Sentenza 17 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2002, n. 7203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7203 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
07203/02 DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Aula A Dott. Michele. DE LUCA Consigliere N. 13599/2001 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Cron. 20265 Dott. Camillo FILADORO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente: Rep. S E N TENZA sul ricorso proposto da: Ud 26.02.02 GALULLO PASQUALE, elettivamente domiciliato in Roma, via della Farnesina n. 269 presso lo studio dell'avv. Potito Flagella (studio Costi), rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Costa del Foro di Foggia e Giuseppe Polito del Foro di bari, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO, società di trasporti e servizi per azioni, in persona dell'avv. Giancarlo Alvino, nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferiti con procura per atto del Notaio Dott. Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. 56911, elettivamente domiciliata in via di Ripetta n. 22, 865 nello studio dell'avv. Gerardo Vesci che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 27 aprile-18 maggic 2000, n.681, RGAC 1155 del 1998; Udita nella pubblica udienza del 26 febbraio 2002 2001 la relazione della causa svolta dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Trani, in sede di rinvio a seguito di cassazione della sentenza del Tribunale di Bari, in accoglimento per quanto di ragione- dell'appello proposto dall'allora Ente Ferrovie dello Stato, poi Ferrovie dello Stato s.p.a.. società di trasporti e servizi per azioni, dichiarava il diritto dell'attuale ricorrente alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario prestato negli anni 1983-1986 alle dipendenze delle Ferrovie, oltre a quello percepito in costanza di rapporto, in lire 2.007.192, comprensive del danno da svalutazione monetarie e interessi legali, e, dando atto dell'intervenuta corresponsione allo stesso dipendente della maggior somma di lire 4.427.820 come liquidata dalla sentenza impugnate, condannava quest'ultimo alla restituzione in favore delle Ferrovie della differenza pari all'importo di lire 2.420.628. Confermava nel resto 1'impugnata sentenza e dichiarava compensate tra le parti le spese due giudizi di appello e di quelle di cassazione, ferme quelle del primo gradc. Osservava il Tribunale che questa Corte con la sentenza di cassazione e rinvio della decisione del Tribunale di Bari, da un lato, aveva affermato la computabilità, ai fini del compenso del lavoro straordinario, per cui si era agito, degli aumenti concessi dagli articoli 10 e 11 del decreto legge 6 giugno 1981, n.283, convertito in legge 6 agosto 1981 n. 332, e, dall'altra, che si era formato il giudicato sulla situazione di rigetto della richiesta computabilità ai fini della determinazione del medesimo compenso degli aumenti riconosciuti dalla legge 20 novembre 1982, di conversione del decreto legge 27 settembre 1932 n. 681, rideterminato con il detto compenso conappositi conteggi, fatti propri dal Collegio, l'integrazione della paga base con gli aumenti di cui ai citati articoli ne iscaturivano termini di decisione di cui al dispositivo 10 e 11, sopra trascritto. Ricorre per cassazione il dipendente affidandosi a tre motivi di censura, illustrati da memoria. La Ferrovie dello Stato s.p.a. si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 360 n. 3 C.P.C., 112 C.P.C., 115 C.P.C., 324 C.P.C., 384 C.P.C., nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Al riguardo sostiene che le Ferrovie dello Stato, nel proporre ap- pello avverso la sentenza pretorile, non avevano contestato l'esattezza dei dati numerici sui quali era fondata, ma avevano 3 rilevato l'erroneità dell'inclusione nella base di calcolo della re- tribuzione dello straordinario degli aumenti, introdotti dagli artt. 10 e 11 del D.L. n. 283 del 1981 e dal D.L. n. 681 del 1982, che il ricorrente riteneva dovessero essere inclusi. In sostanza, ad avviso del ricorrente, il Tribunale di rinvio avrebbe errato nel rifare i conteggi, essendovi stata acquiescenza tra le parti sull'importo dovuto, mentre il punto controverso sa- rebbe stato relativo all'applicabilità delle leggi richiamate per il caso in esame. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, ed in particolare degli artt. 394- 2° comma e 3° comma- C.P.C., 389 C.P.C., 144 disp. att. C.P.C., 392- 2° comma- C.P.C., 100 C.P.C. e 329- 2° comma- C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. La censura si riferisce al fatto che il Tribunale di Trani in sede di rinvio ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario, discostandosi dalle con- clusioni assunte dalle Ferrovie dello Stato in sede di appello e condannando lo stesso ricorrente alla restituzione di somme a fa- vore delle medesima società ferroviaria. Gli accennati motivi, che possono essere esaminati congiunta- mente dato la loro logica connessione, sono fondati per quanto di ragione e in base alle considerazioni che seguono. Invero con l'appello le Ferrovie dello Stato avevano contestato 5 la decisione pretorile per avere erroneamente inglobati nelle re- tribuzioni del primo dirigente, da porsi a base del computo, gli aumenti stipendiali intervenuti nel periodo tra il 1979 e il 1983. Da parte sua il Tribunale di Bari, in riforma della sentenza preto- rile, aveva negato il diritto del ricorrente all'adeguamento del compenso per lavoro straordinario con l'inclusione nel computo della retribuzione del primo dirigente degli aumenti previsti dal D.L. n. 283 del 1981, dai successivi decreti legge del 1982 e del 1984, nonché dall'Ente Ferrovie dello Stato nel 1986. Questa Corte, come già si è detto, con la sentenza n. 8551 del ажил 1997, emessa a seguito di ricorso del spatella, da un lato ha ri- conosciuto la computabilità, ai fini della determinazione delle somme spettanti per compenso di lavoro straordinario da corri- spondersi al personale ferroviario, degli aumenti concessi dagli artt. 10 e 11 del D.L. n. 283 del 1981, dall'altro lato ha ritenuto intervenuto il giudicato sulla questione relativa agli aumenti di cui alla legge n. 869 del 1982, esclusi dalla sentenza pretorile, non impugnata sul punto. Orbene il Tribunale di Trani, quale giudice di rinvio, avrebbe do- vuto nell'applicare il principio di diritto, enunciato da questa Corte, partire dai risultati cui era pervenuto il Tribunale di Bari, esclusa la computabilità degli aumenti di cui alla legge n. 869 del 1982, e ciò nel rispetto delle conclusioni delle Ferrovie dello Stato precisate in sede di appello. In sostanza il Tribunale di Trani non avrebbe potuto, senza viola- 6 re l'art. 394 3° comma- C.P.C., procedere ad una determinazio- lararun ne degli importi dovuti al Raspatelli diversa rispetto a quella ri- chiesta dalle Ferrovie in sede di appello. Nel procedere a tale quantificazione il Tribunale ha effettuato una reformatio in peius della sentenza di primo grado, non con- sentita in mancanza di esplicita richiesta delle Ferrovie dello Stato, come già si è in precedenza evidenziato. Con il terzo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale di Tra- ni abbia omesso completamente di motivare: -per quali ragioni non abbia ritenuto improponibile la domanda restitutoria delle Ferrovie dello Stato a norma degli artt. 389 e 394- 2° e 3° comma- C.P.C., che per il suo contenuto autonomo non avrebbe potuto essere esercitata in sede di giudizio di rinvio;
-per quali ragioni abbia omesso di considerare che tale domanda di restituzione di indebito era in ogni caso improponibile per violazione dell'art. 345- 1° e 2° comma- C.P.C. e del principio del doppio grado di giurisdizione nel merito di tutte le
contro
- versie civili. Tale ultima censura può considerarsi assorbita e superata in con- seguenza dell'accoglimento delle prime due censure. In conclusione il ricorso va accolto per le considerazioni svolte e la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accol- te. Sussistono tuttavia i presupposti per decidere nel merito, per cui le Ferrovie dello Stato vanno condannate al pagamento a favore A del lavoratore ricorrente della somma liquidata dal Tribunale di Bari con l'aumento derivante dal D.L. n. 283 del 1981, oltre inte- ressi e rivalutazione. In ordine alle spese merita conferma la relativa statuizione con- tenuta nella sentenza del Pretore di Bari, mentre si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudi- zio dinanzi al Tribunale di Bari e di Trani. Vanno poste a carico delle Ferrovie dello Stato le spese del pri- mo e secondo giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna la società Ferrovie dello Stato а pagare al lavoratore quanto liquidato dal Tribunale di Bari con l'aggiunta dell'aumento derivante dal Decreto legge n.283 del 1981 oltre interessi e rivalutazione. Conferma le statuizioni sulle spese del Pretore. Compensa le spese del giudizio dinnanzi al Tribunale di Bari e Trani. Condanna la società per azioni Ferrovie dello Stato al pagamento delle spese del primo e del secondo giudizio di cassazione che liquida in euro. 12,46 oltre ad euro Engliebenlạnh Ка ЛЬ 4.000 (quattromila) per onorari di avvocato per entrambi i giudizi. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002. IL CONSIGLIERE ES IL PRESIDENTE Stellie ' IL CANCEL D Deposita var cellor O L L .17 MBG 2007 O B I 3 T 3 EN D R 5 A P A ' S Pr T L I S L N N E O D G P 3 O I -7 IM S A -8 N D A E D S E 1 , I E O T A E R N T O G E IS T S G IT E G E E L IR R D A L O L E D