Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2004, n. 32356
CASS
Sentenza 6 luglio 2004

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In tema di estradizione, il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963 n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione del giudice procedente impedendogli di perseguire l'estradato per reati per i quali non è stata concessa l'estradizione, ma tali effetti preclusivi vengono meno se l'estradato, fuggito nuovamente all'estero venga arrestato in altro Stato e riconsegnato sulla base di una nuova e diversa procedura estradizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2004, n. 32356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32356
    Data del deposito : 6 luglio 2004

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