CASS
Sentenza 11 ottobre 2023
Sentenza 11 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2023, n. 41348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41348 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA DE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO GI;
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA e_12A4 Ck.) p.c t.Q ctk..1 9C e c-O-Yth.9 uditg. il dife-ia&ore procedimento a trattazione scritta. ... Penale Sent. Sez. 1 Num. 41348 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 02/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. AL DE ha proposto ricorso straordinario (ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen.) avverso la decisione emessa in data 15 marzo 2022 dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte di Cassazione (sentenza numero 17797 del 2022). 2. Con la decisione oggetto di impugnazione è stato dichiarato inammissibile - sul tema della responsabilità - il ricorso proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 13 febbraio del 2017 (la sentenza di merito è stata annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie). 2.1 AL DE nella vicenda processuale conclusasi con la predetta sentenza di questa Corte è stato condannato per plurime condotte di bancarotta fraudolenta correlate al fallimento della società CO s.r.l. . Nelle decisioni di merito il AL è stato ritenuto amministratore di fatto. 2.2 Nel decidere sui motivi di ricorso, la Quinta Sezione di questa Corte ha affermato che: a) la attribuzione del ruolo di amministratore di fatto della società fallita - per come argomentata in sede di merito - non soffre di illogicità manifesta e non può essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità. In tale ambito, tra l'altro, si ritiene non illogica l'affermazione secondo cui il AL è stato autore di una continua e costante ingerenza nella gestione della società fallita, pur avendone assunto la rappresentanza formale solo a liquidazione avviata. Si afferma che il AL ha sempre detenuto la maggioranza delle quote e, in ogni caso, il periodo in cui ha assunto la rappresentanza formale è quello in cui si è dato corso alle maggiori irregolarità contabili. Le ipotesi alternative sulla titolarità gestíonale sono state esplorate ma risultate prive di fondamento. 3. Nella impugnazione odierna AL DE sostiene che la decisione emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte è fondata su un errore percettivo. 3.1L'errore (che si assume commesso anche nelle precedenti decisioni di merito) è rappresentato dall'aver considerato il ricorrente socio di maggioranza della CO 'da sempre', lì dove per tabulas la condizione de qua si è verificata solo 2 in data 13 ottobre 2008 (donazione delle quote dal padre AL IO) e quando la società era già in liquidazione. Il ricorrente - che allega documentazione a sostegno del proprio assunto - evidenzia che l'erronea percezione sulla titolarità della maggioranza delle quote sociali ha influito ab initio in modo decisivo sulla attribuzione della qualità di amministratore di fatto e, dunque, sulla affermazione di penale responsabilità. 4. Il ricorso è infondato. 4.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu °culi. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. Il parametro delle decisività dell'errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1.6.2017, rv 271145). 4.2 Nel caso in esame il profilo oggetto di contestazione riguarda, in sostanza, un parziale travisamento operato già in sede di merito di una specifica risultanza istruttoria, ossia il momento storico in cui AL DE ha ricoperto la qualità di socio di maggioranza della fallita. La documentazione esibita consente di affermare che tale condizione è venuta in essere solo in data 13 ottobre 2008. E' lo stesso ricorrente ad evidenziare però che anche la sentenza di appello (come risulta a pag.18 della medesima) lo aveva indicato come detentore da 'sempre' della maggioranza delle quote sociali. 4.3 Da ciò deriva un primo profilo di problematicità nell'inquadramento del ricorso straordinario, posto che il ricorrente non fornisce - nella procedura odierna - specifica prova della avvenuta «rappresentazione» a questa Corte di legittimità, 3 nel ricorso deciso con la sentenza oggi impugnata, della erronea circostanza di fatto ritenuta dalla Corte di Appello. Si è infatti ritenuto - in modo del tutto condivisibile - che il vizio di travisamento della prova della sentenza di appello, che non sia stato espressamente dedotto in sede di legittimità, non può costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis cod. proc. pen., non configurandosi nella decisione della Corte di Cassazione alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti (in tal senso Sez. III n. 14509 del 31.1.2017, rv 270394). Già tale aspetto, dunque, condurrebbe ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario. 4.3 Ma, in ogni caso, pur volendosi ammettere la esistenza 'per traslazione' di un errore di fatto, è del tutto evidente l'assenza della «decisività» del medesimo, posto che /come risulta dai contenuti della decisione impugnata (e da quelli delle antecedenti decisioni di merito) la attribuzione della condizione di amministratore di fatto in capo al AL DE si è basata su plurimi indicatori fattuali e su fonti testimoniali che hanno consentito di ricostruire il profilo della costante ingerenza gestionale antecedente alla assunzione della carica di liquidatore. La circostanza di fatto parzialmente travisata (quanto al momento storico della attribuzione delle quote di maggioranza) non ha pertanto carattere di decisività sulla tenuta logica delle decisioni emesse. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 2 maggio 2023 CASSAZIONE
lette/sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA e_12A4 Ck.) p.c t.Q ctk..1 9C e c-O-Yth.9 uditg. il dife-ia&ore procedimento a trattazione scritta. ... Penale Sent. Sez. 1 Num. 41348 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 02/05/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. AL DE ha proposto ricorso straordinario (ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen.) avverso la decisione emessa in data 15 marzo 2022 dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte di Cassazione (sentenza numero 17797 del 2022). 2. Con la decisione oggetto di impugnazione è stato dichiarato inammissibile - sul tema della responsabilità - il ricorso proposto avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona il 13 febbraio del 2017 (la sentenza di merito è stata annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie). 2.1 AL DE nella vicenda processuale conclusasi con la predetta sentenza di questa Corte è stato condannato per plurime condotte di bancarotta fraudolenta correlate al fallimento della società CO s.r.l. . Nelle decisioni di merito il AL è stato ritenuto amministratore di fatto. 2.2 Nel decidere sui motivi di ricorso, la Quinta Sezione di questa Corte ha affermato che: a) la attribuzione del ruolo di amministratore di fatto della società fallita - per come argomentata in sede di merito - non soffre di illogicità manifesta e non può essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità. In tale ambito, tra l'altro, si ritiene non illogica l'affermazione secondo cui il AL è stato autore di una continua e costante ingerenza nella gestione della società fallita, pur avendone assunto la rappresentanza formale solo a liquidazione avviata. Si afferma che il AL ha sempre detenuto la maggioranza delle quote e, in ogni caso, il periodo in cui ha assunto la rappresentanza formale è quello in cui si è dato corso alle maggiori irregolarità contabili. Le ipotesi alternative sulla titolarità gestíonale sono state esplorate ma risultate prive di fondamento. 3. Nella impugnazione odierna AL DE sostiene che la decisione emessa dalla Quinta Sezione di questa Corte è fondata su un errore percettivo. 3.1L'errore (che si assume commesso anche nelle precedenti decisioni di merito) è rappresentato dall'aver considerato il ricorrente socio di maggioranza della CO 'da sempre', lì dove per tabulas la condizione de qua si è verificata solo 2 in data 13 ottobre 2008 (donazione delle quote dal padre AL IO) e quando la società era già in liquidazione. Il ricorrente - che allega documentazione a sostegno del proprio assunto - evidenzia che l'erronea percezione sulla titolarità della maggioranza delle quote sociali ha influito ab initio in modo decisivo sulla attribuzione della qualità di amministratore di fatto e, dunque, sulla affermazione di penale responsabilità. 4. Il ricorso è infondato. 4.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu °culi. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. Il parametro delle decisività dell'errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1.6.2017, rv 271145). 4.2 Nel caso in esame il profilo oggetto di contestazione riguarda, in sostanza, un parziale travisamento operato già in sede di merito di una specifica risultanza istruttoria, ossia il momento storico in cui AL DE ha ricoperto la qualità di socio di maggioranza della fallita. La documentazione esibita consente di affermare che tale condizione è venuta in essere solo in data 13 ottobre 2008. E' lo stesso ricorrente ad evidenziare però che anche la sentenza di appello (come risulta a pag.18 della medesima) lo aveva indicato come detentore da 'sempre' della maggioranza delle quote sociali. 4.3 Da ciò deriva un primo profilo di problematicità nell'inquadramento del ricorso straordinario, posto che il ricorrente non fornisce - nella procedura odierna - specifica prova della avvenuta «rappresentazione» a questa Corte di legittimità, 3 nel ricorso deciso con la sentenza oggi impugnata, della erronea circostanza di fatto ritenuta dalla Corte di Appello. Si è infatti ritenuto - in modo del tutto condivisibile - che il vizio di travisamento della prova della sentenza di appello, che non sia stato espressamente dedotto in sede di legittimità, non può costituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis cod. proc. pen., non configurandosi nella decisione della Corte di Cassazione alcuna errata rappresentazione percettiva degli atti (in tal senso Sez. III n. 14509 del 31.1.2017, rv 270394). Già tale aspetto, dunque, condurrebbe ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario. 4.3 Ma, in ogni caso, pur volendosi ammettere la esistenza 'per traslazione' di un errore di fatto, è del tutto evidente l'assenza della «decisività» del medesimo, posto che /come risulta dai contenuti della decisione impugnata (e da quelli delle antecedenti decisioni di merito) la attribuzione della condizione di amministratore di fatto in capo al AL DE si è basata su plurimi indicatori fattuali e su fonti testimoniali che hanno consentito di ricostruire il profilo della costante ingerenza gestionale antecedente alla assunzione della carica di liquidatore. La circostanza di fatto parzialmente travisata (quanto al momento storico della attribuzione delle quote di maggioranza) non ha pertanto carattere di decisività sulla tenuta logica delle decisioni emesse. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 2 maggio 2023 CASSAZIONE