Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 1
Il mancato accertamento dei motivi determinanti del reato (c.d. movente) può giudicarsi irrilevante ai fini della affermazione di responsabilità solo quando questa risulti già provata "aliunde"; ove, invece, la responsabilità sia basata su semplici indizi, il mancato accertamento di una valida e certa causale non può che influenzare negativamente il complessivo giudizio ex art. 273 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/1998, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 24.6.1998
1. Dott. ES Romano Consigliere SENTENZA
2. " Ugo L. Scelfo " N. 2385
3. " IA AM " REGISTRO GENERALE
4. " ES Trifone " N. 16555/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli nei confronti di EO ES, RU ED e OS ES
avverso la ordinanza del tribunale di Napoli in data 9 marzo 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori Avvocati Artiaco, Coppola e Palombi, che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in
Fatto e diritto
Con ordinanza in data 7.2.1998 il GIP del tribunale di Napoli revocava la misura cautelare applicata nei confronti di ES EO, ED RU e ES OS, funzionari della Banca Popolare di Novara, persone sottoposte ad indagini in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 7 e 314 c.p., perché, nella predetta qualità, consentivano ad MB ed DO IO - incaricati di pubblico servizio quali gestori del servizio di tesoreria dei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Pompei, Calvizzano, S. Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, Cimitile, Sant'Anastasia, Ottaviano e Terzigno - di appropriarsi di somme di notevolissima entità, appartenenti ai predetti comuni e delle quali essi avevano la disponibilità, sottoscrivendo, per i periodi di rispettiva competenza, i modelli 62/SC diretti alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli e contenenti gli importi da prelevare o da versare sui conti correnti dei comuni medesimi. Sull'appello del P.M. il tribunale di Napoli, con ordinanza deliberata il 9 marzo 1998 e depositata il 1^ aprile 1998, rigettava la impugnazione e confermava il provvedimento di revoca della misura cautelare, in proposito rilevando che, all'esito dell'interrogatorio di garanzia reso dagli indagati, per costoro erano venuti meno i gravi indizi di colpevolezza, circa il contestato concorso nel peculato degli incaricati del servizio di gestione delle tesorerie comunali, in quanto le dichiarazioni accusatorie del IO, interessato personalmente a propalare accuse dirette a coinvolgere la Banca Popolare di Novara, non risultavano confermate da riscontri oggettivi esterni, tanto più necessari sia perché il chiamante in reità era stato ritenuto del tutto inattendibile circa altre posizioni;
sia perché lo stesso, con riguardo alla posizione dei funzionari della banca medesima, era caduto in gravi inesattezze, che, anche a volere ammettere la buona fede del dichiarante, costituivano, comunque, la prova di scarsa ed imprecisa memoria. Contrariamente a quanto sosteneva il P.M. appellante, il tribunale precisava che a carico degli indagati non poteva trarsi alcun argomento indiziante in base al "modus operandi", che essi avrebbero seguito, quando si era trattato di consentire al IO di prelevare somme dal conto Italgest e di gestire con disinvoltura il danaro pubblico, giacché la banca denominata aderente non aveva, nel modo più assoluto, elementi per controllare ne' il contenuto ne' la legittimità delle richieste del tesoriere.
Il tribunale, infine, conclusivamente evidenziava come, essendo la stessa accusa ad attribuire alla condotta degli indagati il contenuto di omissione di cautela, un siffatto comportamento colposo non poteva configurare l'elemento soggettivo del dolo richiesto per il delitto ex art. 314 c.p.. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, inoltre, il giudice di merito considerava che esse, nella specie, difettavano del tutto, poiché gli indagati erano incensurati, svolgevano funzioni del tutto diverse da quelle esercitate all'epoca dei fatti ed avevano dimostrato chiarissimi ed inequivoci segni di resipiscenza, riconosciuti anche dal P.M. appellante.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso P.M., il quale, nel denunciare la inosservanza e la erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110 c.p. e 273 c.p.p. nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione dell'impugnato provvedimento, articolata le sue censure nei seguenti cinque punti:
1. il ritenuto interesse del IO ad accusare i funzionari della banca è costruzione assolutamente illogica, che, nel confondere l'aspetto penale e quello strettamente civilistico, nessun elemento aggiunge alla responsabilità della banca stessa, dato l'eventuale suo coinvolgimento nella sede civile già per la imprudenza o la scarsa accortezza dei dipendenti;
2. è illogica anche la motivazione circa i compiti meramente formali della banca aderente, la quale con la omissione dei doverosi controlli (quali precisati nelle dichiarazioni dell'ispettore Farinetti) aveva offerto al IO un contributo causale alla commissione de reato;
3. è illogica, inoltre, anche la considerazione che il mancato pagamento ai funzionari di cd. tangenti proverebbe la infondatezza della chiamata in correità;
4. non corrisponde al vero che esso P.M. avrebbe riconosciuto segni di resipiscenza degli indagati;
5. è del tutto mancante la motivazione da parte del tribunale delle doglianze prospettate con l'appello, che pure nella impugnata ordinanza erano state riassunte diligentemente ai ff.
4-8. Alla udienza odierna il P.G. presso questa Corte suprema ed i difensori degli indagati hanno concluso per il rigetto del ricorso ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione di questo giudice di legittimità, che ritiene infondati tutti i denunciati profili di impugnazione.
Quanto alla insussistenza dei gravi indizi di reità - premesso che la fondamentale ed assorbente considerazione svolta dal giudice di merito circa la irrilevanza di una condotta omissiva colposa dei ricorrenti ai fini della concorrente partecipazione degli stessi, in concorso, al delitto di peculato, toglie valenza alle altre argomentazioni svolte dal P.M., quando anche se ne potesse ritenere la fondatezza - rileva questa Suprema Corte, in particolare che:
a) non è illogico presumere un interesse del chiamante all'accusa in correità per il fatto che da comportamenti omissivi o negligenti in sede di controllo da parte dei funzionari di un istituto bancario ben può emergere una solidale responsabilità della Banca Popolare di Novara, in uno con l'imputato IO, per le restituzioni dovute ai comuni danneggiati dal reato;
b) il dedotto contributo causale dei ricorrenti, ancorché nella specie della omissione colposa, suppone una valutazione delle fonti di prova diversa da quella - logica, convincente e non contraddittoria - compiuta dal giudice di merito, onde l'indagine relativa non è ammissibile nella sede di legittimità secondo i parametri che il P.M. ricorrente indica;
c) il mancato accertamento dei motivi determinanti del reato (cd. movente) può giudicarsi irrilevante ai fini della affermazione di responsabilità solo quando questa risulti già provata "aliunde", laddove, ove non sussistano elementi tali da fare ritenere detta responsabilità basata non su semplici indizi, il mancato accertamento di una valida e certa causale non può che influenzare negativamente il complessivo giudizio ex art. 273 c.p.p.; sicché, nella specie, l'assenza del motivo di lucro o di altra apprezzabile ragione, che abbia potuto indurre i ricorrenti ad agevolare il peculato del IO, logicamente è stata ritenuta dal tribunale circostanza idonea ad escludere il quadro di gravità indiziaria. Quanto alla assenza delle esigenze cautelari, specie di natura socialpreventiva, la motivazione addotta dal giudice di merito, basata sulla incensuratezza dei ricorrenti e sul fatto che essi sono stati assegnati a funzioni del tutto diverse da quelle esercitate all'epoca dei fatti, deve senz'altro essere ritenuta adeguata pure ammettendo che l'organo dell'accusa non abbia inteso dare atto di una avvenuta resipiscenza dato che i concreti elementi di fatto, sui quali il giudizio di attuale pericolosità sociale deve essere basato, non sono stati individuati dal giudice di merito ne' sono stati indicati dall'accusa con il gravame.
In ordine, infine, alla pretesa assenza di motivazione della ordinanza denunciata su specifiche censure dedotte con l'appello, rileva questo giudice di legittimità che la valutazione critica delle specifiche argomentazioni dell'appellante (sussistenza del concorso nel reato;
inverosimiglianza delle dichiarazioni difensive;
pretesi favoritismi di cui il IO godeva presso la banca) risulta espressamene effettuata (laddove si esclude, comunque, la possibilità del concorso colposo nel reato doloso) ovvero implicitamente espressa (con riferimento chiaro a tutte le altre ragioni poste a base della soluzione della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).
P.T.M.
Rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 1998