Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/10/2002, n. 14752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14752 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
889 'N CL-8-11 ADDIT VITEⱭ OI LUV.TIECI ISNIS IV OLLINIC o VSSVL 'VSIAS INDO VⱭ E 'ONLLSIDERN REPUBBLICA ITALIANA IG'OTION IG VISOJPU VG ILLNESI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- Oggetto SEZ NI4752 /02 Composta dagli Ill.m. Sigg.: Dott. Vincenzo CARBONE- Primo Presidente f.f. R.G.N. 8471/00 n. 34406 Dott. Vittorio DUVA Presidente di sezione Cro Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Rep. Dott. Enrico ALTIERI Consigliere- Ud. 20/06/02 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI-Rel. Consigliere- Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Dott. Ugo VITRONE - Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEL TESORO, in del rispettivi Ministri pro-tempore,persona ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso domiciliati in GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta 1'AVVOCATURA e difende ope legis;
- ricorrenti 2002 contro 1007 D'AURIA ANGELA;
-1- intimata avverso la sentenza n. 178/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 15/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso, giurisdizione dell'A.G.O. e rinvio a sezione semplice. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel gludizio promosso nei confronti del Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro da Angela D'RI, il Tribunale di Messina con sentenza del 15 aprile 1999, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava la sig. D'RI invalida civile nella misura del 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento. Avverso questa sentenza le amministrazioni convenute in primo grado propongono ricorso per cassazione con due motivi, ciascuno dei quali è articolato in duplice censura. L'intimata for non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo contiene la denuncia di difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione all'art.360 1° comma n.1 cod.proc.civ., nonché motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria in relazione all'art.360 1° comma n.5 cod.proc.civ. La parte ricorrente, premesso che la sig.D'RI aveva inutilmente chiesto di essere sottoposta a visita medica ai fini della iscrizione nelle liste speciali di collocamento, rileva che nessun atto di iscrizione era intervenuto al momento della proposizione della domanda in sede contenziosa;
prima di tale iscrizione non esisteva alcuna posizione di diritto soggettivo azionabili davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, sussistendo 3 nella fase finalizzata all'accertamento dei requisiti di legge solo una posizione di interesse legittimo. Si sostiene poi che le controversie relative all'avviamento obbligatorio non rientrano tra quelle elencate negli artt. 409 e 442 cod.proc.civ., e che la normativa relativa al collocamento obbligatorio non ha alcuna finalità assistenziale;
con specifico riferimento all'accertamento sanitario previsto ai fini from dell'iscrizione nelle liste previste dalla legge, si deduce l'attribuzione alla pubblica amministrazione di una discrezionalità tecnica sia per la valutazione di patologie non tabellate sia per l'individuazione di una percentuale invalidante nell'ambito di fasce percentuali comprese tra un minimo ed un massimo, sia per l'ulteriore previsione di variazione in riduzione o in aumento delle percentuali in misura fissa e di quelle comprese in dette fasce. Inoltre, la percentuale di invalidità richiesta ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali di collocamento non può essere fatta valere per ottenere altri benefici economici o assistenziali. Con il secondo motivo si denunciano i vizi di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 cod.proc.civ., dell'art.4 legge n.260 del 1958, degli artt.99 e 100 cod.proc.civ. e dell'art. 2097 cod. civ., in relazione all'art. 360 primo comma n.3 cod.proc.civ., nonché motivazione omessa, insufficiente ° contraddittoria, in relazione all'art. 360 primo comma n.5 cod.proc.civ., rilevandosi che mentre le competenze della Amministrazione del Tesoro in materia di accertamento sanitario si risolvono, dal d.lgs. n.698/1994, nell'accertamento dello status invalidante nell'ambito della normativa dell'assistenza e dell'invalidità civile, le competenze riservate alla Amministrazione dell'Interno sono esclusivamente finalizzate alla erogazione di benefici economici costituiti dalla pensione di inabilità, dall'assegno di invalidità e dalla indennità di for accompagnamento. Non rientrano in questo ambito gli accertamenti sanitari finalizzati all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento;
la declaratoria di percentuale di invalidità utile per l'iscrizione nelle suddette liste si risolve nei confronti delle Amministrazioni del Tesoro e dell'Interno in un accertamento di fatto per il quale non è ammessa tutela giurisdizionale. Si rileva quindi il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni evocate in gludizio, in quanto la causa doveva essere proposta nei confronti delle amministrazioni competenti in materia. Il primo motivo, che attiene alla questione di glurisdizione, è infondato. Nel periodo in cui si svolsero i fatti di causa e fu proposta la domanda alla competente Commissione medica (ottobre 1994) la materia delle assunzioni obbligatorie era disciplinata dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, poi espressamente abrogata dall'art. 22, lett. a), 1. 12 marzo 1999 n. 68. 5 L'attuale disciplina, contenuta in quest'ultima legge, non è pertanto applicabile nel presente processo ratione temporis. A norma della legge previgente, dunque, potevano essere obbligatoriamente dalle aziende private 0 dalle assunti amministrazioni pubbliche soggetti versanti in situazioni di svantaggio e appartenenti a diverse categorie (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, ecc.), tra cui quella degli invalidi civili, ossia di coloro che per minorazione fisica avessero subito la riduzione delle capacità lavorativa in misura superiore al quarantacinque per cento (art. 5, modif. dall'art. 7 comma 1 d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Tale minorazione doveva essere accertata da una commissione medica operante nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 1. 15 ottobre 1990 n. 295, la quale funzionava non solo ai fini dell'attribuzione di pensioni, assegni 0 indennità a carico di pubbliche amministrazioni ma anche “per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati" (art. 1 cit., comma 1). La competenza delle commissioni mediche ad accertare le minorazioni fisiche, non soltanto al fini di corresponsione di prestazioni in denaro, fu confermata con la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), la quale, allo scopo di assicurare la massima autonomia possibile alla persona minorata ed il suo recupero funzionale e sociale (art. 1), previde l'integrazione delle commissioni stesse con un operatore sociale e con un esperto dei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali (art. 4). ' Ulteriore conferma venne dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (interventi correttivi in materia di finanza pubblica), il quale (comma 1, lett. b) distinse fra il procedimento di accertamento sanitario, ossia di accertamento della minorazione, e procedimento "per la concessione delle provvidenze”, ossia per il riconoscimento del diritto (estraneo alla materia qui controversa) a prestazioni assistenziali pecuniarie, ma mantenne per il primo la competenza de qua, attribuendo al prefetti la competenza per il secondo. Che questa disposizione si riferisse non solo alle prestazioni ora dette ma anche alle assunzioni obbligatorie risulta letteralmente dal suo comma 4, che riguardava le successive verifiche dello stato di invalidità e prevedeva, in caso di esito negativo, tanto la perdita dei benefici in denaro ("ratei") quanto la risoluzione di diritto del contratti di lavoro, stipulati obbligatoriamente anche con "enti o imprese private". Né rileva, ai fini che qui interessano, l'abrogazione di questo comma ad opera dell'art. 4, comma 3 nonies, d.l. 20 giugno 1996 n. 323, conv. in 1. 8 agosto 1996 n. 425 (disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica). Di "competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile" è, ancora, menzione nell'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 12 marzo 1999 n. 68. Unitariamente, infine, la categoria delle controversie "in materia di invalidità" è stata contemplata, ai fini della sua esclusione dall'ambito della glurisdizione esclusiva del giudice amministrativo relativamente ai pubblici servizi, dall'art. 33, secondo comma, lettera e) del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. Le norme esaminate dimostrano con chiarezza la sussistenza di una “competenza generale” delle commissioni mediche, non limitata, cioè, all'accertamento delle condizioni legittimanti l'erogazione delle provvidenze di cui alle leggi n. 118 del 1971 e n. 18 del 1980. Ed in effetti una siffatta competenza è evocata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 maggio 1996 n. 156. A tanto consegue che la disposizione di cui all'art. 1, comma 8, della citata legge n. 295 del 1990, espressamente attributiva al gludice ordinario delle controversie relative agli accertamenti espletati dalle commissioni mediche, deve essere interpretata nel senso della simmetrica corrispondenza dell'ambito di tale attribuzione con quello della suddetta competenza, vale dire comprendendo nel novero delle menzionate controversie anche quelle in tema di condizione invalidante fatta valere al fine del collocamento. Del resto è agevole rilevare, da un lato, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di queste Sezioni 8 unite circa la natura dell'attività delle suddette commissioni, ad esse compete una discrezionalità tecnica, non amministrativa, ossia non spetta alcun potere autoritativo a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato, tutelabile solo attraverso la giurisdizione amministrativa (cfr., da ultima, la sentenza 24 agosto 1999, n. 591); e, dall'altro lato, che una siffatta attività di mero accertamento e valutazione for puramente tecnica, svolta dalle commissioni, è ontologicamente sempre la medesima sia che serva al riconoscimento o alla negazione del diritto a pensione o ad assegno di invalidità civile, ecc., sia che si configuri come strumentale al collocamento obbligatorio ex l. n. 482 del 1968. In particolare, tale ultima considerazione, giustificata dalla descritta evoluzione del quadro normativo di riferimento, è anche conforme a specifici precedenti di queste Sezioni unite, costituiti dalle sentenze 17 dicembre 1999 n. 911 e 25 luglio 2000, n. 522, mentre inutilmente l'Amministrazione ricorrente fonda il proprio contrario assunto sul richiamo alla sentenza 3 aprile 1989 n. 1590, pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge n. 295 del 1990. Ugualmente non rileva in senso contrario il principio sancito dalla sentenza 27 maggio 1999, n. 302, la quale, pur distinguendo fra fase anteriore all'accertamento dell'invalidità e fase successiva, si limita a stabilire, coerentemente con un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, che un diritto soggettivo all'assunzione sorge in capo all'invalido, solo per effetto dell'atto di avviamento obbligatorio, laddove la questione di giurisdizione posta col ricorso in esame attiene al diverso aspetto della riconoscibilità (affermata dalle Sezioni unite con sentenze 3 agosto 2000, n. 529 e 12 luglio 2000, n. 483), nella condizione dell'invalido stesso, di un vero e proprio status, di fronte al quale gli organi amministrativi hanno solo poteri di certazione, controllabili dal giudice ordinario. f Alla stregua delle superiori considerazioni, deve concludersi osservando che, nel caso di specie, controvertendosi sulla sussistenza dell'invalidità in misura così grave da glustificare l'iscrizione della sig, D'RI nell'elenco in questione, bene il Tribunale ha ritenuto di potere decidere la causa nel merito, presupponendone la soggezione alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Esaurito, in tali sensi lo scrutino dei motivi di propria competenza, le Sezioni unite rimettono, ai sensi dell'art. 142, disp. att. cod. proc civ., l'esame delle ulteriori censure (le quali implicano la soluzione della questione circa la sussistenza o meno della legittimazione passiva del Ministero ricorrente, che è questione chiaramente subordinata a quella di giurisdizione, solo il gludice dotato di potestas judicandi potendo stabilire se in gludizio sia presente la giusta parte) alla Sezione lavoro, competente ratione materiae, ai sensi dell'art. 19 della legge 11 agosto 1973, n. 533. 10
P.Q.M.
La Corte rigetta il motivo relativo alla giurisdizione. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rinvia alla Sezione Lavoro per il prosieguo. Così deciso in Roma il 20 giugno 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Fa n M a CANCELLIERE C Govanni Giambattista Depositata in Cancelleria OTT. 2002 oggi, lì IL CANCELLIERE Giovanni Giambat T R A O C 11