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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti, con unico atto, da 1. ZA CE, nato a [...] il [...] 2. MU IO, nato a [...] ii 11/01/1948 entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Federico Paolucci, di fiducia avverso la sentenza n. 526/19 in data 14/04/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14/04/2021, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado in data 15/05/2018 dal Penale Sent. Sez. 2 Num. 3889 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 20/12/2022 Tribunale di Chieti, appellata dagli imputati EN AM (non ricorrente), CE ZA e IO MU, annullava la sentenza impugnata in relazione ai capi M), N), O) e P) nei confronti del AM per la rilevata incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Campobasso a cui gli atti venivano trasmessi;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del ZA e del MU in ordine al reato di cui al capo Q) in quanto estinto per prescrizione;
rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati ZA e MU in anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione ai rimanenti capi M (artt. 110, 56, 628, primo e terzo comma cod. pen.), N (artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 23, comma 1 n. 2 e comma 4 I. 110/1975), 0 (artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen.) e P (artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di CE ZA e di IO MU, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione alla questione sulla competenza per territorio. Del tutto inopinatamente non è stata estesa anche a favore degli odierni ricorrenti la pronuncia di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Campobasso. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di tentata rapina di cui al capo M). Non era possibile, per le modalità dell'azione, individuare l'oggetto del reato, atteso che gli atti preparatori potevano essere astrattamente idonei a commettere qualunque reato contro beni o persone, non essendovi alcun collegamento diretto con l'ufficio postale destinato ad essere assaltato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati con riferimento al primo assorbente motivo. 2. A EN AM, imputato non impugnante, veniva annullata la sentenza di primo grado, atteso che la Corte territoriale adita riconosceva la propria incompetenza per territorio, atteso che si trattava di soggetto imputato in uno solo dei reati contestati e che tale reato era stato commesso in territorio (comune di Matrice) ricadente nel circondario del Tribunale di Campobasso. 3. In realtà, i fatti contestati al AM in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza declinatoria della competenza (capi M, N, O e P), sono stati 2 commessi in concorso con gli odierni ricorrenti con condotte che sono state ritenute avvinte dal vincolo della continuazione. In tal senso, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati (come nella fattispecie), giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519-01, nella cui parte motiva è stata sottolineata la differenza strutturale tra l'ipotesi di cui all'art. 12 lett. b) e quella di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen.): pertanto, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6226 del 12/11/1999, Confl. comp. in proc. Zagaria, Rv. 214834-01). 4. Fermo quanto precede, considerando che, in relazione ai capi A), B), C), D), E), F), G), I), 3), K) ed L), rientranti nella competenza del circondario di Chieti in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti degli imputati (unici concorrenti) ZA e MU, non è stata elevata a tali titoli alcuna accusa al AM, con conseguenziale difetto del presupposto "unificante" del comune vincolo della continuazione, non può che derivare nei confronti degli odierni ricorrenti la competenza del Tribunale di Campobasso in relazione alle residue imputazioni (capi M, N, O e P) in quanto queste - e solo queste - hanno visto come concorrenti tutti e tre gli imputati. Tra l'altro, diversamente opinando (ossia prefigurando, per gli stessi fatti, la competenza di due diversi Tribunali), si potrebbe prospettare il rischio di un contrasto di giudicati. 5. Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata che non ha fatto applicazione dei principi sopra espressi, va, pertanto, affermata in relazione al processo in oggetto la competenza territoriale del Tribunale di Campobasso con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 14/04/2021, della sentenza del Tribunale di Chieti del 15/05/2018 3 nonché del decreto che dispone il giudizio, con trasmissione degli atti - a seguito della retrocessione del procedimento - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso del giudizio. Non si deve provvedere ex art. 27 cod. proc. pen. in ordine alle misure cautelari reali disposte dal giudice incompetente, in quanto il sindacato sulla competenza del giudice che ha adottato la misura cautelare non è ammissibile in sede di cognizione, stante l'autonomia del procedimento cautelare rispetto a quello principale, sicché l'incompetenza dichiarata dal giudice del dibattimento non travolge la misura stessa (cfr., Sez. 6, n. 4185 del 27/11/1995, dep. 1996, Cotogno, Rv. 203876; Sez. 2 n. 10354 del 14/02/2012, Bartoli, non massinnata;
Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000-03).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti il 15 maggio 2018 nonché il decreto che dispone il giudizio, per incompetenza per territorio. Dispone la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso. Così deciso in Roma il 20/12/2022.
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14/04/2021, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado in data 15/05/2018 dal Penale Sent. Sez. 2 Num. 3889 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 20/12/2022 Tribunale di Chieti, appellata dagli imputati EN AM (non ricorrente), CE ZA e IO MU, annullava la sentenza impugnata in relazione ai capi M), N), O) e P) nei confronti del AM per la rilevata incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Campobasso a cui gli atti venivano trasmessi;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del ZA e del MU in ordine al reato di cui al capo Q) in quanto estinto per prescrizione;
rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati ZA e MU in anni tre di reclusione ed euro 1.200 di multa in relazione ai rimanenti capi M (artt. 110, 56, 628, primo e terzo comma cod. pen.), N (artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 23, comma 1 n. 2 e comma 4 I. 110/1975), 0 (artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen.) e P (artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen.). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di CE ZA e di IO MU, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge in relazione alla questione sulla competenza per territorio. Del tutto inopinatamente non è stata estesa anche a favore degli odierni ricorrenti la pronuncia di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Campobasso. Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di tentata rapina di cui al capo M). Non era possibile, per le modalità dell'azione, individuare l'oggetto del reato, atteso che gli atti preparatori potevano essere astrattamente idonei a commettere qualunque reato contro beni o persone, non essendovi alcun collegamento diretto con l'ufficio postale destinato ad essere assaltato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati con riferimento al primo assorbente motivo. 2. A EN AM, imputato non impugnante, veniva annullata la sentenza di primo grado, atteso che la Corte territoriale adita riconosceva la propria incompetenza per territorio, atteso che si trattava di soggetto imputato in uno solo dei reati contestati e che tale reato era stato commesso in territorio (comune di Matrice) ricadente nel circondario del Tribunale di Campobasso. 3. In realtà, i fatti contestati al AM in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza declinatoria della competenza (capi M, N, O e P), sono stati 2 commessi in concorso con gli odierni ricorrenti con condotte che sono state ritenute avvinte dal vincolo della continuazione. In tal senso, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati (come nella fattispecie), giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519-01, nella cui parte motiva è stata sottolineata la differenza strutturale tra l'ipotesi di cui all'art. 12 lett. b) e quella di cui all'art. 12 lett. c) cod. proc. pen.): pertanto, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6226 del 12/11/1999, Confl. comp. in proc. Zagaria, Rv. 214834-01). 4. Fermo quanto precede, considerando che, in relazione ai capi A), B), C), D), E), F), G), I), 3), K) ed L), rientranti nella competenza del circondario di Chieti in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti degli imputati (unici concorrenti) ZA e MU, non è stata elevata a tali titoli alcuna accusa al AM, con conseguenziale difetto del presupposto "unificante" del comune vincolo della continuazione, non può che derivare nei confronti degli odierni ricorrenti la competenza del Tribunale di Campobasso in relazione alle residue imputazioni (capi M, N, O e P) in quanto queste - e solo queste - hanno visto come concorrenti tutti e tre gli imputati. Tra l'altro, diversamente opinando (ossia prefigurando, per gli stessi fatti, la competenza di due diversi Tribunali), si potrebbe prospettare il rischio di un contrasto di giudicati. 5. Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata che non ha fatto applicazione dei principi sopra espressi, va, pertanto, affermata in relazione al processo in oggetto la competenza territoriale del Tribunale di Campobasso con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 14/04/2021, della sentenza del Tribunale di Chieti del 15/05/2018 3 nonché del decreto che dispone il giudizio, con trasmissione degli atti - a seguito della retrocessione del procedimento - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso del giudizio. Non si deve provvedere ex art. 27 cod. proc. pen. in ordine alle misure cautelari reali disposte dal giudice incompetente, in quanto il sindacato sulla competenza del giudice che ha adottato la misura cautelare non è ammissibile in sede di cognizione, stante l'autonomia del procedimento cautelare rispetto a quello principale, sicché l'incompetenza dichiarata dal giudice del dibattimento non travolge la misura stessa (cfr., Sez. 6, n. 4185 del 27/11/1995, dep. 1996, Cotogno, Rv. 203876; Sez. 2 n. 10354 del 14/02/2012, Bartoli, non massinnata;
Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000-03).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado emessa dal Tribunale di Chieti il 15 maggio 2018 nonché il decreto che dispone il giudizio, per incompetenza per territorio. Dispone la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso. Così deciso in Roma il 20/12/2022.