Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/03/2002, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
0461 0/02 C.C. 6520P REPUBBLICA IN NO DEL OPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI FIDEIUSSIONE omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12906/99 Dott. Mario CICALA Presidente Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE - Cron. 10614 Dott. Nino FICO Consigliere Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Ud. 25/01/02 Dott. Stefano BENINI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SE N TENZA N. 6520 sul ricorso proposto da: Presidente pro tempore, COOPCRED SPA, in persona del elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell'avvocato TIEGHI ROBERTO, che lo difende, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF REGISTRO TREVISO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e 2002 difende ope legi s;
280 controricorrente avversO la sentenza n. 259/98 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 19/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato GIULIANI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto e l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. La Coopercredito S.p.A., già Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione, ricorre contro l'Amministrazione delle Finanze, in persona del Mini- stro pro tempore, per la cassazione della sentenza spe- cificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tri- butaria Regionale di Venezia, confermando la decisione di primo grado, ha respinto 1' istanza della ricorren- te, intesa ad ottenere il rimborso dell'imposta di re- gistro, pagata con riferimento ad una garanzia fideius- soria enunciata in un decreto ingiuntivo. 2 1.2. In fatto, la Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione, in occasione della registrazione di un decreto ingiuntivo, ottenuto per il recupero di som- me erogate a titolo di finanziamento ai sensi dell'art. 16 DPR 601/1973, ha provveduto al pagamento dell'imposta di registro, applicazione con dell'aliquota proporzionale dello 0,50%, secondo il di- sposto dell'art. 6 della tariffa allegata al DPR 131/1986. Successivamente, ritenendo illegittima l'imposizione, in relazione alla garanzia fideiussoria enunciata nello stesso decreto ingiuntivo, ne ha chie- sto, inutilmente, il rimborso e, poi, ha impugnato il silenzio rifiuto.
1.3. A sostegno dell'originario ricorso, la società ha eccepito che per le operazioni di finanziamento di cui agli artt. 15 e 16 DPR 601/1973, comprese le "garanzie di qualunque tipo da chiunque ed in qualsia- si momento prestate sono esenti dall'imposta di regi- stro" (art. 15, comma 1, cit.), in quanto a carico de- gli enti che effettuano tali operazioni grava una impo- sta sostitutiva, ai sensi dell'art. 17 del medesimo DPR 601/73. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha respinto il ricorso, sul rilievo che il comma 2 del ci- tato art. 15 DPR 601/73, pone una deroga alla esenzio- ne, per gli atti giudiziari relativi alle operazioni in 3 questione. La Commissione Regionale ha confermato la sentenza di primo grado.
1.4. A sostegno del ricorso, la Coopercredito S.p.A. deduce, con quattro mezzi, la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge invocate, an- che sotto il profilo del vizio di motivazione, e della violazione di principi costituzionali. Resiste con controricorso l'Amministrazione finan- ziaria.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.2. Occorre premettere che, in punto di fatto, non si contesta che la fideiussione in questione sia ine- rente ad una operazione di finanziamento rientrante tra quelle specificamente disciplinate, ai fini fiscali, dal combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPR 601/73. Pertanto, compito dell'interprete, nella spe- cie, è soltanto quello di definire i limiti di tale specifica disciplina, per stabilire se la "attivazione" giudiziaria della garanzia fideiussoria, originariamen- te esente da imposta di registro (in quanto assoggetta- ta ad imposta sostitutiva ex art. 17 DPR 601/73), abbia comportato la decadenza dalla agevolazione. La risposta а tale quesito, secondo il Collegio, non può che essere negativa, tenuto conto delle speci- 4 fiche indicazioni del diritto positivo e dei principi generali del diritto tributario.
2.3. Giova, innanzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento. Per quanto qui interessa, l'art. 15, comma 1, DPR 601/1973, dispone testualmente: "Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lun- go termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che ....! il credito a lungo e medio termine, sono esercitano, esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sul- le concessioni governative”. Il successivo art. 16 ha esteso le agevolazioni "anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformità a disposizioni legislative, statutarie o am- ministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni", nel settore, tra gli altri, del "credito alla cooperazione, di cui al decreto legisla- tivo 15 dicembre 1947, e alla legge 12 marzo 1969, n. 386" (n. 4, abrogato, poi, dall'art. 7, comma 1, legge 8 maggio 1998, n. 146, con effetto per i contratti sti- pulati dal 15 maggio 1998). 5 Tuttavia, "gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 sono tenuti a corri- spondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva" (art. 17, comma 1, DPR 601/73). Infine, l'art. 15, comma 2, DPR 601/73, dispone che, in deroga alle agevolazioni specificamente indica- te nel comma 1, "gli atti giudiziari relativi alle ope- razioni ivi indicate sono soggetti alle suddette impo- ste secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette all'imposta di bollo di lire 100 per ogni milione ○ frazione di milione" 2.4. Il problema interpretativo che si pone nella specie, come già accennato, è: se l'esenzione dall'imposta di registro, "compensata" dall'imposta so- stitutiva venga meno allorquando vengano adite le vie giudiziarie. Ovvero, quali siano i limiti della deroga prevista dal secondo comma dell'art. 15 DPR 601/73. In linea di principio, Occorre sottolineare che, nella specie, non si verte in tema di esenzione fiscale ma di mera agevolazione, realizzata con il metodo della imposizione sostitutiva. Sicché, nel caso in cui il da- to letterale dovesse portare alla conclusione voluta 6 dal Ministero о ad una conclusione "perplessa", biso- gnerebbe tenere conto del fatto che una imposta (sostitutiva) è stata già pagata, e, quindi, bisogne- rebbe giustificare la "replica impositiva" sulla base di un diverso ed autonomo presupposto di imposta per evitare di incorrere nel vizio della doppia imposizione (v. motivo di ricorso n. 4). A nulla rileva, almeno nella specie, il fatto che l'ultima parte del secondo DPR 601/73, che disciplina comma dell'art. 17, l'imposta sostitutiva, faccia "salvo quanto stabilito dal secondo comma dell'art 15 per gli atti giudiziari e le cambiali". Quest'ultima frazione di norma si limita a ribadire che l'imposta sostitutiva non "sostituisce" anche l'applicazione delle imposte sugli atti giudizia- ri, proprio perché questi ultimi non sono esenti da im- posizione. Il legislatore, per un verso, si è preoccupato di puntualizzare che “l'imposta sostitutiva comprende an- che le imposte di bollo e di registro, le imposte ipo- tecarie e catastali e le tasse sulle concessioni gover- native sugli atti ed operazioni che detti istituti pon- gono in essere per il loro funzionamento e per lo svol- gimento delle loro attività" (art. 17, comma 2), per evitare equivoci che potessero portare ad una duplica- zione di imposta;
per altro verso, però, si è preoccu- 7 pato anche di puntualizzare che l'imposta sostitutiva, in quanto tale, sostituisce soltanto le imposte che non vengono applicate, non anche quelle che sono comunque dovute, appunto quelle sugli atti giudiziari (in forza del comma 2 dell'art. 15). La conclusione è che il le- gislatore ha inteso evitare duplicazioni di imposta ma anche "lacune" fiscali.
2.5. In questo quadro di riferimento, deve essere letta la deroga alla "agevolazione-sostituzione" di im- posta contenuta nel comma 2 dell'art. 15 DPR 601/73. Tale disposizione, sottrae al regime della imposizione sostitutiva "gli atti giudiziari relativi alle opera- zioni" soggette, invece, ad imposizione sostitutiva. Vale a dire, fermo restando il regime agevolativo rela- tivo alle operazioni di finanziamento in questione, se queste "degenerano" poi in contenzioso, il regime SO- stitutivo non "copre" anche gli atti giudiziari, ma soltanto le operazioni dalle quali il contenzioso a preso origine. Anche perché, per queste ultime, l'obbligazione tributaria stata soddisfatta con il metodo sostitutivo. D'altra parte, l'art. 22 DPR 1 26 aprile 1986, n. 131, applicato dall'Ufficio, che disciplina la imposi- zione degli atti “enunciati" e non registrati, non ri- guarda la enunciazione di atti esenti. Né, tanto meno, 8 riguarda gli atti soggetti ad imposizione sostitutiva. Questi, avendo, comunque, scontato l'imposta non posso- no essere assoggettati a nuova imposizione. A tutto concedere, "de iure condendo", si potrebbe pretendere una sorta di "differenza"; altrimenti gli atti favoriti dall'erario, in caso di azioni giudiziarie, sarebbero incisi in misura maggiore degli atti non favoriti. In definitiva, il pagamento dell'imposta sostituti- intanto ha un senso in quanto dà diritto alla regi- va, strazione senza ulteriori oneri. Altrimenti, il metodo sostitutivo avrebbe dovuto essere scorporato dal titolo delle agevolazioni fiscali e ricondotto a quello delle sanzioni.
2.6. Conseguentemente, il ricorso deve essere ac- colto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Nel merito, posto che il Collegio ha riconosciuto che, in punto di diritto, l'imposta relativa alla registrazione della garanzia fideiussoria enunciata nel decreto in- giuntivo, non era dovuta, in quanto già assolta in via sostitutiva, non risultano necessari ulteriori accer- tamenti in fatto. Pertanto deve essere accolto il ri- corso introduttivo del contribuente, inteso ad ottenere il rimborso dell'imposta pagata.
2.7. Stimasi equo compensare le spese in ragione dell'esito dei precedenti gradi e della novità della 9 questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza im- pugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della ricorrente. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr Mario Cicala) т ёа IL CANCELLIERE C1 Armaido Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi №9 MOR 2002. Arnaldo Casano 10