Sentenza 6 luglio 2004
Massime • 1
In tema di estradizione, il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963 n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione del giudice procedente impedendogli di perseguire l'estradato per reati per i quali non è stata concessa l'estradizione, ma tali effetti preclusivi vengono meno se l'estradato, fuggito nuovamente all'estero venga arrestato in altro Stato e riconsegnato sulla base di una nuova e diversa procedura estradizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2004, n. 32356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32356 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/07/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3193
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 039132/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GE IO N. IL 21/04/1919;
avverso ORDINANZA del 08/07/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. A. Galasso, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ordinanza dell'8.7.2003 la Corte d'appello di Milano rigettava l'istanza di CI EL diretta ad ottenere la declaratoria di non eseguibilità della sentenza di condanna alla pena di anni 10 di reclusione per il reato di calunnia, emessa il 16.5.1994 dalla Corte d'assise d'appello di Bologna, e la conseguente revoca del provvedimento di unificazione pene concorrenti emesso il 31.7.2002 dal P.G. di Milano, sul duplice rilievo:
a) che l'effetto preclusivo all'eseguibilità di detta sentenza, derivante dal diniego di estensione dell'estradizione concessa dall'Autorità elvetica il 17.2.1988 per il solo reato di bancarotta fraudolenta, doveva ritenersi caducato per effetto dell'illegittimo allontanamento del EL dal territorio dello Stato italiano il 13.5.1998 (al passaggio in giudicato della condanna per i fatti di bancarotta) e della successiva consegna dello stesso all'Autorità italiana da parte di quella francese - nel cui territorio s'era rifugiato, in veste di latitante per avere violato le misure dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio disposte dal G.i.p. del Tribunale di Roma, ed era stato arrestato il 10.9.1998 -, che con decreto dell'11.5.2001 aveva esteso l'estradizione anche all'esecuzione della pena inflitta per il reato di calunnia;
b) che le pretese violazioni del diritto di difesa nel corso della procedura estradizionale svoltasi davanti all'Autorità francese dovevano essere fatte valere, ed erano state in effetti fatte valere dall'interessato con gli opportuni mezzi di gravame, nell'ambito di quel procedimento, regolato dalla legge del Paese straniero richiesto della consegna.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del EL, il quale, nel sostenere la tesi della "immunità estradizionale" di cui a suo avviso godeva l'interessato, denunzia:
la violazione del principio di specialità dell'estradizione che, all'atto dell'originaria consegna con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta, era stata negata dall'Autorità elvetica per l'ulteriore reato di calunnia, e difetto di logica motivazione laddove si attribuisce alla successiva condotta di allontanamento del EL dal territorio italiano l'effetto caducatorio del predetto vincolo;
nonché la violazione del diritto di difesa nella procedura di primo grado svoltasi davanti all'Autorità francese ai fini della richiesta estensione della consegna estradizionale, per la quale il EL non sarebbe stato informato ne' messo in condizione di nominare un difensore di fiducia, sì che non era consentito allo Stato italiano di riconoscere e dare esecuzione ad un provvedimento straniero adottato in violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le tesi del ricorrente ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
2.- Ritiene il Collegio che entrambi i motivi di gravame siano destituiti di fondamento.
2.1.- Costituisce principio giurisprudenziale incontroverso quello per cui l'effetto preclusivo correlato al principio di specialità stabilito dall'art. 14.1 Conv. eur. estrad., in base al quale è, tra l'altro, ineseguibile la pena relativa a condanna per reati commessi dall'interessato anteriormente al provvedimento di estradizione e per i quali lo Stato richiesto non ha concesso l'estradizione, opera sia quando lo Stato richiesto abbia direttamente consegnato a quello richiedente il soggetto, sia, ai sensi dell'art. 15 della medesima Convenzione, nell'ipotesi di riestradizione di questo da altro Stato verso cui era stato in precedenza estradato da quello antecedentemente richiesto (Cass., Sez. 1^, 6.7.1995, Bertola, rv. 202434).
E però, anche alla luce della disposizione derogatoria di cui al comma 2 dell'art. 14 cit. (v. Cass., Sez. 1^, 10.3.1994, Mazzoleni, rv. 197523), l'applicazione del principio di specialità non può essere invocata dall'estradato il quale, violando gli obblighi di presenza nel territorio dello Stato italiano, si renda latitante e venga poi arrestato in altro Stato. In tal caso, infatti, gli effetti preclusivi derivanti dai limiti posti con l'originaria consegna devono intendersi esauriti a seguito dell'avvio di una diversa ed autonoma procedura estradizionale tra lo Stato italiano e quello estero nel cui territorio il soggetto si sia rifugiato e sia stato arrestato, che si concluda con la consegna dello stesso allo Stato italiano anche ai fini dell'esecuzione di una pena relativa a condanna per reati per i quali il primo Stato richiesto aveva negato l'estradizione.
Ciò posto, ritiene il Collegio che i limiti di estensione dell'estradizione del EL segnati dall'originario rapporto bilaterale tra l'Italia e la Confederazione elvetica non sono in grado di spiegare alcun effetto preclusivo laddove la situazione di base sottostante alla consegna sia radicalmente mutata a causa del volontario comportamento del soggetto che, allontanatosi illegalmente dal territorio italiano e rifugiatosi in Francia, abbia così reso necessaria l'apertura di una nuova e diversa procedura estradizionale tra quest'ultimo Stato e l'Italia. S'intende cioè dire che, nell'ambito dell'autonomo rapporto instaurato tra l'Italia e la Francia per ottenere la consegna del EL a seguito del volontario e illegale allontanamento di questi dal territorio nazionale, non è dato individuare alcun vincolo nascente dalle clausole di esclusione fissate nell'originario atto di consegna dello stesso da parte della Confederazione elvetica.
2.2.- Quanto al secondo motivo di gravame, con il quale la difesa del ricorrente ha denunziato la violazione dei diritti fondamentali della difesa nel corso del procedimento estradizionale di primo grado davanti ai giudici francesi, mette conto di ribadire il principio già in altre occasioni affermato da questa Corte (Cass., Sez. 2^, 26.3.1982, Andreucci, rv. 154923; Sez. 1^, 5.4.2002, Cianciaruso, rv. 222343), secondo cui le forme del controllo sulla ritualità della procedura con la quale l'Autorità straniera concede l'estradizione, per il principio di sovranità territoriale sancito dall'ordinamento internazionale generale cui si conforma quello nazionale a norma dell'art. 10 Cost. e secondo il disposto dell'art. 22 Conv. eur. estrad., sono esclusivamente regolate dalla legge dello Stato richiesto. Di talché, essendo inammissibile ogni potestà sindacatoria del giudice italiano in punto di conformità di quel rito ai principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano, solo dinanzi alla competente Autorità dello Stato richiesto l'interessato può far valere le sue doglianze (come in effetti è avvenuto nel caso concreto, avendo il EL attivato tutti i mezzi di gravame consentiti dal sistema processuale francese). Le ragioni indicate nel ricorso avverso l'impugnata ordinanza risultano pertanto infondate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2004