Sentenza 9 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
IN0345 2 /0 1 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G.N. 16823/99 Cron.7389 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. 114.5 PANEBIANCO Rel. Consigliere Dott. Ugo Riccardo Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Ud. 11/12/00 ADAMO ConsigliereDott. Mario ha pronunciato la seguente S ENTENZA CORTE SUPREMAD I CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio E OREdal sig. HL-50 £24000 GUIDANI PRIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti L. 9 M 2001A. BERTOLONI 27, presso l'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, IL CANCELLIERE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO PEZZI e ANGELO BONSIGNORI, giusta mandato a CANCELLERIA margine del ricorso;
- ricorrente contro 00662521 CERDEC ITALIA SpA, già DEGUSSA PRODOTTI CERAMICI SPA, NCELLE! in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, 2000 presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta 00662522 e difende unitamente agli avvocati ALDO MIGLIORINI e 2334 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PIETRO PECORINI, giusta procura a margine del UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva controricorso;
dal Sig. CAMIC - controricorrente per diritti L.28 7? il 1.6 avverso la sentenza n. 827/98 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE BOLOGNA, depositata il 17/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica LIRE 2000 CANCELLER udienza dell'11/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ciociola, che ha BB112937 chiesto l'accoglimento del ricorso;
LIRE 2000 udito per il resistente, l'Avvocato Camici, che ha CANCELLERIA chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il BB112931 rigetto del ricorso. LIRE 10000 LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA AX170238 BB112932 LIRE 10000 CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLERI AX170233 BB112933 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 29.5.1991 la società "Degussa Prodotti Ceramici s.p.a." conveniva avanti al Tibunale di Ravenna CE UI PR UI, quali amministratori della società fallita "La Faenza s.p.a., assumendo che dal Gennaio al Giugno del 1990 aveva effettuato in varie riprese consegne di merce a quest'ultima società per complessive £ 559.182.731 con pagamento concordato а novanta в giorni e che non aveva invece ricevuto alcuna somma dalla società, dichiarata fallita il 3.11.1990 dopo essere stata in regime di amministrazione controllata per poco più di un mese. Assumeva l'attrice che suddetti amministratori le avevano procurato con il loro comportamento un danno da commisurarsi nell'importo delle fatture non pagate, avendo taciuto lo stato di decozione della società che così aveva fruito delle forniture che altrimenti non avrebbe ricevuto, specie a quelle condizioni, ed avendo ignorato il divieto di compiere nuove operazioni sancito dall'art. 2449 C.C. nonostante la presenza di fatti idonei a determinare lo scioglimento della società, individuabili nelle perdite riscontrate al 31.12.1989 in misura tale da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale. Chiedeva quindi che i convenuti fossero condannati in solido, ai sensi degli artt. 2395 e 2449 C.C., al pagamento di detta somma, oltre agli interessi anche anatocistici ed al maggior danno fino alla dichiarazione di fallimento. Si costituivano CE e PR UI, eccependo preliminarmente la loro carenza di legittimazione passiva per non essere stata provata la loro veste di amministratori della società e deducendo l'insussistenza dello stato di decozione della società, la mancata dimostrazione della falsa rappresentazione della situazione economica e la mancanza dei presupposti richiesti dall'art.2449 C.C.. Espletata consulenza tecnica d'ufficio ed assunta una prova testimoniale, il Tribunale di Ravenna con sentenza del 4-8.11.1996 affermava la responsabilità degli amministratori della società La Faenza s.p.a., ai sensi dell'art. 2395 C.C., per aver causato per dolo о colpa grave, consistente nell'aver ordinato notevoli forniture di merce malgrado fossero a conoscenza dello stato d'insolvenza, un danno alla società attrice e li 4 condannava al pagamento della somma di £ 417.762.638. pari alla differenza tra l'importo delle fatture e quanto assegnato alla creditrice in sede fallimentare, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali al saldo sulle somme via via rivalutate. Proponeva impugnazione solo PR UI, eccependo la carenza di legittimazione attiva della società Degussa in quanto l'azione proposta, basandosi sull'art. 2394 C.C. e non già sull'art. в 2395 C.C., spettava al curatore, a seguito dell'intervenuto fallimento, ai sensi dell'art. 2394 comma 3 C.C.. Nel merito sosteneva che l'applicazione difettavano i presupposti per dell'art. 2395 C.C.. Si costituiva la ER Italia s.p.a., già Degussa Prodotti Ceramici s.p.a. che chiedeva il rigetto dell'appello ed il riconoscimento della responsabilità anche per violazione dell'art. 2449 C.C.. All'esito del giudizio la Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 13.3-17.7.1998 rigettava il gravame, condannando l'appellante all'ulteriore danno da svalutazione monetaria ed agli interessi sulle somme rivalutate. 5 Rilevava la Corte di merito che erano emersi elementi idonei a dimostrare in modo inequivocabile il comportamento deliberatamente ingannevole posto in essere dagli amministratori nei confronti dei fornitori della società ed al riguardo sottolineava, da una parte, gli obblighi che incombono sugli amministratori nella redazione e nella presentazione dei bilanci nonchè in ordine ai provvedimenti da prendere in caso di riduzione di capitale per perdite e, dall'altra, le modalità invece con cui furono assolti. In particolare evidenziava: la falsità del bilancio alla data del 31.12.1989, come accertato dal C.T.U., che, a fronte di un patrimonio netto di £ 8.347.000.000 fatto risultare dagli amministratori, aveva riscontrato il capitale in negativo per £ 1.318.000.000, ben al di sotto del minimo legale di £ 200.000.000; - la mancata convocazione dell'assemblea che avrebbe dovuto essere indetta senza indugio ai sensi dell'art. 2446 C.C. per gli opportuni provvedimenti a seguito della riduzione di oltre un terzo del capitale;
- il mancato rispetto del termine massimo di 6 quattro mesi previsto dall'art. 2364 C.C. per la convocazione dell'assemblea ai fini della approvazione del bilancio. Dopo aver espresso il convincimento che gli amministratori erano consapevoli dell'andamento assolutamente negativo della situazione economica della società non solo perché informati dai sindaci ma anche perché avevano già artatamente coperto le perdite nella compilazone del bilancio al 31.12.1988, osservava la Corte d'Appello che dette inadempienze, dando una falsa immagine della stessa, erano certamente idonee a trarre in inganno non solo i soci ma anche i terzi in buona fede per i quali le risultanze del bilancio costituiscono il mezzo fondamentale per conoscere la situazione della società con la quale contrattano. Osservava infine che gli amministratori avevano altresì ignorato il divieto posto dall'art. 2449 C.C. di intraprendere nuove operazioni nonostante sussistessero le condizioni per lo scioglimento della società e che la Degussa, ora ER, aveva dimostrato con le prove testimoniali di aver adottatto la dovuta diligenza nel condurre i rapporti con la Faenza. Avverso tale sentenza propone ricorso per 7 cassazione PR UI, deducendo tre motivi di censura illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso la ER Italia s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso PR UI denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2395 C.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Premesso che la presunta violazione delle norme che obbligano gli amministratori a dare pubblicità ai bilanci, a depositarli ed a compilarli correttamente fonte dinon può essere responsabilità extracontrattuale, essendo tali norme volte solo а salvaguardare il patrimonio sociale, sostiene che la Corte d'Appello ha confuso la previsione dell'art. 2395 C.C. con quella dell'art. 2394 C.C. in quanto se il danno lamentato costituisce solo il riflesso di quello arrecato al patrimonio sociale si è al di fuori dell'ambito di operatività di tale seconda norma, la quale richiede invece che il danno abbia investito direttamente il patrimonio del socio e del terzo, configurandosi altrimenti una responsabilità della società, sia pure in conseguenza di un'attività degli amministratori. Deduce che, non integrando il 8 comportamento degli amministratori gli estremi di un danno diretto e sussistendo invece solo i presupposti per l'applicabilità dell'art 2394 C.C., l'azione spettava al curatore ai sensi dell'art. 146 comma 2 L.F.. La censura è infondata. Il presente motivo di ricorso, volto in definitiva ad escludere la legittimazione attiva della società attrice sul presupposto dell'applicabilità al caso in esame dell'art. 2394 C.C. e della conseguente legittimazione del curatore ai sensi del terzo comma in considerazione del fallimento della s.p.a. La Faenza di cui il ricorrente era amministratore, ripropone all'attenzione di questa Corte la distinzione fra tale norma ed il successivo art. 2395 C.C.. La prima, quella di cui all'art. 2394 C.C., nel prevedere l'azione di risarcimento a favore dei creditori sociali e nei confronti degli amministratori, è proponibile nell'ipotesi in cui il danno costituisca una mera conseguenza di quello arrecato alla società per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione ed all'integrità del patrimonio sociale. L'art. 2395 C.C. si riferisce invece ai danni 9 che siano diretta conseguenza di atti dolosi ○ colposi degli amministratori, non riconducibili al mero inadempimento della società. Esso presuppone, in altri termini, la presenza prospettazione di specifici comportamenti e la degli amministratori, siano essi dolosi o colposi, che abbiano prodotto direttamente danni a terzi in aggiunta ed indipendentemente dal mero inadempimento di cui è responsabile la società in virtù dell'immedesimazione organica tra la stessa ed i suoi rappresentanti. Ora nel caso in esame la Corte d'Appello, nel giustificare l'applicazione dell'art. 2395 C.C., ha evidenziato una serie di comportamenti illeciti degli amministratori, idonei, a suo giudizio, a trarre in inganno la società fornitrice all'atto della conclusione del contratto ed a determinare così un danno di natura extracontrattuale, quale la norma prevede. Evidenziando a tal fine la falsità dei bilanci relativi sia al periodo in cui erano in corso le trattative che a quello precedente e soprattutto la notevole differenza fra i dati reali accertati dalla CTU indicanti un capitale sociale negativo per £ 1.318.000.000, ben al di sotto del limite 10 legale di f 200.000.000 e quelli falsamente esposti (£ 8.347.000.000) e rilevando altresì come i terzi solo in base al bilancio siano in grado di verificare la solvibilità della società, 1'impugnata sentenza ha dato concretezza alla previsione normativa, facendone corretta applicazione. Trattasi infatti di comportamento che esula dall'ambito della mera inadempienza contrattuale ○ dagli obblighi di conservazione del patrimonio della società e che incide invece direttamente sui terzi con efficacia causale, aggiungendosi in tal modo alla responsabilità contrattuale della società medesima. Correttamente inoltre è stato evidenziato come а tale falsa rappresentazione abbiano contribuito altri due comportamenti omissivi posti in essere in violazione di tassative disposizioni di legge volte anche a soddisfare esigenze di trasparenza societaria. Si tratta del mancato rispetto dell'obbligo di immediata convocazione dell'assemblea imposto dall'art. 2446 C.C. in caso di riduzione di oltre un terzo del capitale sociale per gli opportuni provvedimenti e del termine massimo di quattro mesi 11 previsto dall'art. 2364 C.C., sempre per la convocazione dell'assemblea, ai fini della approvazione del bilancio. Ommissioni queste che la Corte d'Appello ha ritenuto rilevanti, con appezzamento incensurabile, nell'ottica di cui all'art. 2395 C.C. in quanto non hanno consentito alla società fornitrice di venire a conoscenza tempestivamente della reale situazione economica della controparte. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ritenuto applicabile l'art. 2395 C.C. sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un nesso con l'art 2449 C.C., senza considerare che la conclusione del contratto e la consegna della merce, essendo avvenute in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento ed alla procedura di amministrazione controllata, non integravano gli estremi di una "nuova operazione" ai fini dell'applicabilità dell'art. 2449 C.C. ma ben potevano essere considerate "intimamente collegate ad una struttura produttiva ancora in corso". Anche tale censura è infondata. La Corte d'Appello ha basato la propria 12 decisione correlando l'art. 2395 C.C. alle falsità ed alle omissioni sopra richiamate nell'ambito del primo motivo di ricorso. Il riferimento all'art. 2449 C.C., pur corretto come si vedrà, costituisce infatti della motivazione un elemento nell'economia integrativo e non determinante ai fini della decisione medesima. Ad ogni modo il divieto sancito dall'art. 2449 dell'apertura di una procedura в C.C. di intraprendere nuove operazioni non deve necessariamente relazione conessere posto in 1'imminenza fallimentare, richiedendo più semplicemente tale norma che si verifichi un fatto che determini lo scioglimento della società. Ora, risultando dall'impugnata sentenza che il capitale sociale si era ridotto al di sotto del minimo legale, come si già avuto modo di rilevare, è evidente che si erano verificate le condizioni per lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2448 n.4 C.C. in mancanza delle iniziative che agli amministratori incombeva di adottare ed alle quali fa riferimento il precedente art. 2447 espressamente richiamato. Risalendo tale inosservanza proprio al periodo 13 in cui erano in corso le trattative, la Corte d'Appello, con un apprezzamento incensurabile in questa sede in quanto immune da vizi logici, ne ha ravvisato il nesso con il danno derivante dalle forniture e ragguagliabile al loro prezzo. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ancora omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C. con riferimento alla dichiarazione di fallimento della società ed alle ragioni che avevano dell'amministrazionedeterminato la revoca controllata. La censura assolutamente irrilevante ed incomprensibile ai fini in esame, riguardando l'opposizione alla dichiarazione di fallimento della società che evidentemente è stata proposta avanti al Tribunale e mancando qualsi asi implicito, all'impugnata riferimento, anche sentenza in esame. ricorso va pertanto integralmente Il rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in £ 10.000.000 oltre alle spese liquidate in £ 255.000 Roma, 11.12.2000 Il Consigliere est.est. Il Presidente Recent Soccebrally вожить вашита Mgo CORTE SUPONA DI CASSAZIONE Faz Depost lleria U - 9 MAR Char20 IL CANCELLIERE 200 80000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE 2009MA 2 MRGT Serie 4 16 Она песто белтами ви Registrato in data 336000 - ain.23.119. versoţe £ p. Dirig e Area Servizy PPO) (D.ssa Mari Grazia D 11 Responsabile Servizio Aut Chaziari (Dr. M. RACCION ) Cor 15