Sentenza 25 marzo 2014
Massime • 1
La previsione normativa di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata, ed in assenza di proroga, non trova applicazione nei procedimenti contro ignoti.
Commentario • 1
- 1. Truffa: condannato medico che non comunica l'esercizio di attività professionale extra moeniaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Si configura la truffa cd. a consumazione prolungata, e non una pluralità di reati, nella condotta del sanitario dipendente di una struttura ospedaliera pubblica che, omettendo di comunicare l'esercizio di attività professionale extra moenia, si garantisca la percezione periodica dell'indennità collegata all'esclusività del rapporto con l'amministrazione di appartenenza, in quanto la percezione dei singoli emolumenti è riconducibile ad un un originario ed unico comportamento fraudolento, consistente nell'omissione della richiesta di passaggio al rapporto non esclusivo, prevista dalla normativa di settore, che determinerebbe la cessazione della situazione di illegittimità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2014, n. 20064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20064 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 25/03/2014
Dott. CONTI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 575
Dott. BASSI A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 46802/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. R.F. , nato a (OMISSIS) ;
2. Ra.Ro. , nata a (OMISSIS) ;
avverso la ordinanza del 29/10/2013 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
udito per Ra. l'avv. Gulotta Guglielmo e, in sostituzione dell'avv. Arco Felice, per R. , che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Brescia, adito ex art. 324 c.p.p., confermava il decreto emesso dal Procuratore della Repubblica in sede in data 3 ottobre 2013 con il quale era stato disposto il sequestro, a seguito di perquisizione, di vario materiale esistente presso la comunità terapeutica (OMISSIS) interessante le indagini relative al reato di maltrattamenti di ospiti della comunità da parte di R.F. e Ra.Ro.
.
Il compendio sequestrato, dopo due provvedimenti di parziale restituzione emessi dal P.M. in data 15 e 28 ottobre 2013, residuava in materiale cartaceo, quale registro degli ospiti e cartelle personali
2. Ad avviso del Tribunale, non era fondata l'eccezione, dedotta dagli appellanti R. e Ra. , di nullità del decreto in quanto emesso oltre il superamento dei termini delle indagini preliminari, computato tenendo conto della ritardata iscrizione del nominativo degli indagati nel registro delle notizie di reato, dato che, non essendo prevista dalla legge una simile sanzione processuale nella ipotesi considerata, semmai poteva solo evocarsi la questione della inutilizzabilità delle cose sequestrate, la quale però avrebbe potuto porsi solo nell'ambito del giudizio di merito. Tale conclusione rendeva irrilevante ogni indagine relativa alla dedotta tardività della iscrizione del nominativo degli indagati nel registro delle notizie di reato.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati.
4. L'avv. ARCO Felice, difensore di R. , deduce i seguenti motivi:
4.1. Mancata applicazione degli artt. 415, 405, 406 e 407 c.p.p., posto che già nel (OMISSIS) , sulla base di querele e denunzie a carico del ricorrente, il suo nominativo ricorrente era iscrivibile nel registro delle notizie di reato, dovendosi considerare ampiamente tardiva l'iscrizione avvenuta solo il 28 marzo 2013.
Da ciò derivava la inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine, compreso il decreto di perquisizione e sequestro, compiuti oltre il mese di maggio del 2012.
4.2. Mancanza di motivazione in ordine alla questione posta dalla difesa circa la violazione dell'art. 415 c.p.p., comma 1, non essendo intervenuta nel termine previsto l'autorizzazione a proseguire le indagini contro ignoti.
4.3. Inosservanza dell'art. 407 c.p.p., sul profilo del superamento del termine delle indagini anche volendo far data dalla iscrizione nel registro di indagati noti avvenuta il 28 marzo 2013, non potendo essere ritenuto tale termine soggetto alla sospensione feriale.
5. L'avv. Gulotta Guglielmo, difensore di Ra. , deduce i seguenti motivi:
5.1. Violazione degli artt. 405, 406, 407 e 415 c.p.p., per considerazioni simili a quelle esposte nel precedente ricorso.
5.2. Mancanza di motivazione in ordine alla questione posta dalla difesa circa la violazione dell'art. 415 c.p.p., per considerazioni simili a quelle esposte nel precedente ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi appaiono sotto ogni profilo manifestamente infondati.
2. Il termine di durata delle indagini decorre dalla data in cui il p.m. ha iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che sia consentito al g.i.p. esercitare un sindacato sulla tempestività della iscrizione e, quindi, alle parti di farne questione, fermi restando eventuali profili di responsabilità disciplinare a carico del p.m. che abbia colpevolmente ritardato detto doveroso adempimento (per tutte, Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376).
3. La previsione normativa di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di durata stabilito dalla legge o prorogato dal giudice (art. 407 c.p.p., comma 3) non trova applicazione nel procedimento contro ignoti (v. Sez. 2^, n. 48104 del 13/11/2008, Ronghi, Rv. 243031) e comunque tale termine, decorrente, come detto, dalla formale iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato è soggetto a sospensione feriale (ex plurimis, Sez. U, n. 37501 del 15/07/2010, Donadio).
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro mille ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014