Sentenza 12 gennaio 2001
Massime • 2
Qualora la sussistenza e la prededucibilità di un credito nei confronti della massa vengano disconosciute dal giudice delegato, con decreto ex art. 111 legge fall., si deve escludere, da un canto, che il preteso creditore, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, possa proporre reclamo contro detto decreto (e poi, eventualmente, ricorso per cassazione contro la statuizione sul reclamo), atteso che il provvedimento del giudice delegato ha funzione meramente ricognitiva del credito prededucibile, e non anche decisoria, di accertamento negativo della corrispondente pretesa; dall'altro, che egli possa esperire azione ordinaria di condanna al pagamento, essendo quest'ultima del tutto incompatibile con la natura e le regole della procedura: ne consegue che l'unico rimedio ammissibile risulta quello della richiesta di insinuazione del credito nello stato passivo secondo le regole ordinarie.
Qualora la sussistenza e la prededucibilità di un credito nei confronti della massa vengano disconosciute dal giudice delegato, con decreto ex art. 111 legge fall., si deve escludere, da un canto, che il preteso creditore, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, possa proporre reclamo contro detto decreto (e poi, eventualmente, ricorso per cassazione contro la statuizione sul reclamo), atteso che il provvedimento del giudice delegato ha funzione meramente ricognitiva del credito prededucibile, e non anche decisoria, di accertamento negativo della corrispondente pretesa; dall'altro, che egli possa esperire azione ordinaria di condanna al pagamento, essendo quest'ultima del tutto incompatibile con la natura e le regole della procedura: ne consegue che l'unico rimedio ammissibile risulta quello della richiesta di insinuazione del credito nello stato passivo secondo le regole ordinarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/01/2001, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
ORD. 0388/01 LA CORTE SUPRE AD CASSAZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente OGGETTO: Consigliere - Dott. Vincenzo PROTO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere R.G.N. 9410/00 CRON. 8638 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere REP. Dott. Mario ADAMO Consigliere UD. S1.12.2000 C.C.ha pronunciato la seguente ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE FRE NC presso la Richiesta copia studio LU RE, domiciliato in ROMA dal Sig. MACALUS CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, per diritti L.
1.5.20 il 06 APR. 2001 rappresentato e difeso da se medesimo;
IL CANCELLIERE - ricorrente avverso il decreto del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositato il 07/04/00; R 500 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio 1'11/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
0498922 lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari l'inammissibilità dell'istanza. 2000 145 -1- ORDINANZA Rilevato che con atto pervenuto in data 23.4.2000 OR CA ha proposto ricorso per cassazione avversO il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 26 L.F. in sede di reclamo dal Tribunale di Termini Imerese il 7.4.2000; Sentito il Procuratore Generale il quale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
Considerato che
tale ricorso, essendo stato sottoscritto dalla parte personalmente e non essendo stato notificato ad alcuno, deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 11.12.2000 Il Presidente Comark lam mer LLERIA DEPOSITATA IN CANGE 2001 IL CANCELLIERE значаcarie siJuous Maria Di Nuzzo Oggi, 21 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Бо Пито 3