Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/01/2003, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 67597 'N IEI IV AVI E TTV MON TH H VA SIDAN REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 002 12 / 0 Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri agistrat Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G. N. 3107/00 MONACI Rel. Consigliere Cron. 388 Dott. Stefano Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER MERONE Consigliere Ud. 22/05/02 Dott. Antonio RUGGIERO Consigliere C.C.Dott. Francesco ha pronunciato la seguente CORTE SU MA DI C SSAZIONE CA AFON CIVILE S ENTENZA 64597sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente da DIREZIONE REG. ENTRATE LOMBARDIA, I UFF II DD MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 2284 -1- contro elettivamente domiciliato in ROMA GRIGNANI DAVIDE, PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, difeso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA PANSIERI, giusta procura in calce;
- controricorrente avverso la sentenza n. 244/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 17/12/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/05/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO del PROCESSO Il signor NA DE, dipendente di un istituto bancario, ha impugnato l'avviso di accertamento che aveva rettificato ai fini dell'applicazione dell'imposta IRPEF il suo reddito per l'anno 1985 con riferimento agli importi versatigli dall'istituto datore di lavoro a titolo di contributo per differenza di canone d'affitto a seguito di un trasferimento. Il contribuente sosteneva che le somme avevano carattere risarcitorio e non retributivo. La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, e veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza in data 19 ottobre / 17 dicembre 1998. L'Amministrazione Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato il giorno 28 gennaio 2000, esponendo due motivi di impugnazione. Con il primo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. e dell'art.36, nn.2 e 4, del D.P.R. n.546/92, ed omessa o inadeguata motivazione su un punto decisivo in causa, con il secondo la violazione e falsa applicazione dell'art.48, primo comma, del D.P.R. n.597 del 1973, e dell'art.12 delle preleggi, nonché un diverso profilo di omessa ed inadeguata motivazione su di un punto decisivo della controversia. Resiste il contribuente con controricorso notificato il 3 maggio 2000. Su disposizione del Presidente della Corte il ricorso è stato trasmesso alla Procura Generale, che, con requisitoria scritta del 29 gennaio -- 2002 ha chiesto l'accoglimento del ricorso in camera di consiglio in quanto palesemente fondato. La difesa del resistente ha presentato, infine, memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONEmanfestamente 1. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e fondato, e merita accoglimento. Non è fondato il primo motivo di ricorso sul difetto di motivazione, che, ancorché succinto, appare insufficiente a spiegare le ragioni della decisione adottata.
2. E' fondato, invece il secondo motivo di impugnazione sul merito sostanziale della vicenda. Il merito, d'altra parte, può essere esaminato e risolto direttamente da questa Corte, non essendo necessari accertamenti particolari. Infatti gli importi corrisposti dall'istituto bancario al contribuente, in occasione di un trasferimento, a titolo di contributo per i più elevati canoni di locazione agli effetti fiscali hanno carattere retributivo e non risarcitorio e seguono la medesima sorte degli altri elementi che compongono la retribuzione. Come, infatti, già più volte rilevato da questa Corte Suprema, "in tema di imposte sui redditi, la somma corrisposta al dipendente di un istituto di credito a titolo di "contributo per differenza canone di locazione” in occasione del trasferimento, non richiesto, ad altra sede, prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997, costituisce componente del reddito tassabile, e, pertanto, deve essere assoggettata ad IRPEF per l'intero ammontare. Ed infatti, nella disposizione dell'art.48 del d.P.R. n.597 del 1993, vigente in epoca anteriore al T.U.I.R. del 1986, ed i cui contenuti sono divenuti nel corso degli anni sempre più ampi, era già enucleabile il principio della tassabilità di tutte le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle valutate dal legislatore come meritevoli di un trattamento differenziato. Né tale interpretazione del citato art.48 presta il fianco a dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art.53 Cost., sotto il profilo che le somme di cui si tratta esprimerebbero una capacità contributiva fittizia, 0 che si determinerebbe una disparità di trattamento tra reddito di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, venendo incluse nel secondo somme aventi natura risarcitoria. Le somme in questione non hanno, invero, siffatta natura, ma vengono corrisposte in attuazione di un obbligo contrattuale che prevede un particolare modo di essere della prestazione di lavoro e, conseguentemente, una diversa retribuzione." (Cass., 21 dicembre 2000, n.15048, Finanze c. Arena;
nello stesso senso, 30 ottobre 2001, n.13482; 22 settembre 2000, n.12578, Antonioli c. Finanze;
2 agosto 2000, n.10149, AM c. Finanze;
18 febbraio 2000, n.1018, Finanze c. Savio). La Corte non ha ragione di discostarsi da quest'orientamento ormai consolidato, né sono stati prospettati argomenti nuovi o diversi. Deve essere dichiarata, pertanto, la legittimità delle riprese a tassazione effettuate dall'Ufficio impositore.
3. Nel costituirsi il contribuente ha chiesto, in via subordinata, l'applicazione della nuovo normativa introdotta con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e conseguentemente la disapplicazione delle sanzioni a suo carico. Il decreto prevede, infatti, al secondo comma dell'art.6, che l'autore della violazione non sia punibile, tra l'altro, "quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della disposizione alla quale si riferiscono In via astratta, a seguito dell'entrata in vigore dello jus superveniens le sanzioni non debbono più ritenersi dovute in quanto nel caso di specie sussisteva un sufficiente margine di incertezza per giustificare la loro disapplicazione. Questo provvedimento, però, doveva essere richiesto in tempo utile. Ai sensi dell'art.30 del decreto, la nuova disciplina è entrata in vigore a partire dal primo aprile 1998. Ciò significa che se il giudizio di appello si è concluso prima di questa data di riferimento, ed il contribuente non ha chiesto in quella sede l'applicazione dello jus superveniens, è ormai decaduto dalla possibilità di farlo: non può proporre in questa fase di legittimità una domanda nuova che avrebbe potuto, e dovuto, proporre nel corso del giudizio di merito. Se invece l'udienza conclusiva del giudizio di appello è stata successivamente a questa data, soltanto con il controricorso del giudizio per cassazione il contribuente si è trovato per la prima volta nella condizione di poter richiedere i benefici derivanti dalla nuova normativa, che pertanto gli debbono essere riconosciuti in questo pronunzia.
4. Nel caso di specie l'udienza conclusiva del giudizio di appello vale a dire l'ultima occasione per il contribuente di introdurvi domande nuove - è stata tenuta il 19 ottobre 1998, e perciò dopo la data di riferimento del primo aprile 1998. L'interessato avrebbe potuto, e dovuto, chiedere fin da allora la disapplicazione delle sanzioni, e la sua richiesta in questo senso proposta solamente con il controricorso presentata nel giudizio di cassazione è tardiva e non può trovare accoglimento.
5. Conclusivamente, il ricorso dell'Amministrazione deve essere accolto, mentre la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deve essere annullata. Non occorrendo accertamenti in fatto, la Corte deve decidere nel merito, respingendo il ricorso sostanziale a suo tempo presentato dal contribuente alla Commissione di primo grado contro gli accertamenti a suo carico. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio. h N ' S I L V E V I H N S I E V G T N T I 2 Y 9 N / I 5 X / V 1 6 S 8 9
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (Gr. Alfio Rinbechiaro) (dr.Stefano Monaci) Phil IL CANCELLIERE C1 RN NC fold DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN 2003 CANCELLIERE C1 Oggi RN Casino A b чало