Sentenza 9 maggio 2003
Massime • 2
L'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura non già risarcitoria , bensì assistenziale in senso lato , riconducibile agli articoli 2 e 32 Cost., ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, tant'è che esso è alternativo rispetto alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la spettanza di tale indennità rientrano tra quelle previste dall'art. 442 cod. proc. civ., e quindi in riferimento ad esse trova applicazione anche l'art. 444 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 86 del D.Lgs. n. 51 del 1998, che prevede che le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria indicate dall'art. 442 sono di competenza del tribunale - in funzione di giudice del lavoro - nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.
In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, il termine per richiedere l'integrazione della somma aggiuntiva dell'indennizzo previsto in favore dei soggetti danneggiati dalla legge n. 210 del 1992, fissato dalla legge n. 238 del 1997 (istitutiva di tale indennità integrativa) al 30 settembre 1997, deve ritenersi, della legge sul punto, avente natura ordinatoria e non perentoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2003, n. 7141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7141 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2003 |
Testo completo
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