Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12627 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
1 2 627/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL LA CORTE SU Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4895/01 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO - - Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron. 26509 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere - Rep. 3360 Ud. 28/01/03 Consigliere Dott. GI Battista PETTI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SU AN, GA EL, nella qualità di genitori del minore SU ID, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRATI FISCALI 158, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DEL VECCHIO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato PIER PAOLO TASSANI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA FONDIARIA ASSIC SPA, con sede in Firenze, in persona del suo procuratore speciale Dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BISSOLATI 76,2003 171 presso 10 studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI 1 GIORDANO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
ER TT;
- intimata - avversO la sentenza n. 1732/99 del Tribunale di RAVENNA, Sezione I Civile, emessa il 26/10/99 e depositata il 28/12/99 (R.G. 1775/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Sergio DEL VECCHIO;
udito l'Avvocato Tommaso SPINELLI GIORDANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione 1.10.97 UP GI e AL AN, genitori del minore UP ID, convenivano in giudizio, avanti il giudice di pace di Faenza, Serva- dei TA e la Fondiaria Assicurazioni spa, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni riportati dal minore nel sinistro stradale verificatosi in data 7.11.96 in via Zauli Naldi, laddove il tratto di strada si allarga di circa dieci metri dando vita ad 2 un piazzale, adducendo che il minore, proveniente, alla guida di un velocipede, dalla destra rispetto alla di- rezione dell'auto della Servadei, condotta nell'occasione da AM AZ, era stato travol- to dalla medesima auto, riportando danni personali. I convenuti, costituiti in giudizio, controdedu- cendo che il minore s'era imprudentemente immesso nella circolazione senza dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva e, per giunta, svoltando a sinistra ri- spetto alla direzione di marcia del medesimo, chiedeva- no il rigetto della domanda attorea;
la Servadei spie- gava domanda riconvenzionale per i danni riportati dal- la sua autovettura. . Il giudice adito con sentenza n.72/98 rigettava la domanda attrice e accoglieva la riconvenzionale. Il tribunale di Ravenna con sentenza 26.10/28.12.99 rigettava l'appello proposto dai coniugi UP e Galle- gati, condannando gli appellanti alle spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorrono i pre- detti UP e AL esponendo un solo motivo varia- mente articolato. Resiste con controricorso la Fondiaria Assicurazio- ni spa. Motivi della decisione l'unico motivo di ricorso, deducendo erronea Con 3 applicazione dell'art.154 C.d.S. ed omessa applicazione dell'art. 145 stesso codice, nonché omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia, si censura la sentenza impu- gnata laddove ha ritenuto, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, che il minore si fosse immesso nella circolazione senza dare la precedenza ai veicoli in circolazione e, per giunta, senza preventivamente segnalare il cambio di direzione di marcia, dovendo svoltare a sinistra;
si sostiene, invece, che dal rap- porto informativo e dalle deposizioni dei testi risul- terebbe che il sinistro si verificò dopo che il minore, a bordo del suo velocipide, s'era immesso nella circo- lazione e più precisamente nel punto in cui la via Zau- li Naldi,percorsa dall'autovettura, si allarga dando vita da una piazza, di tal che, ai fini della responsa- bilità, si sarebbe dovuto tener conto della disposizio- ne dell'art.145 co.2°, C.d.S., che all'intersezione fa obbligo di dare la precedenza al veicolo proveniente 2 sulla destra. Il motivo è infondato. Ed invero, la tesi prospet- tata dal ricorrente presuppone l'accertamento di una circostanza di fatto di cui nemmeno è stata esplicitata la prova, perché si fa riferimento al rapporto informa- tivo e alla dichiarazioni dei testi, ma si omette di 4 riportarne in ricorso i relativi contenuti. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta, contrariamente all'assunto del ricorrente, che il mino- re si immise nella circolazione omettendo sia di segna- lare il cambiamento di direzione sia di dare la prece- denza al veicolo sopraggiungente alla sua sinistra. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che li- quida in euro 100/00 e, per onorari, in euro 700/00. Così deciso in Roma addì 28.1.03 Il Consigliere relatore Even blan Il Pres idente вибали Ита IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 28 AGO 2003Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 5