Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/06/2002, n. 8471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8471 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
} LA CORTE S0847 1 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ASSAZIONE Oggetto SEZ E SECONDA CIVILE REGOLAMENTO Confin Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 21547/99 Cron.23362. Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 1743 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 07/03/02 - Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig -SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 155 sul ricorso proposto da: 1 146102002.. il IL CANCELLIERE DI AS BENEDETTO, DI AS TO, domiciliati in ROMA VIA AURELIA 424,elettivamente presso lo studio dell'avvocato CESARE CIAFFI, che li NCELLER difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
DI AS TO, DI AS NAZZARENO, DI AS ATTILIO, elettivamente domiciliati in ROMA CANCELLERIA VIA VAL DI FASSA 54, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FELLI, che li difende, giusta delega in atti;
2002 - controricorrenti 375 avverso la sentenza n. 14098/99 del Tribunale di ROMA, -1- * - depositata il 24/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato CIAFFI Cesare, difensore del delricorrente che ha chiesto l'accoglimento ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il pretore di Subiaco, in accoglimento della domanda formulata dagli at- tori Di SQ NI ( nato nel 1942) e Di SQ ZA, deter- minava la linea di confine - tra il fondo di proprietà degli stessi ( in Subiaco, foglio 13, part. 297) e quello di proprietà dei convenuti Di SQ BE detto e Di SQ NI (nato nel 1950) - in conformità a quella rap- presentata dal c.t.u. nella sua relazione e dichiarava privo di legittimazione attiva l'altro attore Di SQ TI. - i quali lamentavano Detta sentenza veniva appellata dai convenuti l'erroneità della c.t.u. nonché da Di SQ TI in relazione alla di- - chiarazione del suo difetto di legittimazione attiva. Con sentenza 24/7/1999 il tribunale di Roma rigettava l'appello proposto da Di SQ ED e Di SQ NI e, in accoglimento di quello spiegato da Di SQ TI, accertava la legittimazione di quest'ultimo. Osservava il tribunale: che Di SQ TI era comproprietario per 2/6 della particella 297 (ex 297 a) in forza dell'atto notarile 16/4/1988 nel quale tale particella risultava di are 1,45 per cui riguardava solo una porzione di quella complessiva di mq. 260 individuata nell'atto di citazione come parti- cella 297; che, come si evinceva dal frazionamento risultante dall'atto del 1988, alla determinazione dei confini era interessata proprio la porzione di terreno indicata in tale atto;
che nessun dubbio poteva quindi sussistere sulla legittimazione attiva del Di SQ TI essendo stata menzionata nell'atto introduttivo del giudizio la part. 297 risultante dal frazionamento riportato nell'atto notarile del 1987 senza tener conto del successivo frazio- namento di cui all'atto del 1988; che i rilievi mossi dai convenuti-appellanti 3 alla c.t.u. non riguardavano l'erroneità di essa in relazione al tracciato del confine determinato in base alla rappresentazione grafica della part. 297 come indicata nel frazionamento di cui all'atto del 1987, ma l'inesattezza nella redazione di quel frazionamento;
che eventuali errori non rilevavano posto che il consenso reciproco doveva ritenersi prestato sulla base di quanto rappresentato nel tipo di frazionamento allegato e richiamato nell'atto del 1987; che non vi erano elementi per ritenere che il tipo di fra- zionamento non corrispondesse all'ampiezza reale dei lotti come descritta nei titoli di acquisto e della cui discordanza gli appellanti avrebbero dovuto fornire la prova invece non offerta. La cassazione della sentenza del tribunale di Roma è stata chiesta da Di SQ ED e Di SQ NI ( nato nel 1950) con ricorso affi- dato ad un solo motivo. ZA, TI ed NI ( nato nel 1942 ) Di SQ hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso ED e NI Di SQ denun- ciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. sostenendo che con l'atto introduttivo del giudizio i fratelli ZA, TI e NI Di SQ si erano dichiarati proprietari della part. 297 del Fog. 13 senza però indicare il titolo di proprietà. Il c.t.u. nella sua relazione ha poi fatto riferi- mento alla part. 297 di mq. 260 "secondo il tipo di frazionamento redatto dal geometra Micozzi". Di detta part. 297 di mq. 260 Di SQ TI non è stato mai comproprietario avendo nel 1988 acquistato dai fratelli i due sesti della part. 297 (già 297 A ) di are 1,45: tale nuova part. non è la stessa part. (pur se indicata anch'essa con il n. 297 e di mq. 260 ) presa in esame dal ÷ 4 c.t.u. per determinare la linea confinaria. Pertanto il tribunale, riconoscendo la legittimazione di Di SQ TI, ha sostanzialmente commesso un error in procedendo in quanto ha dichiarato come linea di confine quella in- dividuata dal c.t.u. che però non interessa la part. di cui è comproprietario Di QU TI. L'elaborato del c.t.u. è infatti relativo alla part. 297, di cui all'atto Gualtieri del 1987, avente dimensioni e figura geometrica diver- se da quelle della part. 297 di cui all'atto Gualtieri del 1988. E' quindi evi- dente la nullità dell'intero procedimento per l'inutilizzabilità della sentenza che fa riferimento ad una relazione peritale avente ad oggetto un terreno di- verso e distinto da quello per il quale gli attori avevano chiesto la rettifica del confine. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, del tutto corretta, si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto non essendo ravvisabile la denunciata violazione dell'articolo 112 c.p.c.: i giudici del merito hanno deciso rimanendo nell'ambito delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti. Dalla lettura della decisione del tribunale e degli atti processuali - attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura ( in procedendo ) del vizio denunciato - risulta che con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado gli attori ( ossia i fratelli ZA, NI ed TI Di SQ) hanno chiesto la determinazione della linea di confine tra il fondo di proprietà di essi istanti (part. 297) e quello di proprietà dei convenuti ED ed NI Di SQ (part. 807 e 809). La part. 297, risultante dal frazionamento allegato all'atto notaio Gualtie- ri del 1987 e dell'estensione di mq. 260, ha formato oggetto di un contratto 5 di compravendita del 1988 con il quale Di SQ TI è divenuto com- proprietario della porzione di terreno di cui alla nuova part. sempre indi- - cata come 297 di mq. 145 rientrante nell'ambito della consistenza della - vecchia part. 297 di mq. 260. Inoltre il tribunale ha affermato in fatto, sulla base dell'esame degli atti di frazionamento allegati ai contratti del 1987 e del 1988, che la linea di de- marcazione del confine indicata dal c.t.u. nominato in primo grado interessa la porzione di terreno di mq. 145 della quale Di SQ TI è divenuto comproprietario per 2/6 con atto stipulato nel 1988, ossia prima dell'inizio della controversia in esame. Ciò posto è evidente la correttezza dell'interpretazione data dal tribunale alla domanda come formulata dagli attori con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado con il quale i fratelli Di SQ, pur omettendo di menzionare gli atti di frazionamenti allegati ai citati contratti del 1987 e del 1988, hanno logicamente inteso riferirsi alla part. 297 di mq. 260 - di cui al contratto del 1987 - con particolare riferimento a quella porzione di terre- no di mq. 145 oggetto del secondo contratto del 1988: tale parte di terreno secondo quanto accertato in fatto dal tribunale e non contestato dai ricorrenti - è quella risultata interessata alla determinazione del confine. E' appena il caso di osservare che la rilevata omissione riscontrabile nell'atto di citazione, come predisposto dai fratelli Di QU, non ha comportato alcun effetto sostanziale o processuale, né ha determinato una violazione del principio del contraddittorio o, ancora, una limitazione del di- ritto di difesa dei convenuti. Infatti questi ultimi, sia in primo che in secondo grado, hanno sempre sostenuto la tesi ( ritenuta infondata dai giudici del me- 6 AGENZIA DELLE ENTRATE BOMA 2 20044. Registrato ina llbust Sene...... Iversate C. 149,77 CENTOQUARANTANOVE/77 (euro !.....) p. Dirigento Arca Servizi (Dott.ssa Maria arazia DI FILIPPO) il Responsabile servizio Atti Giudiziari (DM, RACCICHINI) rito) dell'errore commesso dal tecnico incaricato del frazionamento di cui all'atto del 1987 senza contestare che il terreno interessato alla determina- zione del confine fosse quello di mq. 145 - di cui all'atto notarile del 1988 esibito dal Di SQ TI nel giudizio di appello - facente parte della più vasta estensione di terreno di mq. 260 di cui all'atto notarile del 1987. Malgrado la mancanza di precisazione in ordine ai vari atti di fraziona- mento allegati ai contratti del 1987 e del 1988, i fratelli Di SQ, con la produzione dell'atto notarile del 1988, hanno provato la loro legittimazione attiva ad agire dimostrando di essere comproprietari della zona di terreno di mq. 145 di cui alla nuova part. 297 compresa nell'area di mq. 260 di cui alla originaria part.297 - interessata alla determinazione del confine con il fondo di proprietà dei ricorrenti. In definitiva deve escludersi che, come sostenuto dai ricorrenti, il tribu- nale abbia violato il principio di cui all'articolo 112 c.p.c. ed abbia deciso 109T129.11 facendo riferimento ad un terreno diverso da quello per il quale gli attori 456T 20,66 avevano chiesto la rettifica del confine. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna dei TOT. 143,77 ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liqui- date nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi eu- TO 128,00 oltre euro 1.000,00 a titolo di onorari. ro Roma 7 marzo 2002 Il consigliere estensore Il presidentesident IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 70%Paolo Talarico 13 GIU. 2002 e20 Roma 7 IL CANCELLIER CO الله