Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 1
La malattia del lavoratore trova tutela nell'art. 2120 cod. civ. che impone al datore di lavoro di conservare il posto di lavoro al lavoratore assente per malattia per tutta la durata del periodo di comporto; tuttavia quando il lavoratore, non assente dal lavoro, imputi l'inadempimento ad una infermità, non è preclusa al datore di lavoro l'utilizzabilità dello strumento del recesso dal contratto, a mezzo del licenziamento per giustificato motivo, in quanto la situazione è regolata dai principi generali, ed in particolare dall'art. 1464 cod. civ., che disciplina gli effetti della impossibilità parziale della prestazione nel contratto a prestazioni corrispettive, e, pur in presenza di una causa di inadempimento non imputabile al lavoratore, non obbliga la controparte a mantenere in vita un contratto di durata con un soggetto che non è più in grado di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto.
Commentario • 1
- 1. Comporto per malattiaMauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT NR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO MESSINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ARTI GRAFICHE AMILCARE PIZZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato GUIDO NINNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21S5/99 del Tribunale di MONZA, depositata il 03/12/99 R.G.N. 2900/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato NINNI GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Monza, depositato il 18 marzo 1998, IC TI impugnava il licenziamento intimatogli dalla società Amilcare Pizzi con lettera del 27.1.1998, dopo che gli era stato contestato:
a) un atteggiamento quotidiano di quasi totale inoperosità per oltre quattro mesi;
b) l'aver disturbato il lavoro dei colleghi nella giornata del 12 gennaio, con l'esecuzione di un'acrobazia pericolosa;
e) i precedenti comportamenti sanzionati e specificamente richiamati.
Il lavoratore deduceva la irrilevanza, ai fini disciplinari, dei comportamenti contestati, in quanto conseguenti ad uno stato di malattia: la genericità della contestazione;
la non rispondenza al vero dei fatti contestati.
La s.p.a. Arti Grafiche Amilcare Pizzi, costituitasi, sosteneva la correttezza formale e sostanziale del provvedimento, ribadendo la gravità degli episodi da cui aveva tratto origine la risoluzione dell'azienda, anche in relazione alla pericolosità originata dalla permanenza del lavoratore all'interno della struttura. Con sentenza del 12 aprile 1998 il Pretore rigettava il ricorso, ritenendo che i fatti addebitati e provati in giudizio erano di gravita tale da integrare l'ipotesi del giustificato motivo soggettivo.
L'appello del lavoratore, cui resisteva la società, veniva rigettato dal Tribunale di Monza con sentenza del 22 ottobre/3 dicembre 1999. I giudici di secondo grado, rilevato che i motivi di licenziamento contestati non avevano per oggetto ragioni produttive ed organizzative, ma comportamenti reiterati del lavoratore, ritenevano che correttamente tali comportamenti erano stati contestati nel rispetto delle garanzie previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970; che il lavoratore era stato in grado di svolgere le sue difese, non mostrando una totale incapacità di intendere e di volere;
che la malattia dedotta (genericamente definita "psicosi" nell'unico documento prodotto che contenesse un "abbozzo" di diagnosi), tenuto conto del comportamento processuale del lavoratore (e, in particolare, del libero interrogatorio reso al Pretore), non era in grado di ridurre gravemente la capacità di comprendere e di determinarsi del signor TI.
Ritenuti, poi, provati i fatti contestati, il Tribunale affermava che gli stessi erano idonei a giustificare il recesso. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due motivi di ricorso, IC TI.
La s.p.a. Arti Grafiche Amilcare Pozzi resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2119 c.c. e 3 della legge n. 604, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) la difesa del ricorrente deduce che, come si ricava dagli artt. 1218 e 2046 c.c., perché vi sia responsabilità contrattuale è necessario che l'agente sia imputabile e che la condotta tenuta dallo stesso sia dovuta a dolo o a colpa. Lamenta, quindi, che il Tribunale ha omesso di accertare, a mezzo di consulenza tecnica, nonostante fin dal ricorso introduttivo fosse stata allegata una infermità mentale, se al momento dei fatti contestati il ricorrente fosse o meno in grado di intendere e di volere, ed ha dato per scontata la sussistenza della colpa o del dolo.
Il ricorso non è fondato.
Va in primo luogo ricordato che alcune cause di recesso, quali la sopravvenuta inidoneità, fisica, psichica o intellettuale, del lavoratore ad adempiere le mansioni contrattuali, pur riguardando l'elemento personale della prestazione lavorativa, si collocano al limite fra considerazioni di carattere obiettivo, relative all'organizzazione aziendale, e considerazioni di carattere soggettivo.
La stesso licenziamento disciplinare, pur soggetto, a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale n. 204/82 e n. 427/89 e a prescindere dalla specifica regolamentazione contrattuale, alla procedura dettata dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 per le sanzioni disciplinari, non per questo perde la sua funzione di strumento risolutivo messo al servizio della parte adempiente, in sostituzione del rimedio di diritto comune della risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. Ne consegue che la malattia del lavoratore, anche se ne determina la incapacità ad un corretto adempimento della prestazione, trova tutela solo nell'art. 2110 c.c, obbligando il datore di lavoro a conservare il posto di lavoro al lavoratore assente per malattia fino alla scadenza del cd. periodo di comporto.
Al di fuori di tale specifica disciplina, la situazione del lavoratore che, non assente dal lavoro, imputi l'inadempimento addebitatogli ad una infermità psichica, è regolata dai principi generali, ossia dall'art. 1464 c.c, che disciplina gli effetti dell'impossibilità parziale della prestazione sul contratto a prestazioni corrispettive (v. Cass., 21 marzo 1990 n. 2329). In tale sistema normativo diviene quindi irrilevante accertare se i fatti contestati, e ritenuti pienamente provati dal Tribunale, siano conseguenza di una vera e propria "psicosi" o manifestazioni di disturbi comportamentali di un soggetto che non sia privo, per questo, della capacità di intendere e di volere, come, con motivazione peraltro congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto il giudice di appello, valutando le dichiarazioni rese dal ricorrente al Pretore.
Si può aggiungere, infine, che l'art. 1218 c.c. si limita ad esonerare il debitore, che abbia provato che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, dal risarcimento del danno nei confronti del creditore, ma non obbliga certo la controparte a mantenere in vita un contratto di durata;
soccorrendo, per tale possibilità, i ricordati principi generali.
Quanto al potere dovere di disporre consulenza tecnica per accertare situazioni dedotte come rilevanti ai fini della decisione - rilevanza da escludersi, per quanto sopra osservato, nel caso in esame, nel quale il Tribunale ha dato comunque atto, con apprezzamento di fatto esente da vizi, della sussistenza dell'elemento soggettivo - va ricordato che rientra nel potere discrezionale del giudice del merito disporre o meno la consulenza tecnica, che può essere ritenuta non necessaria quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni, integrate da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata (cfr., fra le tante, Cass., 17 gennaio 2001 n. 583; 21 luglio 1995 n. 7964). Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2003