Sentenza 16 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SOLE 24 ORE 0 052 1/01 per diritti L. 3000 Sig. 16 GEN 2001 IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.n.14796/98 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.360 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Rep. Consigliere rel. Dott. Fernando LUPI Ud. 21.9.00 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: A.S.A.C.E.L., in persona del Presidente dott. Antonino Mannino, elettivamente domiciliata in Roma alla Circonvallazione Clodia 36 A, presso l'avv. Fabio Pisani, rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Equizzi giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE al Sig. PISAMI UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva per diritti L. ■ 22 FEB 2001 3716 CAIELLO 1 De diritti 7 FEB. 2001 IL CANCELLIERE il IL CANCELLIERE ་ GIAMBRUNO MA, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Godenzo n. 59, presso l'avv. Giuseppe Aiello, che unitamente all'avv. Giuseppe Bondi la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.3629/97 del 20.1.1998, R.G. n.802/94 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.9.2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20.1.1998 il Tribunale di Palermo decidendo sull'appello proposto dall'A.S.A.C.E.L nei confronti di NO IA, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando la condanna dell'appellante al pagamento di differenze retributive in favore della NO per un rapporto di lavoro subordinato intercorso dal novembre 1981 al maggio 1985. Osservava in motivazione che l'eccezione della sussistenza tra le parti di -2- un rapporto di lavoro autonomo era rimasta generica e imprecisata, non avendo l'appellante dedotto quali fossero le mansioni che la NO avrebbe potuto esercitare in termini di lavoro autonomo. Per contro dalla prova era emerso che segretaria ricevendo espletava il lavoro di l'appellata dell'associazione, disposizioni dal presidente precise osservava quindi che le mansioni di segretaria sono logicamente incompatibili con l'assunto di lavoro autonomo. Rilevava, poi, che dalla prova testimoniale era risultato che l'attività dell'ente, che si esplicava in organizzazione di congressi, pubblicazioni e corsi di aggiornamento per segretari comunali e richiedeva un'attività quotidiana a tempo pieno di organizzazione e coordinamento che era svolta dall'appellata, che metteva così a disposizione le sue energie lavorative nelle modalità tipiche del lavoro subordinato, escludendo il carattere saltuario e non continuativo sostenuti dall'appellante. Ribadiva che, mentre la tesi della NO aveva trovato conforto nella prova raccolta, quella dell'A.S.A.C.E.L., di un lavoro saltuario e non continuativo, era stata smentita dai testi escussi e neppure confortata dal -3- libero interrogatorio del legale rappresentante della associazione, non comparso a rendere il mezzo istruttorio. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi 1'A.S.A.C.E.L., resiste con controricorso la NO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunziando la violazione C.C. e 116 c.p.c., nonché il vizio di dell'art.2697 l'associazione ricorrente lamenta che il motivazione, Tribunale abbia ritenuto che fosse onere della appellata provare la natura autonoma del rapporto, mentre tale on re secondo l'art. 2697 c.c. gravava sull'attrice, la quale, in contrasto con la pattuita natura autonoma della prestazione, ne aveva affermato quella di lavoro subordinato. Contesta altresì la valutazione delle prove per non avere tenuto conto il Tribunale delle dichiarazione di due testi Con il secondo . motivo, denunziando anche la violazione dell'art. 2099 C.C., sentenza impugnata per non averela ricorrente censura la indagato sull'elemento centrale subordinazione, della quali la elementi,attribuendo valore decisivo ad collaborazione, l'assenza di rischio, la continuità della prestazione e la forma della retribuzione, che hanno solo un -4- valore sussidiario. Infine si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto del valore che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto. censure, che si esaminano congiuntamente perché Le sono infondate. connesse, Il Tribunale non ha ritenuto che fosse onere della appellante provare la natura autonoma della collaborazione, ma si è limitato ad Osservare che l'allegazione della natura autonoma del rapporto appariva generica ed imprecisata, oltre che sfornita di prova, mentre per contro era risultata provata quella del lavoro subordinato. Ha accolto, cioè, la domanda perché ha ritenuto che l'attrice abbia fornito la prova del rapporto di lavoro subordinato e non soltanto perché le difese dell'appellante erano generiche ed imprecise, oltre che sfornite di prova. Quanto alla natura subordinata del rapporto, essa è stata ritenuta dal Tribunale sulla base alla prova testimoniale, che ha confermato che l'attività di segretaria dell'associazione della NO avveniva sotto le direttive del presidente, e cioè era eterodiretta e non autonoma, e ad una prova logica, -5- costituita dal rilievo che questa attività, consistente nell'assistenza diretta all'attività altrui, non può essere subordinata. Rilievo immune da vizi logici in quanto che attività di assistenza, come anche, ad esempio, quella manovale che assista il muratore, non possono essere del svolte in autonomia. Il Tribunale ha, quindi, accertato, oltre agli altri indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato, anche il carattere della subordinazione. Quanto al nomen iuris di lavoro autonomo, il Tribunale non ha accertato che tale qualificazione fosse stata data dalle parti al rapporto, né la ricorrente indica da quali elementi probatori, che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare, risulti che le parti avrebbero così qualificato il rapporto, sicchè la questione della rilevanza di questo elemento, ai fini dell'accertamento della natura subordinata o autonoma del rapporto, appare priva del suo presupposto di fatto. I rilievi, infine, alla motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze della prova testimoniale appaiono inammissibili per genericità perché di merito. La ricorrente, infatti, ha omesso di trascrivere integralmente le deposizioni dei testi, che ero l'assunto -6- soddisfatta dalla dell'attrice né questa esigenza nello svolgimento del processo di brani del trascrizione ricorso in appello che riportano parte di dette deposizioni, perchè non consentono al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di valutare la decisività delle censure. Infine l'affermazione della ricorrente della maggiore attendibilità delle deposizioni di alcuni testi rispetto a quelle degli altri, censura la valutazione fatta dal Tribunale della attendibilità dei testi e delle risultanze complessive della prova, valutazioni riservate al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità. Cfr., tra le tante, ultimamente Cass. nn.2802 e 2404 del 2000. Con il terzo motivo si deduce che: "le spese del giudizio andavano poste a carico della NO". Il motivo è inammissibile perché non contiene alcuna motivata censura. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. -7- La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle 57.000. spese del giudizio di cassazione che liquida in £. oltre £.
2.500.000 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 21 settembre 2000 Il Consigliere est.onsiglier Il Presidente Рвещий Fermenti fut Shillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Dep tata in Cancelleria 1.6 GEN. 2001 oggi, I , D E IL COLLABORATORE M A LLO E S R DI CANCELLERIA S 0 P A 1 O , T B . 3 I T 3 A R D 5 S E 'A A . SP L ST N L I E O N 3 D P G -7 I IM O S -8 N A A 1 E D D S 1 E I E , E T A O R G N O T SE G T IS E IT E G L IR E R A D L O L E D -8-