Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
O 2 L 7 - L 0 1 O - Aula 'A' B 6 2 I L D E D A 2 T 4 LA042.01/01 6 S . O R . P .P M D REPUBBLICA ITALIANA, I . A l l D a . E b a T t N 2 E 2 . PREMA DI CASSAZIONE S t E r Oggetto a SEZIONE PRIMA CIVILE Demi al fou do Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Corrado CARNEVALE R.G. N. 19193/99 ConsigliereDott. Giammarco CAPPUCCIO 22536/99 3041 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere - Cron. Rep. 14.14 - Consigliere FELICETTI Dott. Francesco Consigliere SPIRITO Dott. Angelo Ud. 06/12/00 ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI DOMICELLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso l'avvocato VACCARELLA ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SETTIMIO DI SALVO, giusta procura a margine del ricorso;
CORTE SUPHELAI CASSAZIONE E - ricorrente Richissi copia studio IL SOLE 24 ORE contro da! Sig per diritt L 6000 D'ALESSANDRO SAVERIO;
"23 MAR 2001 intimato -- CANCELLERIA e sul 2° ricorso n° 22536/99 proposto da: D'ALESSANDRO SAVERIO, elettivamente domiciliato in + 2000 ROMA PIAZZA UGO DA COMO 9, presso l'avvocato GIUSEPPE 2310 -1- rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA MASULLO, DE SENA, giusta procura а margine del RAFFAELE controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
COMUNE DI DOMICELLA;
intimato avverso la sentenza n. 1085/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Salvo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 14.10.1989, D'SA ER deduceva: che il Comune di Domicella aveva disposto l'espropriazione parziale di un fondo di proprietà di esso esponente, sito in agro di Domicella, iscritto in catasto alla partita 1483, fol.7, p.lle 94, 95, 96 e183, per la costruzione della strada - Boschetto--- Fontana - Pianura;
Domicella Marino che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, erano stati cagionati danni incalcolabili alla proprietà residua dell'istante, vuoi per l'immissione in essa di materiale di risulta, vuoi per l'invasione delle acque piovane, deviate nel medesimo fondo a causa dei predetti lavori, eseguiti senza le dovute precauzioni e senza la realizzazione di adeguate opere di protezione;
che, infine, il fondo residuo era stato completamente smembrato e che parte di esso era rimasto totalmente intercluso. Tanto dedotto, il D'SA evocava in giudizio il Comune di Domicella, innanzi al UN di Avellino, perché fosse condannato al risarcimento dei danni procuratigli a seguito della costruzione della strada, "danni da calcolarsi sia 3 per quelli attinenti allo stato del residuo fondo per il materiale di risulta ivi lasciato, sia per l'invasione delle acque piovane deviate in esso a seguito delle eseguite opere e per mancanza di adeguate protezioni, con distruzione di piante e colture (e con imminente pericolo di ulteriori smottamenti), sia per l'interclusione di altra parte del fondo;
il tutto da determinarsi equamente, previa consulenza tecnica di ufficio". La domanda, resistita dall'ente convenuto, veniva respinta dall'adito UN (per danno) con sentenza 18.1-8.2.1994inesistenza del n.154, ma poi accolta in parte dalla Corte di Appello di Napoli, con successiva sentenza del 6.5.99, che negata la risarcibilità del danno da interclusione di zona residua (in quanto il relativo pregiudizio era stato già considerato nella determinazione dell'indennità di esproprio); ritenuta inammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto domanda nuova, la pretesa all'esecuzione di opere volte all'eliminazione del "processo dannoso" e viceversa ammissibili talune ulteriori partite di danno dedotte in sede di gravame ma ricollegabili, secondo la Corte, alla causa petendi prospettata in prima istanza condannava il Comune al pagamento L.24.939.390, rivalutata in della somma di con gli interessi graduati dal L.25.091.742, gennaio 1997. Contro quest'ultima sentenza il Comune ricorre con due mezzi di cassazione. ora Resiste il D'SA che ha anche proposto ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi della propria impugnazione 1.- 1 identicamente rubricati in termini di (denunciata) "violazione degli artt. 99, 100, 112, 125, 163, 345 c.p.c.; 913, 2043 C.C.; 46 1.1865 n.2359; nonché motivazione insufficiente e contraddittoria" il Comune di Domicella critica, in sostanza, i giudici dell'appello, rispettivamente, perché: -a) "lungi dal verificare la sussistenza del fatto illecito addotto dall'attore (scorretta о negligente esecuzione dei lavori") essi avrebbero "invece, non richiesti, accertato che, con la realizzazione della strada, era stato alterato il pregresso naturale deflusso delle acque", così attribuendo all'attore "non già il danno da lui 5 richiesto (asseritamente subito "nel corso dei lavori") ma quello connesSO alla presenza dell'opera realizzata, senza considerare che questo secondo danno, ricollegabile a legittimo asservimento, non era risarcibile ma semplicemente indennizzabile ex art. 46 cit. come componente dell'indennità di esproprio. E senza inoltre riflettere che il Comune espropriante non era responsabile dei danni arrecati (in tesi) nel corso di lavori affidati alle ditte appaltatrici vincitrici delle relative gare": -b) (e perché), nel liquidare all'attore la dellaL.24.838.390 quale "costo somma di riparazione dei muri di contenimento e del piazzale con relativi gradoni che avevano subito lesioni a seguito delle piogge del gennaio '97, nel corso del giudizio di appello", quei giudici avrebbero di fatto inammissibilmente esaminato (ed accolto) una domanda nuova (rispetto a quella formulata in primo grado) Senza per altro chiarire se la pretesa responsabilità di Comune derivasse esso dall'applicazione dell'art. 913 C.C. (per aggravamento dello scolo in pregiudizio del ovvero dell'art. sottostante fondo D'SA) e se, per tal secondo profilo, la 2043 C.C. 6 responsabilità dell'ente discendesse dal fatto commissivo della costruzione della strada ○ dal comportamento omissivo, pure addebitatogli, di inesecuzione degli interventi consigliati nelle denuncie dei Vigili del fuoco. -2. Negli altrettanti motivi del ricorso incidentale, il D'SA, а sua volta, lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente disconosciuto la risarcibilità: a) del "danno (valutato dal C.T.U. in L.5.205.300) costituito dalla divisione e interclusione del suo residuo fondo cagionato dall'opera pubblica (strada)"; b) delle residue "voci di danno al fondo per ripristino dei terrazzamenti (L.700.000) e perdita delle piante (L.1.500.000)", erroneamente inglobate tra i danni alle colture, richiedibili dall'affittuario, mentre trattavasi di "danni alle colture, riguardanti il fondo nella sua intrinseca consistenza". -3. I due ricorsi, in quanto proposti contro la medesima sentenza, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. -4. L'impugnazione principale è in ogni suo mezzo infondata. 7 -4/1. Insuscettibile di accoglimento infatti, innanzitutto, il primo complesso motivo di detto ricorso, in ognuna delle tre [sub] censure di cui sostanzialmente si compone: ultrapetizione mancata applicazione dell'art. 46 1. n.2359/1865 difetto di legittimazione passiva del Comune. -4/1.1. Non sussiste in primo luogo, invero, la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché i danni dipendenti "dalla esecuzione dell'opera pubblica", di cui la Corte di merito ha non erano come si riconosciuto la risarcibilità, "estranei al contenuto della iniziale pretende : domanda risarcitoria" formulata dal D'SA, espressamente ma erano viceversa in essa contemplati, concludendosi appunto la citazione con la testuale richiesta di affermazione della responsabilità dell'ente anche "per i danni provocati dalla invasione delle acque piovane nel residuo fondo a seguito delle opere eseguite e per mancanza di adeguata protezione”. -4/1.2. Ne è sostenibile che quei danni non andassero nella specie risarciti, ma semplicemente indennizzati, ai sensi dell'art. 46 1.2359/1865 di cui si denuncia la mancata applicazione. Poiché l'indennità prevista dal citato art. 46 8 che i giudici a quibus hanno correttamente ritenuto qui non pertinente - è nel paradigma della predetta norma, riferita ai danni subiti: a) da soggetti diversi dall'espropriato; b) conseguenti al legittimo esercizio della potestà ablatoria. tali presupposti, nella specie, non E di all'evidenza, quello soggettivo né (come ricorre, meglio si vedrà in sede di esame del motivo che segue) quello oggettivo. -4/1.3. Il preteso difetto di legittimazione del Comune non è, infine, utilmente invocato in relazione a "danni arrecati nel corso dei lavori affidati alla impresa appaltatrice", una volta che i danni risarciti come detto viceversa attengono all'opera in sé, come realizzata. -4/2. Del pari prive di giuridico fondamento sono le due censure inglobate nel secondo motivo del ricorso in esame: a) violazione del divieto del "novum" in appello ex art. 345 c.p.c. con riguardo al chiesto ed ottenuto risarcimento di danni successivi alla pronuncia di primo grado;
b) perplessità e contraddittorietà della motivazione in ordine sia al titolo giuridico (art.913 о 2043 oggettivoche all'elemento cod. civ.) commissivo od omissivo) (comportamento 9 dell'illecito addebitato al Comune. Relativamente alla seconda di tali -4/2.1. censure che ha carattere logicamente preliminare - (attenendo all'an e non al quantum della responsabilità) e va per ciò esaminata con precedenza va chiarito, in punto di diritto, che --- tra le due su menzionate norme codicistiche non sussiste quel rapporto di alternatività dal quale il ricorrente pretende di inferire la contraddittorietà del contestuale loro richiamo, ma un rapporto, invece, di complementarietà, come correttamente presupposto dai giudici dell'appello. Nel senso che solo in vista di superiori esigenze di produzione agraria, legate alla è dell'uno о dell'altro fondo,sistemazione consentita, in via eccezionale, ai sensi dell'ultimo comma del citato art.913, una (non gravosa) "modificazione del flusso naturale delle acque" previa corresponsione di "una indennità al proprietario del fondo a cui la modifica stessa reca pregiudizio". Mentre, al di là di tale ipotesi, opera la regola generale di cui al comma secondo la quale "ilsecondo della stessa norma - proprietario del fondo superiore non può rendere più gravoso lo scolo delle acque" la cui 10 LLLL L violazione si risolve in un illecito risarcibile ai sensi, appunto, dell'art. 2043 [id est del - co. 2°, e 2043] combinato disposto degli artt. 913, (cfr., per riferimenti, sent.ze cod. civ. nn.4822/80; 2831/86; 7934/97; 10039/2000). Con la conseguenza che, ove la costruzione (come nella specie) ○ la ristrutturazione di una strada che realizzi un interesse della collettività territoriale e non avvantaggi (sia pure indirettamente) la produttività di un dato fondo più di quanto giovi a tutti gli altri fondi con cui lungo il suo percorso essa confini, e non sia per ciò riconducibile alla ipotesi eccezionale della sistemazione agraria ex co. 2° art. 913 c.c. comporti una alterazione del deflusso delle acque che rechi pregiudizio al proprietario del fondo proprietario è tenuto alsottostante, l'ente risarcimento, in suo favore, del correlativo danno (cfr. pure nn.7579/94; 5980/98), come bene quindi hanno affermato i giudici a quibus. -4/2.2. Né, per il profilo fattuale, risulta carente o contraddittoria, ma è viceversa congrua e coerente, la valutazione degli stessi giudici che hanno fondato la responsabilità del comune in correlazione alla duplice sua condotta di 11 . "sensibile alterazione del deflusso delle acque" con la costruzione della strada in questione e di omessa effettuazione di lavori necessari ad impedire eventi lesivi, nonostante le denuncie dei vigili del fuoco e del settore tecnico amministrativo provinciale delle foreste di Avellino". -4/2.3. Quanto poi alla ammessa risarcibilità anche di danni verificatisi dopo la sentenza di primo grado, corretta, anche per tal profilo, è la statuizione della Corte di appello che ha escluso la novità della correlativa istanza risarcitoria, lain quanto trattavasi di "danni che trovavano loro fonte ed avevano la stessa natura di quelli già accertati in primo grado". Nel quadro del previgente art. 345 c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie, sono infatti risarcibili i danni venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado ove appunto derivino dal protrarsi nel tempo comportamento о dal ripetersi del medesimo scorretto già addebitato al convenuto. -4/4. Il ricorso del comune Va pertanto integralmente respinto. -5. Non fondato è, per altro, in entrambi i 12 suoi motivi, anche il ricorso incidentale. La reiterata pretesa del D'SA di risarcimento ulteriore di danni da divisione e interclusione (1° mezzo) e da disfacimento di terrazzamento e perdita di talune piante (2° mezzo) - arrecati al fondo residuo dall'opera pubblica si scontra, infatti, con il disposto dell'art. 40 1.2359/1865, che la Corte di merito ha correttamente applicato alla fattispecie in luogo dell'art. 46, stessa legge, come а torto preteso dall'istante. Ben vero il meccanismo liquidatorio previsto da detta ultima norma in favore del proprietario danneggiato "dalla esecuzione di una opera pubblica" non è riferibile anche all'espropriato che, in relazione ad altra propria area residua, risenta un siffatto danno conseguente, appunto, "non alla espropriazione ma alla esecuzione dell'opera di p.u.". Poiché viceversa come già detto (retro, sub n.4/1.2.) e come, del resto, già chiarito in precedenti pronunzie di questa Corte (cfr. n.4657/97); 2728, 2737, 6388/2000) la disciplina di cui al citato art. 46 prende in considerazione solo i terzi estranei alla vicenda ablatoria. 13 Mentre, nei confronti del soggetto espropriato - al di là di eventuali parallele ed autonome vicende (come nella specie) di illecito aquiliano - ogni indennizzo conseguente all'evento espropriativo per atti legittimamente compiuti dalla P.A., tanto nella fase di espropriazione che in quella di esecuzione dell'opera, viene ricondotto e deve essere ricompreso nella indennità di esproprio. La quale, nel caso di espropriazione parziale, corrisponde, appunto, ex art. 40 1.2359 cit., alla "differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto 1' [intero] immobile avanti l'occupazione e il giusto prezzo che potrà avere la parte residua dopo l'occupazione", così in sé inglobando (detta indennità) il ristoro sia della perdita del diritto dominicale sulla parte espropriata sia della diminuzione di valore, per ogni aspetto, del fondo residuo. Anche il ricorso incidentale va, pertanto, integralmente respinto. -6. Possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate. 14 Roma 6 dicembre Il Relatore l J ove l In CORTE 2000. Il Presidente bonatlanar lamente O Y Y O B D ) A T S O P S IM P D A ll.B D E a . T b N ta E 2 S 2 E t. r a CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 14.6.2011 109T 124.1 serie 4 al n. 32057 versate € 161. 5067 12.00 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 141,11 15