Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
Integra il reato di falsità in scrittura privata la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, anche nel caso in cui il contrassegno risulti scaduto (nella specie da tre giorni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2010, n. 35090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35090 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
2
M
35090 /10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/04/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZAPresidente - N. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI
- Consigliere - 1024 Dott. GIULIANA FERRUA REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ANTONIO BEVERE N. 46642/2009
Rel. Consigliere - Dott. PAOLO OLDI
Dott. PIERO SAVANI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) GU ON N. IL 07/04/1962
avverso la sentenza n. 1159/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/11/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Mura che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Antonio Ficarra
A.
Con sentenza in data 26 novembre 2007 la Corte d'Appello di Palermo, con- fermando la decisione assunta dal Tribunale di Termini Imerese, ha riconosciuto An-
tonino LO responsabile del delitto di cui all'art. 485 c.p., per avere alterato un con- trassegno assicurativo del quale aveva fatto uso per la circolazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente rinnova l'eccezione di improcedibilità dell'a- zione penale per nullità della querela proposta dalla società Toro Assicurazioni s.p.a., contestando l'esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al firmatario di essa.
Col secondo motivo sostiene essersi trattato di falso innocuo, atteso che la data del 7 agosto 2003, apparente del contrassegno di assicurazione come scadenza della copertura assicurativa, era già venuta a maturazione all'epoca dell'accertamento, av- venuto il 10 agosto 2003.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
L'eccezione di nullità della querela per insussistenza dei poteri di rappresen- tanza in capo a LO US, che aveva provveduto alla sottoscrizione e alla pre- sentazione di essa in nome e per conto della compagnia assicuratrice Toro Assicura- zioni s.p.a., era stata già sollevata nei gradi di merito dalla difesa dall'imputato, col ri- levare che il US non era legale rappresentante della società, né suo procuratore spe- ciale. La sentenza qui impugnata ne ha statuito il rigetto sul rilievo per cui al US era stata conferita dalla società assicuratrice una procura notarile, in base alla quale e- gli era autorizzato a nominare - fra l'altro - procuratori speciali per la presentazione di denunce e querele all'autorità giudiziaria: nel che doveva intendersi ricompresa, se- condo la Corte d'Appello, la facoltà di presentare egli stesso la querela, anziché inve- stire altri dello stesso potere.
Nel ricorso per cassazione il LO insiste nel protestare la carenza di legitti- mazione del US a proporre querela in nome della società, ma prospettando un diver- so ordine di ragioni;
sul presupposto - evidentemente non più contestato che la pro- cura gli fosse stata conferita, ne sostiene l'inidoneità ad investire il mandatario del po- tere di presentare querela, essendo espressamente prescritto dalla legge (art. 336 c.p.p.) il rilascio di una procura speciale munita di tutti i requisiti di cui all'art. 122 c.p.p., fra
-2- cui la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce: mentre nel caso di specie, osserva, si tratta di una procura generale.
Orbene, per quanto riguarda la mancata determinazione dei fatti, che è l'ine- vitabile conseguenza dall'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla commissio- ne del reato, è agevole richiamarsi al disposto dell'art. 37 delle disposizioni di attua- zione al codice di rito, in virtù del quale la procura speciale può essere rilasciata anche in via preventiva per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto (in questo caso la querela) al quale la procura si riferisce.
Quanto alla dedotta qualificazione della procura come generale anziché spe- ciale, va rilevata l'improponibilità della questione per la prima volta in questa sede;
e ciò non perché esista una preclusione processuale in dipendenza della tempistica del-
l'eccezione, ma perché la disamina di essa richiederebbe un percorso valutativo che, presupponendo l'interpretazione della procura, invaderebbe inevitabilmente la sfera del giudizio di fatto, al di fuori dei limitati casi in cui ciò è consentito alla Corte di
Cassazione. Né sarebbe lecito, sotto altro profilo, addebitare al giudice di appello una carenza di motivazione sul punto, atteso che la questione non è stata portata al suo e-
same.
Quanto al secondo motivo, la teoria del c.d. falso innocuo non è richiamata a proposito in riferimento alla fattispecie. L'innocuità del falso, invero, non si rapporta all'uso al quale si intende destinare il documento contraffatto, ma soltanto all'inidonei-
tà di esso ad ingannare la fede pubblica.
Ne consegue che, avuto riguardo al caso di specie, irrilevante è la circostanza che al momento dell'accertamento il falso contrassegno di assicurazione risultasse co- munque scaduto da tre giorni, indubitabile essendo l'idoneità della contraffazione a le- dere il bene giuridico della pubblica fede. E ciò va detto anche a prescindere dall'in- fondatezza intrinseca del rilievo difensivo, dipendente dal fatto che la copertura assicu- rativa è prorogata per legge (art. 1901 c.c.; art. 7 L. 24 dicembre 1969 n. 990), renden- do lecita la circolazione dell'autoveicolo, fino al quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contrassegno.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
-3- A.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.
IL PRESIDENTE
nother IL CONSIGLIERE EST.
Paolo G$1.
Depa flate in Cancelleria Roma, 29 SET, 2010....
JERE
Camela Lanzuise
-4-