Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7634 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
0 76 34/02 CANCELLER REPUR CA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G. 20603/99 dott. Ugo FAVARA Consigliere Rep. 1573 dott. Luigi NC DI NANNI Consigliere Cron. 21250 dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Ud. 11.12.01 dott. Alberto TALEVI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA selydal Sig. Jol per diritti € 1,55 sul ricorso proposto it 2.4 MAG. 2002 da IL CANCELLIERE TI NC e AT VI, elettivamente domiciliati in Roma, Via F. Valesio n. 1, presso lo studio dell'avv. Eugenio Pa- ce, che li difende, unitamente all'avv. Beniamino Aliberti, giusta de- lega in atti. Mer ricorrenti
contro
Reale Mutua Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n. 97, presso lo studio dell'avv. Claudio Di Pietropaolo, che la difende, unitamente agli avvocati Giuseppe Milesi Cacciamali e Sotero Salis, rispettivamente per procura speciale del notaio Angelo Chianale in 2141/2001 Oggetto: Risarcimento danni CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal sig. Pietrob per diritti € 16.52 Torino del 2 agosto 2000, rep. n. 16886 e con delega in calce al - 10.01.03 IL CANCELLIERE corso notificato. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Acopia bisa resistente Richiesta co DiPiet dal Sig. contro per diritti € 8.26+E il 11.03.03 LI ED. IL CANCELLIERE intimato avverso la sentenza n. 502/98 della Corte d'appello di Brescia, se- zione prima civile, emessa il 20 maggio 1998 e depositata il 21 ago- sto 1998 (R.G. 758/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Aliberti Beniamino;
udito l'avv. Di Pietropaolo Claudio;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Antonietta Care- rella che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Neu TI NC e AT VI convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Bergamo, LI ED e la Reale Mutua di Assicurazioni, dei quali chiesero la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente stradale nel quale era ri- masta coinvolta l'autovettura di loro proprietà. Gli attori esposero che TI AR, alla guida dell'auto di loro proprietà, mentre procedeva a velocità moderata era stato in- vestito violentemente dall'auto condotta dall'LI che, provenendo da una strada laterale posta a sinistra rispetto alla sua direzione di 2 marcia, aveva invaso la corsia a lui riservata senza rispettare la dovu- ta precedenza. I convenuti si costituirono e contestarono il fondamento della domanda deducendo che la responsabilità dell'evento andava attribui- ta in via esclusiva al conducente dell'autovettura di proprietà degli attori, il quale era andato a collidere contro l'autovettura dell'LI - ferma all'incrocio - durante la fase di sorpasso di altra auto che lo precedeva nella stessa direzione di marcia. Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello di Brescia, poi, re- spinsero la domanda attrice. La Corte di merito ritenne che lo scontro doveva essere attri- buito all'esclusiva responsabilità di TI AR, il quale aveva tenuto una «velocità nettamente superiore a quella consentita in centro abitato (60/70 Km/h.)» ed aveva effettuato «una pericolosa ли manovra di sorpasso in un tratto di strada contrassegnato dalla li- nea continua di mezzeria (anche per la presenza di numerose stra- dine laterali», mentre nessun addebito poteva essere mosso alla condotta di guida dell'LI. Contro la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricor- so per Cassazione TI NC e AT VI. La Reale Mutua Assicurazioni ha resistito al ricorso, mentre LI ED non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il difensore dei ricorrenti ha depositato note di udienza in re- plica alle conclusioni del procuratore generale. Motivi della decisione 3 Con il primo motivo si denuncia: Difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia. Si deduce che la Corte d'appello ha ritenuto l'inattendibilità della teste CC sulla base di argomentazioni illogiche. Con il secondo motivo si denuncia: Difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia. Si deduce che la Corte d'appello ha ritenuto l'attendibilità dei testi LO e US, anche in questo caso, sulla base di argomen- tazioni illogiche, senza peraltro tenere conto che le dichiarazioni dei predetti testi erano in contrasto con i dati obbiettivi risultanti dalla CTU e con l'accertata posizione che i due mezzi assunsero dopo lo и Л scontro. -che possono essere unitariamente esaminati I due motivi non possono trovare accoglimento. Essi, invero, contengono doglianze di merito tendenti ad una nuova valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, non deducibili in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifico non ricorre avendo i giudici di merito correttamente giustificato il loro convinci- mento;
infatti, dopo aver dato atto delle critiche mosse dagli attuali ricorrenti alla sentenza del Tribunale, proprio in ordine alla ritenuta attendibilità dei testi US e LO ed alla inattendibilità della te- ste CC, la Corte d'appello ha proceduto ad una nuova valutazione di tutte le risultanze probatorie acquisite al processo, pervenendo tuttavia alle medesime conclusioni del primo giudice. I ricorrenti denunciano contraddittorietà e illogicità della moti- vazione, ma, in effetti, le loro critiche attengono al momento valuta- tivo delle prove e mirano ad ottenere un nuovo apprezzamento delle stesse, inammissibile in questa sede. In proposito giova ricordare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di in- dividuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggior- mente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dan- do, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne conse- gue che sussiste il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissio- ne, insufficienza, contraddittorietà della stessa, solo quando, nel ra- gionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista in- sanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, 5 tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 14858/2000). Detti vizi nella specie non sussistono. Con il terzo motivo si denuncia: Violazione e falsa applica- zione dell'art. 106 del codice della strada. Si deduce che la sentenza impugnata risulta immotivata ed in- comprensibile nella parte in cui ha escluso la rilevanza causale del comportamento tenuto dall'LI pur in presenza di un'accertata violazione delle norme che regolano il diritto di precedenza. Neppure questa censura può trovare accoglimento. È, invero, da rilevare che il giudice d'appello, avendo accerta- Лиг to che l'LI «al momento della collisione non aveva ancora im- pegnato, se non in minima parte, la sede stradale avendo appena raggiunto lo spazio compreso tra il muro di cinta di una villa ed il margine della strada della larghezza di circa due metri, di solito utilizzato come parcheggio per autoveicoli», ha considerato che in tale situazione appariva «del tutto fuori luogo parlare di violazione da parte del predetto, dell'obbligo di precedenza». Non appare esatto, pertanto, quanto rilevato dai ricorrenti, e cioè che la sentenza impugnata sarebbe errata «nella parte in cui, in aperta violazione della norma del codice della strada che prevede l'obbligo di dare la precedenza sia ai veicoli provenienti da destra che a quelli provenienti da sinistra (errore in cui era incorso il giudice di primo grado, il quale aveva basato anche su questo erro- re di diritto il proprio convincimento per escludere una responsa- 6 bilità quanto meno concorsuale, così come del resto era stata ri- chiesta dagli attori) esclude la rilevanza di tale comunque accertata violazione da parte del convenuto LI». La Corte di merito, infatti, come emerge dal passo di motiva- zione più sopra riportato, ha escluso che vi fosse stata violazione dell'obbligo di dare la precedenza, non per le ragioni indicate dai ri- correnti, ma perché ha ritenuto che vi fosse stata una minima inva- sione della sede stradale da parte dell'LI, fatto considerato espressamente irrilevante sia ai fini della sussistenza della violazione indicata sia perché - ma l'argomento è svolto ad abundantiam " a detta violazione non avrebbe potuto in ogni caso essere attribuito al- cun nesso causale con l'evento; e subito dopo la stessa Corte aggiun- и ge che detta circostanza «vale ad escludere la rilevanza dell'evi- П denziato errore di diritto in cui è incorso il primo giudice nell'af- fermare la sussistenza di un tale obbligo nei confronti dei soli vei- coli provenienti dalla sinistra». Per il resto l'attribuzione della esclusiva responsabilità del si- nistro al conducente del veicolo di proprietà dei ricorrenti e l'esclu- sione di alcuna valenza causale alla condotta dell'LI, costituisce un tipico apprezzamento di merito, incensurabile in sede di legittimi- tà, avendo il giudice d'appello fornito una congrua motivazione in ordine al proprio convincimento. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore della Reale Mutua Assicurazioni, resistente. 7
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e con- danna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della resistente Reale Mutua Assicurazione delle spese di questo grado del giudizio (€ 36.15 .), che liquida in lire 10.000x oltre a lire 1.500.000 (€ 774,69) per onorario di avvocato. Così deciso il giorno 11 dicembre 2001. Il Presidente Son!! with Il Consigliere est. Culopon IL CANCELLIÉRE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositate Oggi, 405-02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 129,11] 20.66 TOT 149.77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4. 0 Registrato 38483 77 18 NOV (euro EN