali casi la fisiologica diversità degli esiti processuali dei due gradi del giudizio di merito deve essere sostenuta come affermato dal costante orientamento di - legittimità da una motivazione che riesca a dar pieno conto delle ragioni della determinazione completamente diversa adottata dai Giudici di appello, avendo questa Corte in proposito adoperato il concetto di motivazione rafforzata, che rende plasticamente l'idea di come la spiegazione dei motivi della diversa decisione debba essere puntuale e chiara sui capi della prima statuizione che vengono riformati, confutando le ragioni su cui la prima sentenza è stata fondata ed illustrando congruamente lo sviluppo del differente ragionamento assolutorio. In tal senso Sez. 4, Sentenza n. 4222 del 20/12/2016 Ud. (dep. 30/01/2017) Rv. 268948, Massime precedenti Conformi: N. 35762 del 2008 Rv. 241169, N. 1253 del 2013 Rv. 258005, N. 46742 del 2013 Rv. 257332, N. 50643 del 2014Rv. 261327, N. 42443 del ساده آ 2016 Rv. 267931. 2 3. Nella fattispecie in esame, al contrario, i Giudici salernitani, che si dovevano confrontare con un testo argomentativo cospicuo come quello redatto dal primo Giudice, esteso per dieci pagine, in alcun modo hanno giustificato il percorso logico giuridico che li ha indotti al sovvertimento delle decisioni rese in primo grado. Essi non solo non hanno articolato la motivazione "rafforzata" richiesta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, ma hanno ritenuto di assolvere il loro compito istituzionale con poche affermazioni apodittiche, riguardanti l'oggetto della delega ricevuta dagli imputati e la mancanza di certificazione circa il malfunzionamento della motorizzazione, esaurendo, così, la pseudomotivazione resa in poche righe. Anche la declaratoria di prescrizione del reato attribuito a VE, e la conseguente conferma delle statuizioni civili, è stata giustificata con concetti astratti ed al limite dell'incomprensibilità.
4. Le censure della parte civile ricorrente, pertanto, sono pienamente condivisibili, la sentenza deve essere annullata quanto alla revoca delle statuizioni civili per gli imputati SI, EO e IR, ed ai sensi dell'art 622 cpp gli atti devono essere rinviati al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
4.1 Deve essere accolto il ricorso di VE, anche alla luce degli argomenti contenuti nella memoria scritta, per il quale la Corte d'Appello, a seguito della declaratoria di prescrizione del reato, ha confermato le statuizioni civili sulla base della censurabile motivazione suindicata ed ugualmente gli atti devono essere trasmessi al Giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art 578 cpp. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
5.Riguardo alle ragioni esposte nella memoria dell'imputato IR, che ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso della parte civile ai sensi dell'art 82/2 seconda parte cpp, per aver promosso l'azione per il risarcimento del danno in sede civile, deve osservarsi che dall'atto di citazione allegato al ricorso, si ricava che la domanda risarcitoria civilistica ha riguardato solo la quantificazione del danno e non l'accertamento della responsabilità dei convenuti, come esplicitamente scritto alla pagina cinque della medesima citazione. Per quanto attiene il punto delle responsabilità dell'evento lesivo subito dalla parte civile la domanda, invero, ha fatto riferimento all'accertamento dei fatti ed alla statuizione di condanna emessa dal primo Giudice penale nei confronti degli imputati, precisando che l'istanza in sede civile riguardava solo la liquidazione dei notevoli danni subiti ed era stata avanzata allo scopo di non prolungare i tempi del risarcimento in attesa delle decisioni 3 ماحدح giudiziarie.
5.1 Tale situazione processuale non comporta la revoca della costituzione di parte civile - come vorrebbe la memoria difensiva - che è prevista solo per il caso in cui l'azione promossa anche davanti al giudice civile, coincida con quella proposta in sede penale, essendo, quindi, finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi Cass., 19.12.2014,sez. IV, n. 3454, rv. 261950), Sez. 5, Sentenza n. 9175 del 21/10/2015 Ud. (dep. 04/03/2016 ) Rv. 266342 mentre nel caso in esame l'oggetto delle due domande è diverso e, pertanto, non è ravvisabile il raddoppiamento dei processi, esito irrazionale che la norma invocata dalla difesa intende evitare.
5.2 Quanto al secondo aspetto della memoria, relativo al difetto di legittimazione attiva di SA rispetto al delitto di falso ideologico, basta osservare che nel caso concreto il contenuto del falso verbale di collaudo ha attestato che era stato fatto un attento esame qualitativo e che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte mentre tramite il processo si era acclarato che non erano stati rispettati i criteri costruttivi e non erano stati adottati adeguati dispositivi di protezione contro gli infortuni. Sotto il profilo del nesso causale tra il delitto in parola e le lesioni subite dalla parte civile, va annotato che il primo Giudice aveva espressamente scritto, con motivazione congrua e rispondente agli atti esaminati, che la ritenuta falsificazione aveva avuto incidenza sulle lesioni subite dalla parte civile. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia git attil al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Deciso il 24.1.2017 Il consigliere estensore Il Presidente DESIOGIAIAS Grazia Lapalorcia \ Eduardo de Gregorio Сововогое Eden add MAG/22017 шл IL FUNZIONANO NUBLIARIO Ca 4