Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2001, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
IAN E ITAL 6 N 063450 . 8 O CA 9 1 S I 1 Z Y N A 7 - R R 6 T 2 B A S . T I JANC 01 I R L G L P E . A D R . R L B T E A A D D I REMADI ASSAZIONE A S E I 3 Oggetto T N 1 R E S N E . IRPEF E I T N SEZIONE TRIBUTARIA S Tributaria A A E RITENUTA ACCONTO M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CANONE AFFITT0 - Presidente FINOCCHIARODott. Alfio R.G.N. 4380/99 DD. 12284 Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron. Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud.19/10/00 - Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 63450 63 sul ricorso proposto da: domiciliato in COSTANTINO GIOACCHINO, elettivamente ROMA VIA SARDEGNA 40, presso lo studio dell'avvocato GRADARA RITA, difeso dagli avvocati FALSITTA GASPARE, PANSIERI SILVIA, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2000 - controricorrente 1751 avverso la sentenza n. 346/97 della Commissione -1- depositata il tributaria regionale di MILANO, 26/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PANSIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE SOCIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. My Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO OA ST ha impugnato la sentenza in data 26 gennaio 1998 dalla depositata Commissione Tributaria Regionale di Milano, la quale ha accertato nei suoi confronti, per l'anno un reddito imponibile di £. 88.443.000=, e 1987, quindi una maggior imposta di £. 4.915.000= (oltre a penalità per infedele dichiarazione) per omessa denuncia del reddito derivante dal "contributo differenza canoni d'affitto" e "indennità di trasferta", somme erogategli dal datore di lavoro Italiana) senza ritenuta di(Banca Commerciale acconto, in quanto ritenute erogazioni di natura risarcitoria. 州 Il ST affida il proprio ricorso a due motivi. Il Ministero delle Finanze resiste con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, adducendo la violazione degli artt. 46 e 48 del DPR 597/73, degli artt. 6, 46 e 48 del T.U. 97/86, nonché vizio di motivazione, il ricorrente sostiene la natura non reddituale, ma esclusivamente risarcitoria, del contributo erogatogli a titolo di rimborso spese 3 affrontate per un trasferimento voluto dal solo datore di lavoro, essendo stata la diminuzione patrimoniale provocata necessaria e involontaria per il dipendente, mentre l'erogazione è stata temporanea e analitica, in quanto meramente risar- citoria del danno emergente, comprovato dalla effettività delle spese sostenute per il trasfe- rimento. L'inclusione di tali rimborsi nel novero dei redditi da lavoro dipendente può far dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 48 comma 1° del DPR 597/73, in relazione all'art. 53 Cost., apparendo violato il principio della capacità contributiva, in relazione alla sua effettività, e quello di eguaglianza;
rileva inoltre, a tali fini, anche la disparità di trattamento fra lavoratori autonomi e subordinati, in relazione all'art. 50 DPR 597/73, essendo ammesse deduzioni consimili nell'ambito del lavoro autonomo. Col secondo motivo, si adduce omessa motiva- zione e violazione degli artt. 46 e 48 del DPR 597/73 in relazione alla "diaria" corrisposta al dipendente in missione, antecedentemente al suo trasferimento definitivo presso altra sede, dovendosi nella specie applicare la disciplina della indennità di trasferta. La Commissione Regionale non ha minimamente motivato in ordine al trattamento fiscale della indennità in questione, ritenuta tassabile dal datore di lavoro per la parte eccedente le £. 60.000= giornaliere, secondo il limite di esonero disposto dall'art. 48 del DPR 597/73 per le indennità di trasferta, e ciò perché il dipendente assegnato ad altra sede deve considerarsi in missione finchè non trova alloggio nella nuova sede, cioè in luogo diverso da quello di residenza. Dalla sostanziale parificazione della "indennità di missione" con quella di trasferta tiene del resto conto anche il D.L.vo 314/97, che assoggetta a tassazione tali indennità nella sola misura del 50%, tenendo conto "delle reali esigenze dei lavo- ratori trasferiti". Il ricorrente rileva inoltre la inapplicabi- lità, a' sensi degli artt. 8 D.L.vo 546/92 e 6 D.L.vo 472/67, della sanzione irrogata per obiet- tiva incertezza del campo di applicazione delle norme poste a base della rettifica. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, a far data dalla sentenza 948 del 1996 (Cass. 2212/2000; 6292/2000; 7703/2000) le erogazioni del datore di lavoro al dipendente, dirette ad alleviare la maggiore entità degli oneri generali sempre connessi ad un trasfe- rimento della sede lavorativa, sono componenti del reddito tassabile a' fini IRPEF, come previsto, in modo sostanzialmente analogo, dall'art. 48 del DPR 597 del 1973 e dall'art. 48 DPR 917 del 1986 (fino alla modifica normativa contenuta nel d.l. 314 del 1997). Infatti il reddito da lavoro dipendente, come definito dai citati DPR, ricomprende tutti i compensi ed emolumenti comunque corrisposti dal datore di lavoro nell'ambito del relativo rapporto, e dunque anche le indennità con cui il datore di lavoro assuma su di sé, integralmente o parzial- mente, gli oneri economici generali gravanti sul dipendente in relazione allo svolgimento della attività lavorativa (quali le spese di vitto, alloggio, vestiario, ecc.). Né può ritenersi fondata l'eccezione di costi- tuzionalità del citato art. 48 DPR 917/86 avanzata dal ricorrente, in relazione all'art. 53 Cost. non potendo il mero rimborso di spese, che nella specie avrebbe avuto luogo, rientrare nel concetto di reddito da lavoro dipendente, in violazione del principio di capacità contributiva. Non si verte, infatti, come s'è detto, nella ipotesi di mera reintegrazione patrimoniale, ma sottolineata dalla sentenza semmai in quella, 948/96 citata, di incentivo economico, e quindi reddituale, offerto al lavoratore che si trovi ad affrontare oneri economici di carattere generale connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Non rileva l'ulteriore eccezione di sospetta della norma del 1986, in incostituzionalità relazione all'art. 3 Cost. per diverso trattamento del lavoratore subordinato rispetto a quello auto- nomo, al quale l'art. 50 dello stesso DPR 917/86 Auf consente la deduzione di spese consimili. La disci- plina fiscale del lavoro autonomo è infatti speciale, in quanto connaturata ad altra e diversa figura di lavoratore che assume in proprio rischi ed oneri, diversamente dal lavoratore dipendente. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato. Infatti, anche la diaria di trasferimento, connessa allo stabile spostamento territoriale del dipendente, e diversa quindi dalla indennità di trasferta, al contrario collegata alle spese sostenute per il temporaneo allontanamento dalla propria sede di lavoro, rientra fra le componenti del reddito tassabile a' fini IRPEF, a' sensi dei DPR indicati, che dettano norme speciali delimi- tative del reddito tassabile, in ordine alle quali, in ambito tributario, non sono proponibili analogie o assimilazioni, soprattutto in relazione ad altre discipline aventi carattere di specialità, quale la indennità di trasferta, parzialmente forfettizzata in relazione al rimborso delle "spese vive". Quanto alla doglianza del ricorrente, relativa alla inapplicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione, essa è già stata accolta nella motivazione della sentenza impugnata, la quale va solo parzialmente corretta, con inserimento nel inapplicabilità delle sanzionidispositivo della stesse a' sensi dell'art. 6 D.L.vo 472/97 (che ribadisce sul punto il disposto di cui all'art. 55 del DPR 600/73, richiamato nella sentenza impu- gnata), stante le condizioni di obiettiva incer- tezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme :(cui le condizioni di obiettiva incer- tezza sulla portata e sull'ambito di applicazione forme) cuidelle norme cui le violazione contestate si rife- riscono. 8 Corrette pertanto in tal senso il dispositivo della sentenza impugnata, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese stante il dibattito giurisprudenziale svoltosi sul tema.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma 19 ottobre 2000 Il President Il Relatore IL CANCELLERE C1 NZ IS DEPOSITATO R 2001CANCELLERIA Oggi. IL CANCELLIERE C1 NN IS 6 E 8 9 N A 1 O I / I 4 . R Z / N 6 A A - 2 R T . 5 B T R U S . . I P B L . I L G D E R A A L . R T E D B D A E I T S T A N 1 I N E 3 E R S 1 S I E . E A T N A M