Sentenza 6 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
CANCELLERIA 032 5 4/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto Mutic TEZZA CJ ILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G.N. 15399/98 Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere 17885/98 6717 Dott. Michele VARRONE Consigliere Cron. Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Rep. 1043 - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO Ud.13/11/00 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE BUSATO CLEMENTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO per diritti L. 30cp RO, che lo difende anche disgiuntamente 11 6. MAR. 2001 IL CANCELL'ERE all'avvocato ON RICCI, giusta delega in atti;
ricorrente 0 0 0 1 1 9 CANCELLERIA
contro
LL GH VED ZI, ZI ON, ZI MA RA, ZI EB, CANTINA SOCIALE COOP DEL TERRAGLIO SCAR;
- intimati e sul 2° ricorso n° 17885/98 proposto da: 2000 RO GH VED ZI, ZI ON, 1810 BELLECATI 3002 12 SET. 2001 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale RA, ZI EB, ZI MA al Sig.MESTAND per diritti L200 +3 domiciliati in ROMA VLE CASTRO PRETORIO elettivamente 2.6.GI .2001 25, presso lo studio dell'avvocato ON MESIANO, IL CANCELLIERS che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO STIVANELLO GUSSONI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
LIRE 2000
contro
CANCELLERIA BUSATO CLEMENTE, CANTINA SOCIALE COOP DEL TERRAGLIO SCARL;
BB477597 - intimati BB477598 avverso la sentenza n. 886/97 della Corte d'Appello di BB477533 VENEZIA, emessa il 16/12/96 e depositata il 27/06/97 BB477593 (R.G. 668/95); A BB477594 udita la relazione della causa svolta nella pubblica B3477583 udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Gabriele PAFUNDI (per delega Avv. E. RO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso previa riunione dei ricorsi per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento dell'incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17 luglio 1982, LO OL conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Treviso CL TO per sentirlo condannare alla restituzione della somma di lire 221.300.000, oltre accessori. Il OL sosteneva che, con convenzione in data 30 luglio 1979, egli e MA LI si erano impegnati a mettere a disposizione del TO la somma di di tale che in esecuzione300.000.000 e convenzione, il OL aveva versato sul conto corrente del TO la somma di lire 221.300.000. Costituitosi in giudizio, il TO negava la dazione della somma e deduceva che, comunque, la convenzione del luglio 1979 era stata consensualmente risolta. Nel corso del processo, veniva chiamata in giudizio la Cantina Sociale Cooperativa del Terraglio soc. coop. a r.l., che sembrava potesse essere l'effettivo creditore, la quale rimaneva contumace. Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 13 gennaio 1994, rigettava la domanda. Proposto appello da parte degli eredi di LO OL, deceduto nelle more del giudizio di primo grado, la Corte d'appello di Venezia, 3 Я ritenendo provata la dazione della somma, lo accoglieva, condannando il TO alla restituzione della somma di lire 221.300.000, oltre agli interessi e alle spese del doppio grado. Avverso questa sentenza CL TO ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi, RG TI ved. OL, NI OL, IA GR OL, NO OL, quali eredi di LO OL. Entrambe le parti hanno depositato memoria. la Cantina Sociale Cooperativa del Terraglio SOC. coop. а r.l. non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente CL TO lamenta la carenza e motivazione e la contraddittorietà della conseguente nullità della sentenza. Secondo quando dedotto, la stringata sentenza della Corte territoriale si riassumeva in una ricostruzione Я dei fatti carente, insufficiente e contraddittoria e per ciò denunciabile in cassazione. Le carenze motivazionali consisterebbero nell'avere la Corte d'appello riformatc la sentenza di primo grado, la domanda, senza confutare accogliendo analiticamente la motivazione dei primi giudici e le deduzioni difensive dell'appellato. La Corte territoriale, inoltre, dato per esistente il fatto del diritto invocato dall'attore costituivo affermazione apodittica, si era appellante, con soffermata poi su fatti e prove contrarie, per ritenerli non valenti come tali. Il ricorrente, censurate quindi specifiche attività valutative della Corte di merito circa le deposizioni dei testi LV e NE e il ruolo della Cantina Cooperativa del Terraglio, conclude nel senso che la carenza di motivazione della sentenza impugnata e le contraddizioni denunziate non sarebbero sfuggite alla Ccrte di legittimità a seguito della lettura del fascicolo processuale da cui si evidenzia una realtà completamente diversa>>. Il motivo è infondato. La Corte d'appello di Venezia ha considerato che, contrariamente а quanto ritenuto dal Tribunale dalle risultanze istruttorie emergeva in 5 Я l'erogazione del mutuo aveva modo univoco che specificato che da un lato avuto luogo. На e distinte di versamento ricevute bancarie dal creditore, attestano prodotte in atti concordemente gli avvenuti versamenti sul conto del correntista TO, privo, in allora, di altre disponibilità, mentre d'altro canto, è acquisito, giusta le deposizioni LV e NE, che il denaro fu consegnato per conto del OL'>. На infine valutato in modo difforme rispetto ai giudici di primo grado altre risultanze istruttorie pervenendo alla conclusione che la domanda di restituzione della somma mutuata doveva essere accolta. Ciò premesso, il vizio di omessa, motivazioneinsufficiente о contraddittoria sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice non consentono di ripercorrere l'iter logico da questi seguito о esibiscono al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel sviluppato nella sentenzaragionamento manca l'esame di punti decisivi della controversia. quando il ricorrente censura ilDiversamente convincimento e 1'apprezzamento del giudice di merito risultante cifforme da quello auspicato si 6 Я chiede un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità (ex plurimis: Cass. 19 aprile 1996, n. 3723; 8 novembre 1996, n. 9744; 13 aprile 1999, n. 3615; 6 agosto 1999, n. 8383). Avuto riguardo al principio sopra richiamato, è inammissibilela doglianza del ricorrente poiché, sotto la specie del vizio di motivazione critica il convincimento della Corte territoriale e richiede a questa Corte una nuova e ulteriore valutazione del merito della causa, più confacente alle proprie aspettative, prospettando, altresì, in violazione del principio di autosufficienza del che la carenza di motivazione e lericorso, contraddizioni denunziate sarebbero risultati evidenti alla Ccrte di legittimità a seguito della lettura del fascicolo processuale da cui si evidenzia una realtà completamente diversa>>. In ogni caso, non si riscontra il denunziato vizio di motivazione, essendo chiara qual è la ratio decidendi seguita dalla Corte di merito e esibendo la sentenza impugnata contraddizioninon tra le argomentazioni adottate. il ricorso principale In conclusione, rigettato, mentre resta assorbito il dev'essere ricorso incidentale proposto dagli eredi di 7 و ed espressamente definito LO OL condizionato. I.L ricorrente soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali di questa fase nei confronti degli eredi OL. Non si fa luogo а pronunzia sulle spese nei hoooo confronti della Cantina Sociale Cooperativa del 290000 Terraglio SOC. Coop. а r.l., che non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso ) . . principale, assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore degli eredi OL, che liquida in lire 533,80 per spese e in lire 6.000.000 (seimilioni) per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Corte di cassazione ildella 13 Sezione civile novembre 2000. IL RELATORE EST. IL PRESIDENTE Сдайки колисат диг DE CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista еши Depositata in Cancelleria Oggi, 1 6 MAR. 2001 I CANNELLIERE Giovanni Giambattista thry N E O १ 8