Sentenza 15 febbraio 2016
Massime • 1
La cd. scriminante del rischio consentito è operativa nell'ambito delle competizioni sportive, che si svolgono secondo regole stabilite dagli organismi di categoria - se ed in quanto quelle regole vengono rispettate - e ricevono protezione statuale in considerazione dei benefici che la pratica sportiva è suscettibile di arrecare a coloro che la praticano; la scriminante non opera invece nell'ambito di manifestazioni, più o meno folkloristiche, imperniate su comportamenti violenti che mettono a rischio l'incolumità dei partecipanti e degli spettatori. (In applicazione del principio, la S.C. ha negato la sussistenza della scriminante in una fattispecie di "tradizionale" partita di calcio svolta in orario notturno, all'interno di piazza cittadina, sfornita di qualsiasi regola di gioco e di riguardo nei confronti dei giocatori e degli spettatori).
Commentario • 1
- 1. Lesioni colpose in ambito sportivo: tra lecito e illecitoPiera Di Guida · https://www.iusinitinere.it/
Quando, l'uso della violenza in ambito sportivo, risulta lecito? Può capitare, durante una partita di calcio o durante qualsiasi attività sportiva che preveda il contatto tra due soggetti, che l'uno provochi all'altro delle lesioni. Si pensi ad un giocatore di pallacanestro che per mantenere il possesso della palla, nel rispetto delle regole del gioco, causi all'avversario una contusione al piede; questa condotta, sebbene possa tipicamente corrispondere alla fattispecie ex art. 590 c.p. rientra nell'area del penalmente irrilevante. Perché? Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che “In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva deve ritenersi che, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2016, n. 15170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15170 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2016 |
Testo completo
15 17 0/ 1 6 YO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 487 - Presidente N.- PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. REGISTRO GENERALE N. 25868/2015 Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI ER N. IL 25/03/1978 avverso la sentenza n. 302/2010 TRIB.SEZ.DIST. di GUBBIO, del 19/09/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ош -Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito, per la parte civile, l'avv. Luigi Santioni, che ha chiesto il rigetto del ricorso. - Udito, per l'imputato, l'avv. Marco Costantini, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Perugia ha, con la sentenza impugnata, confermato quella emessa dal Giudice di pace di Gualdo Tadino, che aveva ritenuto FE AO responsabile di lesioni personali in danno di IE IM e lo aveva condannato a pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile. Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa, giudicate coerenti e credibili, nonché di vari testi.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Cristiana Olivieri con due motivi.
2.1. Col primo lamenta la violazione degli artt. 50 e 52 del cod. pen., nonché il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione di scriminanti non codificate. Deduce che le lesioni sono state prodotte al IE nel corso della cd. "partita di mezzanotte", che si svolge annualmente a Gualdo Tadino, nella piazza cittadina, e che vede la partecipazione di chiunque si trovi, a quell'ora, in piazza;
partita che si svolge senza regole e senza riguardi per gli avversari, con l'unico scopo di inseguire un pallone lanciato in aria e farlo proprio, e difenderlo con ogni mezzo, anche scalciando e cazzottando gli avversari. In tale contesto non v'è differenza tra spettatori e partecipanti alla partita, sicché vi è la consapevolezza della popolazione di poter essere coinvolta in una rissa generale. Nella specie, FE e IE si trovavano ai piedi delle gradinate. Quando il pallone giunse nei loro pressi, nacque tra loro una competizione e FE, colpito con un calcio alla coscia, non esitò a reagire, colpendo il IE con schiaffi e pugni. Tale condotta doveva ritenersi scriminata sia sotto il profilo dell'art. 50 cod. pen. (consenso dell'avente diritto), sia sotto il profilo dell'art. 52 cod. pen., in quanto l'azione del FE era stata strumentale e difensiva rispetto a quella posta in essere, in precedenza, dal IE. Di tutto ciò, conclude, erano stati resi edotti i giudici di merito, sia con prova testimoniale che con prova documentale, e tuttavia di tali risultanze non v'è traccia nella sentenza impugnata, essendosi il 2 den giudice d'appello limitato a rilevare travisando le prove assunte (vengono riportate le dichiarazioni di vari testimoni e della persona offesa, oltre che dell'imputato) - che IE era un semplice spettatore.
2.2. Col altro motivo lamenta che il giudice d'appello abbia confermato la decisione di primo grado con clausola di stile, senza nulla argomentare intorno alle puntuali allegazioni difensive, sia in ordine alle scriminanti invocate che in ordine alla misura della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Occorre preliminarmente osservare che il reato, commesso il 27/9/2004, si è prescritto tenuto conto delle cause di sospensione della prescrizione il - 26/7/2012, dopo la sentenza d'appello. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto emerge a carico di FE dalla motivazione delle sentenze di primo e secondo grado, non risulta evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati. Pertanto, è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata. I motivi di ricorso debbono essere però valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.. Infatti, anche se, per insegnamento giurisprudenziale, in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., tale principio vale per gli effetti penali della sentenza, ma non per quelli civili, cosicché qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, condannato dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, la Corte di cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali, in conseguenza della causa estintiva, deve annullarla anche in ordine alle statuizioni civili, che non risultane sorrette per effetto del vizio riscontrato - da - un idoneo apparato argomentativo. Tanto premesso, va detto che i motivi di impugnazione non meritano accoglimento e si pongono ai limiti dell'ammissibilità, in quanto rivolti, in buona parte, a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, in contrasto con i principi che regolano il giudizio di legittimità. I giudici di merito hanno infatti accertato - sulla base delle testimonianze assunte che IE si trovava, allorché fu colpito - da FE, sulla gradinata della piazza o, al massimo, ai piedi della stessa, come 3 еш spettatore, e che non partecipava affatto alla "partita”. Inutilmente, pertanto, il ricorrente ripropone una diversa lettura della prova testimoniale, che questa Corte non potrebbe apprezzare se non mediante un diretto accesso agli atti, inibito al giudice di legittimità. A ciò va aggiunto che la cd scriminante del rischio consentito è operativa nell'ambito delle competizioni sportive, che si svolgono secondo regole stabilite dagli organismi di categoria se ed in quanto quelle - regole vengono rispettate - e ricevono protezione statuale in considerazione dei benefici che la pratica sportiva è suscettibile di arrecare ai praticanti, e non già nell'ambito di manifestazioni più o meno folkloristiche imperniate sulla violenza pura e gratuita, che mette a rischio l'incolumità delle persone e di trascinare nel suo vortice manifestanti e spettatori. De tutto arbitraria è, infatti, l'assimilazione di manifestazioni del genere a quelle sportive e del tutto improprio è, di conseguenza, il richiamo delle scriminanti, codificate o non codificate.
2. Le censure che riguardano la graduazione della pena non tengono conto della pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità sul punto. Invero, la quantificazione della pena può essere sindacata avanti questi Giudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica;
la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva;
ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Né, d'altra parte, il ricorrente segnala elementi a suo favore, limitandosi ad insistere su una insufficienza motivazionale del tutto insussistente e senza valutare che la pena è stata applicata nella forma pecuniaria e in misura prossima al minimo edittale.
3. Consegue a quanto sopra che la sentenza va annullata agli effetti penali per intervenuta prescrizione del reato;
l'infondatezza dei motivi proposti comporta, invece, il rigetto del ricorso agli effetti civili e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile, che si liquidano in dispositivo. 4 alter
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 15/2/2916 Il Consigliere Estensore Il Presidente (рабов (Paolo Bruno) (Antonio Settembr Дь обв DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 12 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise un 5