Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2002, n. 7414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7414 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
ee 72338 IN NOME07414 /02 REPUBBLICA ITALIANA L TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Terremoto SEZIONE TRIBUTARIA Cechnia Maline 86 dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: uno SACCUCCI R.G.N. 20957/00 Presidente iovanni PAOLINI Consigliere Cron. 20644 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere - Rep. Ud. 28/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere ORTE SUPROMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 72338 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
VESCOVI EMANUELE;
intimato Commissione avversO la sentenza n. 329/99 della depositata iltributaria regionale di PERUGIA, 2002 11/12/99; 348 udit a la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n. 332/05/99 dell'11 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Entrate di Pe- rugia avente ad oggetto l'iscrizione а ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da LG CA per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte - ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dalla contribuente;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che LG CA, benché ritualmente intimata, non si è costituita, né ha svolto attività difensiva;
che il ricorso è stato assegnato alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.l della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio art.28; decreto-legge 30 dicembre 19851999 n. 133, n. 791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n. 449, n. 46,art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 art.10; D.P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui 3 l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n. 791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 28 gennaio 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente Bruno Saccucci lvatore PalmaMedia Utar uuuuus DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLJÉRE OT 21 MAG. 2002 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 4 Osvaldo Ascanio