Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/04/2002, n. 5817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5817 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O I 1 274942 A / 5 Z I 4 . A R / N 6 R A 2 T . T . S I B R . U 058 17 02 REPUBBLICA ITALIANA . G P B . L E I L D R R A L T ALIA E . A B D D A I S T E A N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 I T E 3 Oggetto S R N 1 I E E . A S T SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria N A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRAZIADEI Presidente Dott. Giulio R.G.N. 4019/01 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 17136 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. FICO Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Nino Dott. Giuseppe FALCONE C.C. Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da in persona del Ministro pro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente - M 636 -1-
contro
ER TE;
- intimata - avversO la sentenza n. 454/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 16/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo ER TE, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal sismici pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la rideterminava 1'ammontare del redditodetrazione, imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - quale prevede che le somme relative 2 pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei Comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF Econcorrono alla dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essereM considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 31.1.2001 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Cons Estensore her foreve IL CANCELLIERE C1 NZ TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 APR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 NZTA E N O I 6 Z 8 A 9 5 1 R / . T 4 N S / I 6 G 2 A B E . R R R . L P L . A A A D T D . L U B E E B A D T I T I N A S R 1 E I N T 3 S E 1 R S E E . I T N A A M