Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2152
CASS
Sentenza 13 febbraio 2003

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La malattia del lavoratore trova tutela nell'art. 2120 cod. civ. che impone al datore di lavoro di conservare il posto di lavoro al lavoratore assente per malattia per tutta la durata del periodo di comporto; tuttavia quando il lavoratore, non assente dal lavoro, imputi l'inadempimento ad una infermità, non è preclusa al datore di lavoro l'utilizzabilità dello strumento del recesso dal contratto, a mezzo del licenziamento per giustificato motivo, in quanto la situazione è regolata dai principi generali, ed in particolare dall'art. 1464 cod. civ., che disciplina gli effetti della impossibilità parziale della prestazione nel contratto a prestazioni corrispettive, e, pur in presenza di una causa di inadempimento non imputabile al lavoratore, non obbliga la controparte a mantenere in vita un contratto di durata con un soggetto che non è più in grado di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto.

Commentario1

  • 1Comporto per malattia
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2152
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2152
Data del deposito : 13 febbraio 2003

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