Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
È legittima ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen l'acquisizione di documenti allegati ad una istanza presentata dall'imputato, trattandosi di documenti provenienti dal medesimo e non essendo pertanto ipotizzabile, stante il fatto volontario del medesimo, la lesione del diritto di difesa. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'acquisizione della querela allegata all'istanza di rinvio del dibattimento presentata dall'imputato per documentare la concomitanza con l'altro processo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/1999, n. 7685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7685 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
composta dal Udienza Pubblica
dott. Franco Marrone presidente del 15.4.1999
dott. Francesco Providenti consigliere SENTENZA
dott. Giuseppe Sica consigliere N. 822
dott. Sandro Occhionero consigliere REGISTRO GENERALE
dott. Paolo Antonio Bruno consigliere N. 49220/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da KO IA n. a Visignano d'Istria il 16.6.1950,
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 24.9.1998. Visti gli atti, udite in pubblica udienza la relazione del consigliere Dott. Sandro Occhionero e le conclusioni del sostituto procuratore generale, Dott. Vincenzo Galgano, per il rigetto del ricorso, la Corte osserva quanto segue.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione IA KO, imputata della emissione di cinque assegni privi di provvista (artt. 81 cpv. c.p. e 2 L. 386/90), è stata assolta per tre di essi, sui quali la sua firma era stata falsificata, ed è stata condannata per gli altri due dell'importo rispettivamente di L. 450.000 e L. 2.500.000, recanti le date del 28.10.91 e del 6.11.91. La decisione di primo grado è stata confermata dalla CA. di Venezia con sentenza del 24.9.98, impugnata dall'imputata con ricorso per cassazione, proposto: 1) per violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in rel. all'art. 530.2 c.p.p., poiché il perito grafico aveva concluso nel senso che la firma di due assegni era a lei attribuibile "con elevata probabilità", escludendo un giudizio di certezza sull'autenticità delle firme, sul quale solamente si poteva fondare l'affermazione di colpevolezza;
e 2) per violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in rel. all'art. 191.1 e 2 c.p.p., avendo la corte integrato la prova con indizi desunti dal contenuto della denuncia - querela, da lei presentata il 15.5.92 contro l'autore delle firme apocrife, processato in altro separato giudizio, indizi desunti da un atto inutilizzabile perché non acquisito ritualmente dal pretore ai sensi dell'art. 238.1 c.p.p.. Il ricorso è infondato, quanto al primo motivo, poiché si basa su di un travisamento della motivazione della sentenza impugnata, dalla quale emerge che la prova dell'apposizione da parte dell'imputata della propria firma su due degli assegni è stata tratta, non da un giudizio di probabilità, fondato sulle conclusioni del perito grafico ed oggetto della critica della ricorrente, ma dalla coincidenza di quel giudizio con le ammissioni della stessa interessata, contenute nella indicata denuncia querela. Deve essere rigettato anche il secondo motivo.
Nel caso di specie è avvenuto (come risulta dagli atti del procedimento, che il giudice di legittimità può esaminare, essendo stata dedotta la violazione di norme processuali) che la copia della denuncia querela è stata ritualmente acquisita, perché prodotta dalla KO.
L'imputata ha infatti allegato copia della querela a una istanza di rinvio dell'udienza, per la concomitanza con l'altro processo contro la persona da lei indicata come autrice delle firme apocrife di alcuni degli assegni in questione.
Si tratta di una acquisizione rituale dell'atto al fascicolo del dibattimento, quale produzione di documenti in allegato ad una istanza di rinvio, chiesto dall'imputata ai sensi dell'art. 486 c.p.p.. E perciò, anche se l'acquisizione è avvenuta per un scopo processuale diverso dalla formazione della prova, non essendo ipotizzabile nel fatto volontario dell'imputata la lesione del diritto di difesa da parte di terzi, essa è legittima ai sensi dell'art. 237 c.p.p., quale documento proveniente dall'imputata e ne è di conseguenza legittima l'utilizzazione, che non è vietata ex art. 191.1 c.p.p., da parte del giudice, per trarne una prova logica a completamento degli altri elementi acquisiti al processo. Per completezza di motivazione si osserva che è inesatta la prospettazione della violazione dell'art. 238 c.p.p., contenuta nel contesto del motivo di ricorso.
È stato affermato in giurisprudenza che la querela, proposta per altro procedimento, può essere acquisita in copia al processo, quale atto irripetibile, ai sensi del 238.3 c.p.p.. Ma la fattispecie giudicata con la sentenza n. 12.827 del 30.12.95 (rv. 203.576) della VI sez. della Corte, che si è espressa in tal senso, era relativa ad una fattispecie diversa, e precisamente alla presentazione di una querela per fatti di competenza di più autorità giudiziarie, che aveva dato origine a distinti procedimenti.
Aveva perciò la rilevanza di documentazione di un atto relativo alla procedibilità dell'azione penale nei distinti procedimenti, acquisito in ragione di questa specifica funzione, mentre nel caso di specie assume solamente il valore di documentazione dell'esposizione di parte di fatti, rilevanti nel processo instaurato nei suoi confronti, del tutto autonomo rispetto a quello procedibile per effetto della querela, intesa come atto d'impulso processuale. Pertanto, per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999