Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2001, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMA5579/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO b SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente- R.G.N. 22521/98 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO 1067/99 .. 12/27 Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Cron. Dott. Aldo Consigliere Rep. DE MATTEIS - Rel. Consigliere -- Ud. 06/02/01 Dott. Gianfranco SERVELLO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE LE RI IMMACOLATA, elettivamente domiciliata in" dal Sig. 6000 13 APR. 2001 presso lo studioper diritti L. ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, IL CANCELLIERE dell'avvocato LULANI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUERRIERI ERNESTO, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimato Rilasciata copia legale al Sig. NPDAP e sul 2° ricorso n° 01067/99 proposto da: 2001 per diritti L. ރ 647 I.N.P.D.A. P. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI 5.01 il IL CANCELLIERE -1- AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato BOVA ANTONIO, che lo rappresenta difende, giusta delega in atti;
ricorrente incidentale nonchè
contro
LE RI IMMACOLATA;
- intimato avverso la sentenza n. 2968/98 del Tribunale di BARI, depositata il 08/07/98 R.G.N. 824/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato BOVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso previa riunione, per il rigetto dei primi tre motivi, accoglimento del quarto motivo del ricorso principale ed assorbito l'incidentale. -2- 22521-98 1067-99 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al PR di Bari, depositato il 9/11/1995, ON MA AC esponeva: che aveva prestato servizio alle dipendenze dell'USL BA/P; che, cessato il rapporto di servizio, l'INADEL le aveva liquidato l'indennità premio di servizio sulla base del trattamento economico in godimento della dipendente, regolato dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente all'epoca del collocamento a riposo;
che con D.P.R. n. 38/90, entrato in vigore nel dicembre 1990, era stato recepito l'Accordo Nazionale del 6.4.1990, dotato di carattere retroattivo per il triennio 1.1.1988/31.12.1990 e che gli effetti economici derivanti avrebbero dovuto considerarsi maturati alle scadenze e agli importi previsti anche per il personale comunque cessato dal servizio;
che in data 3.9.1991 veniva diramata una circolare del ministero del Tesoro, recante la precisazione secondo cui il contenuto dell'art. 43 del citato D.P.R. trovava applicazione anche nei confronti di dipendenti la cui data di cessazione dal servizio fosse ricompresa nel periodo di vigenza contrattuale dei benefici economici derivanti dall'accordo medesimo;
che l'INADEL, pur sollecitato dalla USL competente, aveva provveduto alla riliquidazione delle somme dovute all'istante, conteggiando solo i miglioramenti economici erogati sino alla data della cessazione dal servizio, senza considerare le ulteriori aliquote di benefici economici che ella assumeva dovuti ai sensi del citato contesto legislativo e “scattanti” all 1.1.1989, 1.7.1990, 1.12.1990; che l'indennità di premio di servizio si sarebbe dovuta ricalcolare nella misura indicata nel ricorso, sicché l'istante era creditore dell'importo specificato per differenza;
3 ها che, con D.L. n 236/94, l'INADEL era stato soppresso e la gestione di sua pertinenza veniva svolta dall'INPDAP. Ciò premesso, l'istante conveniva in giudizio l'INPDAP per sentirlo condannare al pagamento della somma suindicata, con gli interessi e la rivalutazione monetaria. Si costituiva l'INPDAP, contestando il fondamento della domanda ed eccependo anzitutto la prescrizione del credito;
nel merito sosteneva che il diritto era insussistente, in quanto l'art. 43, comma 2, del citato D.P.R. prevedeva la corresponsione degli aumenti stipendiali al personale in servizio nel periodo di vigenza contrattuale e non comportava il riconoscimento di benefici economici indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio;
che l'indennità premio di servizio era commisurata alla retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi ed assoggettata a contribuzione previdenziale e non avrebbe potito, pertanto, ricomprendere emolumenti non corrisposti negli ultimi 12 mesi di rapporto, per cui non vi era stata corrispondente prestazione contributiva a favore dell'INPDAP; che una diversa interpretazione avrebbe conferito ad un atto di normazione secondaria, il D.P.R. n. 384/90, un'efficacia contrastante con quella di una fonte di legge di rilevanza primaria, l'art. 4 L. n. 152/88 ed avrebbe implicato a carico dell'INPDAP un onere economico senza che fossero stati versati i relativi oneri contributivi. Pertanto l'istituto concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. L'adito PR rigettava la domanda e, ritenuta la temerarietà della lite per essere stati erogati dall'Istituto importi superiori a quelli richiesti, condannava l'istante a rifondere all'INPDAP le spese giudiziali. Avverso detta pronuncia, proponeva appello la ON, che insisteva per l'applicazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 384/90, deducendo che i benefici economici risultanti dall'applicazione del contratto recepito nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 384/90 andavano corrisposti "integralmente"- alle scadenze e negli importi previsti- al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Sottolineava che i miglioramenti economici ben avrebbero potuto essere stati ritenuti dalle parti retroattivi al momento della cessazione dal servizio;
che lo scaglionamento riguardava solo le prestazioni periodiche (pensioni) e non le liquidazioni di fine rapporto;
che, a riprova della bontà del suo assunto, sia la precedente contrattazione che la successiva espressamente prevedevano la non retroattività del trattamento a regime per chi andava in quiescenza durante le varie fasce dei miglioramenti economici;
che la natura retroattiva dei miglioramenti di cui all'art. 43 del detto Regolamento era ben compatibile con una contribuzione figurativa sulla retribuzione spettante e non su quella corrisposta. Concludeva per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio. Resisteva al gravame l'INPDAP, il quale, deducendone l'infondatezza, ne chiedeva il rigetto con il favore delle spese. Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata 1'8.7.1998, respingeva l'appello. Avverso detta decisione ricorre per cassazione la ON con quattro motivi, Resiste l'INPDAP, che propone altresì ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.c). Violazione e falsa applicazione dell' art. 43 D.P.R. n. 384/90, con riferimento all'art. 11 Legge 8/3/68 n. 152, nonché all'art. 13 Legge 29/3/83 n. 93 e successive in materia ed alla deliberazione della U.S.L. BA/10. Avrebbe errato il Tribunale nel non considerare, sulla scorta di quanto avverrebbe in altri settori del pubblico impiego, che, se i benefici concessi dall'accordo debbono essere integralmente riconosciuti, sia pure rispettando le scadenze previste, essi devono altresì essere computati per intero anche ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione dell'indennità premio servizio, in quanto, una volta acquisito il diritto alla loro erogazione, tali miglioramenti divengono parte dello stipendio sul quale operare il calcolo di detta indennità. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.c.: violazione e falsa applicazione art. 43 D.P.R. n. 384/90 con riferimento anche alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica del 28/3/91 n. 733343.6.2.31). Con tale ultimo provvedimento la norma sarebbe stata interpretata nel senso dell'integrale spettanza dei benefici, tesi ribadita anche dal Ministero del Tesoro con circolare del 3.9.1991, n. 8/I.P. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.c.: violazione e falsa applicazione art. 43 D.P.R. n. 384/90, con riferimento agli artt. 1362 e segg. Cod. civ.), sostanzialmente riproponendo le precedenti argomentazioni, anche sulla scorta della giurisprudenza amministrativa a riguardo. Leerencia Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente censura infine insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) nonché violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.c.: violazione e falsa applicazione art. 152 disp. att. c.p.c.). Il Tribunale avrebbe omesso di motivare, malgrado la richiesta in tal senso, circa la dichiarazione di temerarietà della lite, che, secondo la ricorrente, il primo giudice avrebbe ingiustamente reso, su di essa basando la condanna al pagamento delle spese in primo grado. L'Istituto, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, propone ricorso incidentale condizionato, denunciando omesso esame ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, reiterando la propria eccezione di avvenuta prescrizione del diritto per essere decorso più di un The la quinquennio dalla data di collocamento a riposo della ricorrente- coincidente con quella di maturazione all'erogazione dell'indennità premio di servizio- ed il deposito del ricorso di primo grado. I primi tre motivi del ricorso principale possono essere congiuntamente trattati per la loro logica connessione, essendo volti a dimostrare l'asserita erroneità, sotto diversi profili, dell'affermazione che esclude la computabilità degli aumenti stipendiali contrattualmente riconosciuti, ma non percepiti per l'intervenuto pensionamento, nella base di calcolo dell'indennità premio servizio. : I motivi non sono fondati. Questa Corte ha in più occasioni affermato che: "qualora il dipendente pubblico abbia percepito, prima del collocamento a riposo, solo una 7 ه ما parte dei benefici stipendiali, previsti complessivamente, ma scaglionati nel tempo dal decreto presidenziale emanato in materia, l'indennita' premio di servizio, nella cui base di calcolo deve essere assunta la retribuzione effettivamente spettante negli ultimi dodici mesi e per la quale e' versata o dovuta la contribuzione, va determinata senza tenere conto degli aumenti retributivi cui il pensionato non ha diritto, in quanto previsti per scaglioni successivi alla suddetta messa in quiescenza. Pertanto l'art. 43 d.P.R. 28 novembre 1990 n.384 deve essere interpretato nel senso che, riguardo al personale collocato a riposo, l'inclusione degli aumenti retributivi, previsti mediante successivi scaglionamenti nel tempo dal medesimo d.P.R., nella base di calcolo dell'indennita' premio di servizio, puo' essere effettuata solamente nei confronti di quei dipendenti che siano stati posti in quiescenza nel periodo di vigenza contrattuale, ossia nel periodo di tempo successivo a quello della spettanza degli aumenti suddetti" (Cass. mn. 13222/2000, 11309/1999, 9822/1998 e 5200/1997). Nelle argomentazioni addotte dalla ricorrente non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento;
in particolare risulta inconferente il richiamo alle disposizioni interne dell'Istituto concernenti la copertura di periodi assicurativi, posto che esse riguardano periodi riscattabili in forza di norme di legge ed esulano perciò dal caso in esame. La Corte, poi, come già rilevato nelle decisioni sopra citate, non ignora l'esistenza di consolidati orientamenti del giudice amministrativo in senso favorevole alla tesi della ricorrente, orientamenti ai quali l'amministrazione si e' adeguata sul fronte dell'indennita' di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione delle pensione. Ma il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici, stabiliti con decorrenza scaglionata economicamente con riferimento ciascuno ad 8 ها una certa data, costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza dell'accordo sindacale recepito in decreto, non puo' essere condiviso per la sicura inesistenza di un'obbligazione retributiva del datore di lavoro suscettibile di essere assoggettata a contribuzione. Dalla decisione di rigetto del ricorso principale consegue l'inammissibilità per difetto d'interesse del ricorso incidentale condizionato, concernente l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'Istituto. Quanto infine al quarto motivo, la censura deve ritenersi fondata. Il Tribunale ha disatteso il motivo di appello relativo al regolamento delle spese del giudizio di primo grado, con il quale la ricorrente si doleva di essere stata condannata al pagamento delle spese stesse, contestando il giudizio di temerarietà della lite. Il collegio di merito ha dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese, affermando non esservi ragioni per condannare l'appellante al pagamento delle stesse, omettendo però di prendere in considerazione il suddetto motivo di appello (forse in ragione dell'erroneo convincimento, espresso nella narrativa dell'impugnata sentenza, che il PR non si fosse pronunciato sulle spese): ma, così decidendo, il Tribunale ha in effetti violato l'art 152 disp. d'att. c.p.c. Il giudizio circa la temerarietà della lite non può infatti che essere unico e non è quindi suscettibile di una diversa ed implicita valutazione in sede di gravame. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la questione può essere decisa nel merito. A riguardo si osserva che la mera circostanza della erogazione di somme superiori a quelle richieste in giudizio da parte dell'Istituto non è di per sé sufficiente ad integrare la temerarietà della lite, 9 هها posto che la ricorrente agiva per il riconoscimento del proprio diritto che non potive ed infatti è poi risultato contestato- nel fatto b ritenersi implicito- materiale della liquidazione. Sul punto è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., affinche' il lavoratore soccombente nel giudizio previdenziale possa essere condannato al pagamento delle spese, e' necessario il concorso sia del requisito oggettivo della manifesta infondatezza della pretesa, che si realizza quando vi sia l'evidenza palese, e l'immediata percepibilita', dell'obiettiva insussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per il conseguimento della prestazione domandata, che dell'ulteriore (necessariamente concorrente) requisito di carattere soggettivo della temerarietà, ravvisabile allorquando l'istante sia consapevole della assoluta infondatezza della sua pretesa, o, quanto meno, abbia trascurato quella pur minima diligenza che gli avrebbe consentito di rendersi conto immediatamente di tale assoluta infondatezza (Cass. nn. 202/1995, 6697/1996 e 1619/1998). E di tale ultimo elemento, ripetesi, non v'è traccia nella condotta processuale della ricorrente. L'appello va quindi accolto e va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese, attesa la natura della controversia, sia del primo grado, in riforma della decisione del PR, che su quelle di appello, nonché su quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i primi tre motivi del ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Accoglie il quarto motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di primo e secondo grado. Nulla speseper it presente fixedisio. 10 Così deciso in Roma il 6 febbraio 2001. Il Presidente Il Relatore врат билер Vincenzo Tresse IL CANCELLIERE Depositeto in Cancellerla 13 APR. 2001 A Loggi, M E R P U IL CANCELLIERE S I D , O L 3 L 0 3 1 O A 5 S B . S I T . A R D T N A , ' A A 3 L T S S L 7 E - E O P 8 D P S - I 1 I M I S 1 N N G A E E O D S G I A E G T D A E E N L O E , T S O E T A I R L T R I S L I E D G D E O R 11