Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/2002, n. 8215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8215 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL08215/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto S SEZIONE TERZA CIVILE 47225mento Annui Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23386/99 Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente - Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Cron. 22576 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE - Rep. 1690 - Consigliere Dott. Donato CALABRESE Ud. 07/12/01 Consigliere Dott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € 155 sul ricorso proposto da: il 1 6 GHU 2002 IL CANCELLIERE OV AN in BARTIKOVA in proprio e n.q. di rappresentante del minore ES AR, nonchè RM SV LU tutti in proprio e n.q. di eredi di JA CA RM, nonchè JI SI, nonchè OV NA in m proprio e n.q. di erede di AD ZA, nonchè AH JA, AHOVA ET, AHOVA NN in proprio e n.q. di eredi di NN AHOVA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 8, presso lo studio NN LE PERA, che li difende,dell'avvocato rispettivamente per procura speciale per atto del 2001 notariato statale di Kromeriz, Rep. Ceca del 21.1.99 2121 rep. 560/A, del 27.1.99 rep. 695/A e le ultime tre per j Notar AL AN di Kromeriz del 28.01.99 rispettivamente rep. 49/99- 47/99- 48/99; -ricorrenti -
contro
SPA IN LCA, in COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI persona del Commissario Liquidatore Avv. Gregori PZAIannotta, elettivamente domiciliata in ROMA GENERALE GONZAGA 2, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO PAZZAGLIA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
RI EN, CONSAP SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3646/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 20/11/98 e depositata il 10/12/98 (R.G. 2741/96+3317/96); СК udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della JI SI e per l'estinzione per rinuncia per gli altri ricorrenti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21.6.1995/9.5.1996 il tribunale di Roma "così provvedeva: 1) dichiarava la esclusiva re- -sponsabilità di LE DR, proprietario con- ducente dell'autovettura Alfa Romeo targata SI 341187, in ordine al sinistro stradale verificatosi il 13-8- 1990 in Cecoslovacchia, a seguito del quale decedevano lo stesso LE e i passeggeri trasportati NA Ola- hova, JA CE, SL AZ;
2) condannava RI NA, nella qualità di erede di LE DR, dichiarando nel contempo tenuta la Tirrena assicurazio- ni s.p.a. in 1. c.a., al pagamento della somma di lire 112.200.000 in favore di NA CEova in proprio, di lire 28.300.000 in favore di OP CE, di lire 28.300.000 in favore di NA CEova, nella qualità Вдикий di esercente la potestà sul figlio minore AV KO, di lire 28.300.000 in favore di AL AZova, di lire 112.200.000 ciascuno in favore di JA AH e di NA AHova, di lire 42.400.000 in favore di TA AHova, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo......; 3) rigettava la domanda pro- posta da OS RI. Su gravame principale di NA CEova, OP CE, AV KO, OS IR, AL AZova, JA AH, NA AHova, TA AHova ed incidentale della Tirrena assicurazioni in l.c.a., la corte di appello di 3 Roma, con sentenza resa il 20-11-1998, così decideva: "1) rigetta l'appello proposto da OS IR;
2) di- chiara il difetto di legittimazione passiva della Con- sap Fondo di garanzia vittime della strada S.p.a. nonché dell'INA- Istituto nazionale delle assicurazio- ni -; 3) in accoglimento dell'appello incidentale di- chiara l'improponibilità delle domande di accertamento del credito risarcitorio nei confronti della Tirrena assicurazioni in l.c.a.; 4) condanna l'appellata RI NA al pagamento in favore di NA CEova della somma di lire 210.000.000, in favore di OP Cer- mak e AV KO della somma di lire 84.800.000 ciascuno, in favore di AL AZova di lire 210.000.000, in favore di JA AH e NA AHova di Brunet lire 182.325.000 ciascuno, in favore di TA AHova di lire 84.800.000, oltre gli interessi come specifica- to in motivazione". Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso NA CEova, in proprio e quale rappresen- tante di KO AV, CE OP, OS IR, AL AZova, JA AH, TA AHova, NA AHova, deducendo sei motivi;
ha resistito con controricorso la compagnia Tirrena di assicurazioni in l.c.a.. Motivi della decisione Tutti i ricorrenti, ad eccezione di OS IR, 4 hanno rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal loro avvocato munito di mandato speciale a tale effet- to. L'atto di rinuncia stato notificato a norma dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c. a tutte le intima- te. La rinuncia comporta estinzione del giudizio tra le parti rinuncianti e le intimate. Per quanto concerne OS IR, unica parte ricor- rente che non abbia rinunciato, la Corte osserva che il ricorso contiene un solo motivo (il quinto). Con tale motivo si lamenta che la corte territoria- le non abbia accolto la domanda di risarcimento sull'erroneo presupposto che l'OS IR sia stato af- fidato alla famiglia CEova con sentenza emessa il Romans 26-8-1995, successivamente alla morte di JA CE av- venuta il 3-8-1990, mentre in realtà la sentenza di af- fidamento è stata emessa il 26-8-1985. Il ricorso è inammissibile in quanto non viene de- nunciato un errore che attenga alla formazione del con- vincimento del giudice, bensì un errore di percezione dello stesso circa la data di emanazione della sentenza di affidamento, e tale errore avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione per revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e non di ricorso per cassa- 5 zione. Pertanto, il ricorso proposto da OS IR va di- chiarato inammissibile, mentre il giudizio tra le rima- nenti parti va dichiarato estinto. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da OS IR ed estinto il giudizio tra le rimanenti parti;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 7-12- 2001. Il Presidente Il Consigliere est. вибаи шить Bruno Onvank T O RE aria Aiello 109T129,11 CE ott.ssa M CAN IL ,66 D 2 TOT. 149.77 456T Depositata in Cancellerla Oggi, 6.06.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 0 3 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 1 1 Registrato in data...8..LUG 2003 rie 4.. ain31965 versate €. 149,77 (euro..CENTOQUARANTANOVE/77...) p. II Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia of FIPPO) #Responsabile Servizio At Giudiziari (Dr. M. RACOCHINI)