CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2026, n. 18624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18624 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12296/2023 R.G. proposto da: "Casa Di Cura Prof.dott. Luigi Cobellis" S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato Romano Vaccarella unitamente all’avvocato Marco De Felice;
-ricorrente- contro Azienda Sanitaria Locale SA in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora, Gennaro Galietta;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 18624 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 08/06/2026 2 avverso la sentenza della Corte d'Appello di SA n. 22/2023 depositata il 12/01/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dalla Consigliera EL HI. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO PE, che ha concluso per a seguito di intervento unitario per tutti i ricorsi a ruolo, si riporta alle conclusioni scritte depositate chiedendo il rigetto di tutti e sette i ricorsi. Uditi per il ricorrente gli Avv. Marco De Felice e Romano Vaccarella e per il controricorrente l'Avv. Gennaro Galietta. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto ingiuntivo n. 2970/2015, il Tribunale di SA ingiungeva alla ALS SA il pagamento di Euro 2.815.772,30, oltre interessi moratori, in favore della ricorrente Casa di Cura Prof. Dott. Luigi Cobellis s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “Casa di Cura”), a titolo di differenza del corrispettivo delle prestazioni inerenti l’anno 2014 eseguite dalla Casa di Cura, la quale dichiarava di aver già detratto gli importi per somme esigibili in precedenza ed oggetto di pagamento e/o separata e pregressa azione giudiziale. A fondamento della domanda, la Casa di Cura deduceva che tale credito atteneva alla remunerazione di una parte delle prestazioni da essa svolte nell’anno 2014, inerente i volumi prestazionali (i.e., 40 posti letto per acuti) dismessi dalla Casa di Cura MA NO s.r.l. di Battipaglia ed attribuiti alla esponente a seguito di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL SA. Tale 3 delibera prevedeva espressamente che l’adozione del provvedimento era dettata dalla esclusiva necessità di conservare il fabbisogno di posti letto del comparto privato della provincia di SA e di conservare i livelli occupazionali. Ed infatti, in conseguenza della aggiudicazione, la Casa di Cura avrebbe altresì assunto l’obbligo di provvedere al totale assorbimento, con contratto a tempo indeterminato, di 30 unità di personale che risultavano occupate presso la Casa di Cura MA NO al 18.02.2011. 1.1. L’SL SA proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Casa di Cura, eccependo: a) il difetto di giurisdizione del giudice adito;
b) l’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; c) l’inesistenza/nullità del contratto;
d) l’infondatezza della pretesa. L’opponente sosteneva che le fatture azionate dalla Casa di Cura riguardavano somme ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate nel tetto di spesa che era stato fissato per l’anno 2014 con il contratto del 15.12.2014; eccepiva, quindi, la inesistenza di un ulteriore contratto che la Casa di Cura asseriva essere intervenuto tra le parti e che individuava - segnatamente - nel verbale di aggiudicazione del 2011, reputato contratto “ulteriore” a quello concluso in data 15.12.2014. Evidenziava, inoltre, che l’ingiunzione di pagamento rappresentava un “tentativo spregiudicato” per ottenere la consistente somma di Euro 2.815.772,30 alla quale la Casa di cura non avrebbe avuto diritto;
assumeva che tale somma rappresentava il superamento del tetto di spesa relativo all’anno 2014, fissato in Euro 9.629.630,00, in cui era già inglobato il tetto supplementare di Euro 529.880,00, assegnato dalla Regione Campania alla Casa di Cura Cobellis per i volumi prestazionali della Clinica NO (con DCA n. 66/2012 e successivo Decreto Regionale n. 144/2014). 1.2. Il Tribunale di SA, con sentenza n. 3324/2018, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto opposto;
di poi, 4 condannava la Casa di Cura alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opponente. 2. La Corte d’appello di SA, con sentenza n. 22/2023, rigettava il gravame interposto dalla Casa di Cura, condannandola al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Ritenevano i giudici d’appello che il verbale di aggiudicazione non potesse considerarsi come contratto concluso tra l’SL SA e la Casa di Cura Cobellis, e che il budget di riferimento per l’anno 2014 era determinato unicamente dal contratto intervenuto inter partes stipulato in data 15.12.2014. 3. Per la cassazione della sentenza la Casa di Cura Cobellis s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a due motivi. 3.1. L’SL SA ha resistito con controricorso. 3.2. All’esito della trattazione fissata in adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria n. 10213 del 17/04/2025, è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, perché fosse trattata in pubblica udienza, in relazione alle questioni di diritto poste con il ricorso. 3.3. La trattazione veniva rifissata nella pubblica udienza del 13/11/2025, in vista della quale le parti depositavano memorie ed il P.G. conclusioni scritte. In sede di udienza, all’esito della preliminare discussione sollecitata dal Presidente del Collegio sia sulla segnalazione fatta nella sua memoria dalla parte resistente della pendenza avanti alla Prima Sezione Civile di altri quattro ricorsi fra le stesse parti sulla medesima vicenda, sia sulla pregressa richiesta di rinvio fatta dalla parte ricorrente adducendo la pendenza di altro ricorso sempre sula stesa vicenda, il Collegio, con ordinanza interlocutoria letta in udienza, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in una stessa udienza unitamente ai ricorsi pendenti davanti alla Prima Sezione Civile in quanto di competenza tabellare della Terza Sezione. 5 Di detti ricorsi veniva richiesta successivamente la trasmissione alla Sezione. All’esito della trasmissione veniva fissata l’odierna pubblica udienza. 3.4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, riportandosi a quelle precedentemente espresse dall’ufficio, mentre le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza, nonché conseguente violazione e falsa applicazione - ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - dell’art. 2697 c.c. La Casa di Cura lamenta che la Corte d’appello, incorrendo in quello che viene definito dalla ricorrente un «manifesto errore di natura processuale», ha affermato che «la somma di € 2.815.772,30 è stata richiesta in via monitoria in aggiunta e, quindi, indipendentemente dal limite massimo di prestazioni erogabili contrattualmente fissato». Sostiene, di contro, di aver formulato la sua domanda, nel ricorso monitorio, per un credito di Euro 2.815.772,30, non imputandolo ad un extra-tetto di spesa rispetto al budget assegnato col contratto sottoscritto in data 15.12.2014. Osserva che è stata l’SL SA a dedurre, nell’atto di opposizione, che tale somma, di Euro 2.815.772,30, non rientrasse nel budget pattuito per l’anno 2014 come da contratto del 15.12.2014. A tal riguardo, la stessa SL sosteneva di aver già pagato quanto dovuto nel rispetto del detto budget, già comprensivo dei corrispettivi afferenti i volumi prestazionali della Clinica NO, assorbiti dalla Casa di Cura Cobellis sin dal 2011. La ricorrente sostiene, pertanto, che era onere dell’SL SA fornire la prova del fatto estintivo, ex art. 2697 c.c., circa l’avvenuto pagamento di quanto essa era tenuta a corrispondere nei limiti del budget, e che - 6 conseguentemente - la somma richiesta dalla Casa di Cura esorbitasse detto budget. Parte ricorrente, ritenendo che la documentazione non inerisse a somme extra-budget, ma a somme autorizzate, asserisce che la Corte d’appello, stante la pacifica esecuzione delle prestazioni da parte della Casa di Cura, avrebbe dovuto accogliere il suo motivo di violazione dell’art. 2697 c.c. Assume, in proposito, che la Corte d’appello avrebbe invece degradato il motivo d’appello proposto dall’odierna ricorrente ad eccezione, ritenendo che la Casa di Cura non avesse fornito prova della sussistenza di un ulteriore titolo contrattuale, quale fonte del diritto alla percezione delle ulteriori somme che la stessa Corte territoriale ritiene essere in aggiunta e, quindi, oltre il limite massimo di prestazioni erogabili contrattualmente fissato. 4.1. Il motivo – quanto alla violazione di norma del procedimento ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. – è anzitutto inammissibile, in quanto omette di indicare quale sarebbe la norma del procedimento che sarebbe violata. Qualora, poi, il motivo intendesse, dato l’uso dell’espressione “nullità della sentenza”, evocare una nullità di essa “intrinseca”, l’inammissibilità sussisterebbe lo stesso, perché si omette di indicare da quale norma deriverebbe. Il Collegio, peraltro, rileva che, ove poi il riferimento alla “nullità”, con l’esercizio di un’opera di supplenza, espressione della funzione della Corte, si dovesse leggere come deduttivo della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. per “mancanza della motivazione” (sotto i versanti dell’apparenza, della contraddittorietà o inesistenza, per come ricostruiti dalle note sentenze delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014), si dovrebbe rilevare che la pretesa nullità viene argomentata sulla base di elementi aliunde rispetto alla motivazione, qual è il preteso tenore del ricorso monitorio, e non sulla sola base della motivazione stessa. 7 Dunque, il motivo sotto tale aspetto, pur apprezzato nei detti termini, sarebbe privo di fondamento. Se, sempre nell’esercizio del potere di questa Corte si ricercasse la pretesa norma del procedimento violata, essa – tenuto conto che in sostanza dovrebbe individuarsi, secondo la prospettazione svolta nella illustrazione del motivo, nel ricorso per decreto ingiuntivo – sarebbe l’art. 125 c.p.c., richiamato dall’art. 638 c.p.c. Senonché, il motivo, pur finalmente apprezzato in tal senso, risulta nella sua illustrazione del tutto assertorio, giacché omette di spiegare come e perché il tenore del ricorso, con le sue espressioni, dovrebbe evidenziare che - di contro a quanto ritenuto dalla corte salernitana - la domanda non era stata richiesta in aggiunta e, quindi, indipendentemente dal limite massimo di prestazioni erogabili contrattualmente fissato. Nell’illustrazione si fa un rinvio al tenore del decreto e si dice che venne allegato il contratto del 26.6.2012, ma ci si astiene completamente dallo spiegare con riferimenti al tenore del decreto l’assunto, sicché dovrebbe, supplendo ad un onere della ricorrente, essere questa Corte a ricercare cosa nel ricorso giustificherebbe l’assunto. Il motivo – pur così apprezzato - è inammissibile per tali ragioni. La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è automaticamente assorbita (e priva di fondamento), in quanto dipendente da quella ex n. 4 dell’art. 360 c.p.c. Peraltro, se si procede alla lettura del ricorso monitorio, vi si coglie (seconda proposizione dopo il “premesso”, alla prima pagina) un anodino riferimento ad una debenza “a titolo di differenza del corrispettivo delle prestazioni inerenti l’anno 2014”, che non evoca certo il contratto del 15.12.2014, ma, di seguito, le ulteriori allegazioni descrivono la fattispecie costitutiva del credito indicando non il contratto, ma la vicenda oggetto di lite relativo all’assorbimento dei posti letto. 8 Sicché, l’esegesi della domanda monitoria fatta dalla corte salernitana appare più che corretta. La censura consequenziale di violazione dell’art. 2697 c.c. risulterebbe allora priva di base. 5. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923, dell’art.
8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992, nonché dell’art. 1325 c.c. La Casa di Cura, in disparte la censura svolta con il primo mezzo, sostiene di avere comunque diritto al pagamento dell’asserito corrispettivo in ragione dell’esistenza di un secondo accordo contrattuale, diverso e ulteriore rispetto a quello stipulato in data 15.12.2014, rinvenibile - segnatamente - nel verbale di aggiudicazione redatto all’esito della gara esperita nell’anno 2011, a norma dell’art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440 del 1923, afferente l’assorbimento dei volumi prestazionali dismessi dalla Casa di Cura MA NO. Asserisce, in proposito, che, a prescindere dal tetto di spesa massimo stabilito col contratto del 15.12.2014, il richiamato verbale di aggiudicazione prevedeva, unitamente ai volumi prestazionali, anche il trasferimento del tetto di spesa della Casa di Cura MA NO. Sostiene che il verbale di aggiudicazione, equiparabile al contratto giusta l’art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923, soddisfa tutti i requisiti essenziali di cui all’art. 1325 c.c., poiché puntualmente individua le prestazioni che la Casa di Cura avrebbe reso e la remunerazione delle stesse. Censura, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello non avrebbe valutato se il verbale di aggiudicazione - quale contratto - possedesse tutti i requisiti di validità ex art. 1325 c.c. Per converso, i giudici d’appello si sarebbero limitati ad affermare la necessità di un ulteriore contratto annuale per la fissazione del tetto di spesa ex art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992. La Corte salernitana avrebbe così 9 violato la citata norma che - secondo la ricorrente - non prevede affatto la necessità della stipula di un contratto annuale. Ritiene che il verbale di aggiudicazione costituisce un contratto di durata, perfettamente valido ed efficace per entrambe le parti, e idoneo a vincolare la P.A. all’erogazione del budget olim assegnato alla Casa di Cura NO. Ritiene, perciò, profondamente erronea l’affermazione secondo cui il verbale di aggiudicazione del bando di gara costituirebbe atto negoziale che obbliga la sola Casa di Cura Cobellis a rendere le prestazioni e non anche la P.A. a retribuire tali prestazioni, ivi rilevando un’aperta e manifesta violazione dell’art.
8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, il quale non prevede affatto la stipula di contratti annuali, bensì la stipula di contratti che rispettino i requisiti di cui al comma 2, che - ad avviso della ricorrente - sono tutti posseduti dal verbale di aggiudicazione. 5.1. Il secondo motivo è infondato. Preliminarmente, giova prendere le mosse dal contenuto del ricorso monitorio proposto dalla Casa di Cura Cobellis, che chiedeva la condanna dell’SL SA al pagamento della differenza tra le prestazioni (tutte) eseguite nell’anno 2014 comprensive dei volumi prestazionali assorbiti nel 2011 dai posti dismessi dalla Casa di Cura MA NO - e il tetto di spesa fissato con il contratto ex art.
8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 del 15.12.2014. Nella prospettazione della Casa di Cura - come risulta a pagg.
2-3 del ricorso per cassazione - tale differenza riguardava i posti letto dismessi dalla Casa MA NO e inglobati nel suo organico in forza del verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL SA. Da qui discende la questione relativa alla equiparazione - ex art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440 del 1923 - del verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL 10 SA al “contratto” contemplato dall’art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, avente ad oggetto “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”, nonché “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d”. 5.2. Orbene, la questione posta dal ricorso va esaminata sotto un duplice profilo: uno generale, relativo alla qualifica di “contratto pubblico”; l’altro particolare, relativo alla specifica disciplina in tema di accreditamento delle strutture private al Servizio Sanitario Nazionale. 5.3. Quanto al primo profilo, è appena il caso di osservare che, come questa Corte ha di recente precisato, con la Sentenza n. 9499 del 06/04/2023, il campo di applicazione oggettiva dell’art. 16 del R.D. n. 2440/1923 (Legge di contabilità generale dello Stato), specialmente per la regola di cui al comma 4 sulla equivalenza del processo verbale di aggiudicazione definitiva al contratto, è circoscritto ai soli contratti (che la norma qualifica come “aste pubbliche” e “licitazioni private”, come agli artt. 353 ss. c.p.) stipulati in precedenza all’entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici del 2006). Tale disciplina, pertanto, concorre ad integrare il regime anteriore al Codice dei contratti pubblici del 2006 (negli stessi termini v. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 14555 del 13/07/2015; di recente, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23059 del 11/08/2025, in motivazione). Per converso, superando la previsione di cui all’art. 16, comma 4, cit., il sistema delineato dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 (ratione temporis applicabile) ha escluso in radice, e in modo 11 incondizionato, che con la stessa (e sola) aggiudicazione possa ritenersi concluso un contratto tra P.A. e privato secondo lo schema ordinario di conclusione del contratto di cui all’art. 1326 c.c., e ciò sia in tema di appalti pubblici (art. 11, commi 7-9) sia in tema di concessioni di servizi (art. 30). Tale principio è stato poi reiterato anche dall’art. 32, commi 6-8, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) e dagli artt. 17, comma 6, e 18 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici del 2023). Alla luce di tali premesse generali, risulta destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente, che prospetta l’applicazione di una norma ratione temporis inapplicabile (i.e., l’art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440/1923) al verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera del 2011. 5.4. Venendo al secondo profilo, in disparte il precedente rilievo di carattere generale, va comunque rilevato che il meccanismo di accreditamento e di individuazione del volume di prestazioni che le strutture private accreditate presenti nell’ambito territoriale della unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, nonché il meccanismo di assegnazione del relativo budget, sono soggetti a regole specifiche, che costituiscono uno ius singulare. Mette infatti conto osservare, in proposito, come questa Corte ha di recente ribadito con l’Ordinanza n. 16686 del 22/06/2025 (resa in causa tra le stesse parti: Casa di Cura Cobellis s.r.l. e SL SA), che il diritto dell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazioni rese dipende dalla sussistenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie (art.
8-ter), di un provvedimento di accreditamento istituzionale (art.
8-quater) e dall’esistenza di un contratto, concluso ai sensi dell’art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Rispetto ad esso, i provvedimenti di cui agli artt.
8-ter e 8- quater del detto decreto, pur ponendosi all’esterno del contratto (in 12 quanto oggetto di separati atti della PA), sono qualificabili come elementi costitutivi (c.d. “regola delle tre A”) del diritto alla percezione dei corrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordo negoziale, è, dunque, rinvenibile nella stessa legge (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16240 del 17/06/2025). In tal senso, viene quindi confermata la necessità, a valle, di un accordo contrattuale tra amministrazione sanitaria e soggetto privato accreditato (qual è, nella specie, la Casa di Cura Cobellis). Ciò in quanto le strutture private, pur prestando un servizio pubblico del tutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad erogare le prestazioni sanitarie richieste nell’ambito del S.S.N. nei soli limiti stabiliti negozialmente. In particolare, l’art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 sancisce espressamente, al comma 2, che «la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi […] stipulano contratti con quelle private [i.e., le strutture private] […], che indicano: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza […]; c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); […] e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d) […]». 13 E il comma 2-quinquies prevede che «in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’art.
8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale interessati è sospeso». Pertanto, tale norma - nella parte in cui allude alla stipula degli accordi contrattuali, intesa come finalità (comma 1), nonché alla stipulazione di contratti con le strutture private (comma 2) - si riferisce, invariabilmente, a un contratto individuato nella sua specificità funzionale e autonomia strutturale. 5.5. Ne discende che, nella fattispecie in esame, il “contratto” di cui all’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 va inteso, invariabilmente, quale “aliud et posterius” rispetto al mero verbale di aggiudicazione dell’Offerta. Trova quindi conferma l’indirizzo giurisprudenziale per cui nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e, soprattutto, al di fuori di singoli specifici rapporti contrattuali “stricto sensu” intesi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del 25/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015; Sez. 1, Ordinanza n. 8753 del 03/04/2024). Sicché, dal menzionato verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica si distingue (per oggetto e funzione) il contratto ex art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992, che attiene all’attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio. Tale “budget” - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - è stanziato e rideterminato su base annuale, stante la previsione di cui all’art. 32, comma 8, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la 14 stabilizzazione della finanza pubblica), a mente del quale «le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 […] individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha enunciato il principio di diritto ai sensi del quale «in materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all’art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell’anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l’anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli» (cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 16221 del 17/06/2025). Tale principio - cui il Collegio intende assicurare continuità - non ha escluso la necessità di un contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Per converso, la Corte ha confermato la validità del contratto - respingendo espressamente la tesi opposta della nullità - anche quando esso sia stato stipulato (come difatti avviene nella prassi) nell’anno successivo a quello di esecuzione delle prestazioni, trattandosi di contratti imposti dalla legge. 15 5.6. In definitiva, ferma la impossibilità di qualificare in termini di “contratto” ex art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992 il verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL SA, va perciò osservato che: (-) la fattispecie complessa di cui agli artt.
8-ter ss. del d.lgs. 502/1992 (c.d. “regola delle tre A”) implica che il diritto della struttura privata accreditata presso il S.S.N. al rimborso delle prestazioni annualmente eseguite discende dalla legge;
(-) tale diritto va però riferito, in relazione al “quantum”, alle prestazioni e al “budget” annuale di riferimento individuato in un contratto “ad hoc” concluso esclusivamente nelle forme di cui all’art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992. In definitiva, nella materia in esame il contratto costituisce unica fonte di diritti e obblighi tra (Regione,) SL e struttura privata accreditata. Ne consegue che, in relazione all’adempimento da parte della struttura privata accreditata di ulteriori prestazioni (extra-budget) - la cui rigorosa prova, in relazione al loro essere effettivamente “ulteriori” rispetto a quelle contrattualmente fissate, grava sulla stessa struttura - quest’ultima può prospettare unicamente un indebito arricchimento, attivando il rimedio di cui all’art. 2041 c.c., se ne ricorrono le condizioni ed entro il termine di prescrizione della detta azione, che decorre - nella specie - dal momento in cui si è verificato il depauperamento. A tal riguardo, infatti, questa Corte - ritenendo configurabile, nella detta ipotesi, un indebito arricchimento derivante dall’erogazione di prestazioni sanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la P.A. - ha precisato che l’arricchimento dell’SL è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei “ticket” sanitari pagati dai pazienti (in tal senso, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24785 del 08/09/2025). 16 Ciò, in ogni caso, non consente di ravvisare un contratto nel verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL SA, dovendosi altresì ribadire che il tetto di spesa è soggetto ad annuale rideterminazione e non è giammai prefissato in una predefinita somma cristallizzata e immutabile, che rimanga identica a se stessa per ogni annualità, anche in relazione ad una sola parte delle prestazioni erogate. 5.7. Venendo, dunque, al caso di specie, correttamente la Corte salernitana ha ritenuto che l’unico contratto esistente cui fare riferimento, anche in relazione al tetto di spesa in esso previsto, fosse - per l’annualità 2014 - quello del 15.12.2014, non potendosi ravvisare un contratto nel verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL SA. 5.7.1. Nel dettaglio, la Corte territoriale, dichiarando di aderire alla giurisprudenza di questa Corte “in subiecta materia” (viene citato, in proposito, il precedente di Cass. n. 17588/2018), ha affermato che «l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, infatti, la conclusione di accordi contrattuali, in mancanza dei quali l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e, conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell’ambito di esso ha l’onere non solo di conseguire l’accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei suddetti accordi contrattuali, al fine dell’esatta individuazione delle prestazioni erogabili» (a pag. 8 della sentenza impugnata). Di poi, i giudici d’appello hanno correttamente concluso che «in tale ottica non può, quindi, equipararsi il verbale di aggiudicazione del bando e l’attuazione di quanto in esso indicato al contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, D.lgs. 502/1992, come invocato da parte appellante» (ibid.), rilevando che «al di fuori del contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, 17 D.lgs. 502/1992, non può ipotizzarsi alcun atto o procedura equipollente» (a pag. 9 della sentenza impugnata). Di lì, hanno, perciò, ritenuto che «correttamente il Tribunale ha ritenuto che le prestazioni di cui si richiede la remunerazione per €. 2.815.772,30, ove non ricomprese nel contratto del 15.12.2014, prevedente la fissazione del tetto di spesa per €. 9.629.630,00, fossero prive di valido accordo contrattuale e, quindi, ugualmente non remunerabili» (ibid.). 5.7.2. Per altro verso, è bensì vero che - come rileva parte ricorrente - la Corte d’appello ha discorso di “fonte negoziale” allorché ha rilevato (a pag. 10) che «anche la procedura di aggiudicazione del bando di gara, quale valida fonte negoziale riguardo al solo assorbimento dei 40 posti letto e dei dipendenti, non può esimere la Struttura dalla stipula annuale dell’accordo contrattuale». Ciò nonostante, dalla complessiva lettura della motivazione della sentenza impugnata si rileva che la Corte salernitana, nel citato passo, intendesse affermare che gli atti della procedura di aggiudicazione obbligassero la P.A. a concludere, a valle della fase ad evidenza pubblica, i contratti di cui all’art.
8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, i quali non possono in alcun modo identificarsi nella stessa aggiudicazione. In quest’ottica, risulta parimenti privo di fondamento il rilievo esposto dalla ricorrente, secondo il quale il bando di gara è atto che vincola definitivamente non soltanto l’offerente, ma anche l’Amministrazione. Invero, sovviene, a tal proposito, una copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale sostiene che la “lex specialis” di una procedura pubblica costituisce un vincolo da cui l’amministrazione non può sottrarsi: in particolare, per effetto del rigoroso principio formale che la assiste, a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost., le prescrizioni ivi stabilite impegnano non solo i privati interessati, ma, ancora prima, la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle, neppure quando alcune di 18 queste regole risultino inopportune o incongrue o comunque superate, fatta salva naturalmente, in tale ultimo caso, la possibilità di procedere all’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela (in tal senso, ex ceteris, Cons. Stato, Sentenza n. 1604 del 05/03/2020; Cons. Stato, Sentenza n. 7257 del 23/11/2020; Cons. Stato, Sentenza n. 579 del 17/01/2023; da ultimo, Cons. Stato, Sentenza n. 7570 del 13/09/2024). Secondo tale giurisprudenza, in effetti, il bando vincola la P.A. in guisa di “autovincolo”, e cioè nel senso di limitare la discrezionalità della stessa P.A. al contenuto del bando, che costituisce la “lex specialis” della procedura di gara. Ciò, tuttavia, e in ogni caso, non equivale ad affermare che lo stesso bando costituisca fonte di un rapporto obbligatorio tra ente concedente (secondo la terminologia propria delle concessioni) e privato;
rapporto che sorgerà, sul piano civilistico, soltanto al momento della stipula di un contratto tra la prima e l’aggiudicatario. 6. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200.00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato 19 pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026. Il Consigliere Estensore EL HI Il Presidente AE AN TO FR
-ricorrente- contro Azienda Sanitaria Locale SA in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora, Gennaro Galietta;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 18624 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 08/06/2026 2 avverso la sentenza della Corte d'Appello di SA n. 22/2023 depositata il 12/01/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dalla Consigliera EL HI. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RO PE, che ha concluso per a seguito di intervento unitario per tutti i ricorsi a ruolo, si riporta alle conclusioni scritte depositate chiedendo il rigetto di tutti e sette i ricorsi. Uditi per il ricorrente gli Avv. Marco De Felice e Romano Vaccarella e per il controricorrente l'Avv. Gennaro Galietta. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto ingiuntivo n. 2970/2015, il Tribunale di SA ingiungeva alla ALS SA il pagamento di Euro 2.815.772,30, oltre interessi moratori, in favore della ricorrente Casa di Cura Prof. Dott. Luigi Cobellis s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “Casa di Cura”), a titolo di differenza del corrispettivo delle prestazioni inerenti l’anno 2014 eseguite dalla Casa di Cura, la quale dichiarava di aver già detratto gli importi per somme esigibili in precedenza ed oggetto di pagamento e/o separata e pregressa azione giudiziale. A fondamento della domanda, la Casa di Cura deduceva che tale credito atteneva alla remunerazione di una parte delle prestazioni da essa svolte nell’anno 2014, inerente i volumi prestazionali (i.e., 40 posti letto per acuti) dismessi dalla Casa di Cura MA NO s.r.l. di Battipaglia ed attribuiti alla esponente a seguito di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL SA. Tale 3 delibera prevedeva espressamente che l’adozione del provvedimento era dettata dalla esclusiva necessità di conservare il fabbisogno di posti letto del comparto privato della provincia di SA e di conservare i livelli occupazionali. Ed infatti, in conseguenza della aggiudicazione, la Casa di Cura avrebbe altresì assunto l’obbligo di provvedere al totale assorbimento, con contratto a tempo indeterminato, di 30 unità di personale che risultavano occupate presso la Casa di Cura MA NO al 18.02.2011. 1.1. L’SL SA proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Casa di Cura, eccependo: a) il difetto di giurisdizione del giudice adito;
b) l’insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.; c) l’inesistenza/nullità del contratto;
d) l’infondatezza della pretesa. L’opponente sosteneva che le fatture azionate dalla Casa di Cura riguardavano somme ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate nel tetto di spesa che era stato fissato per l’anno 2014 con il contratto del 15.12.2014; eccepiva, quindi, la inesistenza di un ulteriore contratto che la Casa di Cura asseriva essere intervenuto tra le parti e che individuava - segnatamente - nel verbale di aggiudicazione del 2011, reputato contratto “ulteriore” a quello concluso in data 15.12.2014. Evidenziava, inoltre, che l’ingiunzione di pagamento rappresentava un “tentativo spregiudicato” per ottenere la consistente somma di Euro 2.815.772,30 alla quale la Casa di cura non avrebbe avuto diritto;
assumeva che tale somma rappresentava il superamento del tetto di spesa relativo all’anno 2014, fissato in Euro 9.629.630,00, in cui era già inglobato il tetto supplementare di Euro 529.880,00, assegnato dalla Regione Campania alla Casa di Cura Cobellis per i volumi prestazionali della Clinica NO (con DCA n. 66/2012 e successivo Decreto Regionale n. 144/2014). 1.2. Il Tribunale di SA, con sentenza n. 3324/2018, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto opposto;
di poi, 4 condannava la Casa di Cura alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opponente. 2. La Corte d’appello di SA, con sentenza n. 22/2023, rigettava il gravame interposto dalla Casa di Cura, condannandola al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Ritenevano i giudici d’appello che il verbale di aggiudicazione non potesse considerarsi come contratto concluso tra l’SL SA e la Casa di Cura Cobellis, e che il budget di riferimento per l’anno 2014 era determinato unicamente dal contratto intervenuto inter partes stipulato in data 15.12.2014. 3. Per la cassazione della sentenza la Casa di Cura Cobellis s.r.l. ha proposto ricorso, affidato a due motivi. 3.1. L’SL SA ha resistito con controricorso. 3.2. All’esito della trattazione fissata in adunanza camerale, con ordinanza interlocutoria n. 10213 del 17/04/2025, è stato disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, perché fosse trattata in pubblica udienza, in relazione alle questioni di diritto poste con il ricorso. 3.3. La trattazione veniva rifissata nella pubblica udienza del 13/11/2025, in vista della quale le parti depositavano memorie ed il P.G. conclusioni scritte. In sede di udienza, all’esito della preliminare discussione sollecitata dal Presidente del Collegio sia sulla segnalazione fatta nella sua memoria dalla parte resistente della pendenza avanti alla Prima Sezione Civile di altri quattro ricorsi fra le stesse parti sulla medesima vicenda, sia sulla pregressa richiesta di rinvio fatta dalla parte ricorrente adducendo la pendenza di altro ricorso sempre sula stesa vicenda, il Collegio, con ordinanza interlocutoria letta in udienza, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in una stessa udienza unitamente ai ricorsi pendenti davanti alla Prima Sezione Civile in quanto di competenza tabellare della Terza Sezione. 5 Di detti ricorsi veniva richiesta successivamente la trasmissione alla Sezione. All’esito della trasmissione veniva fissata l’odierna pubblica udienza. 3.4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, riportandosi a quelle precedentemente espresse dall’ufficio, mentre le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza, nonché conseguente violazione e falsa applicazione - ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - dell’art. 2697 c.c. La Casa di Cura lamenta che la Corte d’appello, incorrendo in quello che viene definito dalla ricorrente un «manifesto errore di natura processuale», ha affermato che «la somma di € 2.815.772,30 è stata richiesta in via monitoria in aggiunta e, quindi, indipendentemente dal limite massimo di prestazioni erogabili contrattualmente fissato». Sostiene, di contro, di aver formulato la sua domanda, nel ricorso monitorio, per un credito di Euro 2.815.772,30, non imputandolo ad un extra-tetto di spesa rispetto al budget assegnato col contratto sottoscritto in data 15.12.2014. Osserva che è stata l’SL SA a dedurre, nell’atto di opposizione, che tale somma, di Euro 2.815.772,30, non rientrasse nel budget pattuito per l’anno 2014 come da contratto del 15.12.2014. A tal riguardo, la stessa SL sosteneva di aver già pagato quanto dovuto nel rispetto del detto budget, già comprensivo dei corrispettivi afferenti i volumi prestazionali della Clinica NO, assorbiti dalla Casa di Cura Cobellis sin dal 2011. La ricorrente sostiene, pertanto, che era onere dell’SL SA fornire la prova del fatto estintivo, ex art. 2697 c.c., circa l’avvenuto pagamento di quanto essa era tenuta a corrispondere nei limiti del budget, e che - 6 conseguentemente - la somma richiesta dalla Casa di Cura esorbitasse detto budget. Parte ricorrente, ritenendo che la documentazione non inerisse a somme extra-budget, ma a somme autorizzate, asserisce che la Corte d’appello, stante la pacifica esecuzione delle prestazioni da parte della Casa di Cura, avrebbe dovuto accogliere il suo motivo di violazione dell’art. 2697 c.c. Assume, in proposito, che la Corte d’appello avrebbe invece degradato il motivo d’appello proposto dall’odierna ricorrente ad eccezione, ritenendo che la Casa di Cura non avesse fornito prova della sussistenza di un ulteriore titolo contrattuale, quale fonte del diritto alla percezione delle ulteriori somme che la stessa Corte territoriale ritiene essere in aggiunta e, quindi, oltre il limite massimo di prestazioni erogabili contrattualmente fissato. 4.1. Il motivo – quanto alla violazione di norma del procedimento ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. – è anzitutto inammissibile, in quanto omette di indicare quale sarebbe la norma del procedimento che sarebbe violata. Qualora, poi, il motivo intendesse, dato l’uso dell’espressione “nullità della sentenza”, evocare una nullità di essa “intrinseca”, l’inammissibilità sussisterebbe lo stesso, perché si omette di indicare da quale norma deriverebbe. Il Collegio, peraltro, rileva che, ove poi il riferimento alla “nullità”, con l’esercizio di un’opera di supplenza, espressione della funzione della Corte, si dovesse leggere come deduttivo della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. per “mancanza della motivazione” (sotto i versanti dell’apparenza, della contraddittorietà o inesistenza, per come ricostruiti dalle note sentenze delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014), si dovrebbe rilevare che la pretesa nullità viene argomentata sulla base di elementi aliunde rispetto alla motivazione, qual è il preteso tenore del ricorso monitorio, e non sulla sola base della motivazione stessa. 7 Dunque, il motivo sotto tale aspetto, pur apprezzato nei detti termini, sarebbe privo di fondamento. Se, sempre nell’esercizio del potere di questa Corte si ricercasse la pretesa norma del procedimento violata, essa – tenuto conto che in sostanza dovrebbe individuarsi, secondo la prospettazione svolta nella illustrazione del motivo, nel ricorso per decreto ingiuntivo – sarebbe l’art. 125 c.p.c., richiamato dall’art. 638 c.p.c. Senonché, il motivo, pur finalmente apprezzato in tal senso, risulta nella sua illustrazione del tutto assertorio, giacché omette di spiegare come e perché il tenore del ricorso, con le sue espressioni, dovrebbe evidenziare che - di contro a quanto ritenuto dalla corte salernitana - la domanda non era stata richiesta in aggiunta e, quindi, indipendentemente dal limite massimo di prestazioni erogabili contrattualmente fissato. Nell’illustrazione si fa un rinvio al tenore del decreto e si dice che venne allegato il contratto del 26.6.2012, ma ci si astiene completamente dallo spiegare con riferimenti al tenore del decreto l’assunto, sicché dovrebbe, supplendo ad un onere della ricorrente, essere questa Corte a ricercare cosa nel ricorso giustificherebbe l’assunto. Il motivo – pur così apprezzato - è inammissibile per tali ragioni. La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è automaticamente assorbita (e priva di fondamento), in quanto dipendente da quella ex n. 4 dell’art. 360 c.p.c. Peraltro, se si procede alla lettura del ricorso monitorio, vi si coglie (seconda proposizione dopo il “premesso”, alla prima pagina) un anodino riferimento ad una debenza “a titolo di differenza del corrispettivo delle prestazioni inerenti l’anno 2014”, che non evoca certo il contratto del 15.12.2014, ma, di seguito, le ulteriori allegazioni descrivono la fattispecie costitutiva del credito indicando non il contratto, ma la vicenda oggetto di lite relativo all’assorbimento dei posti letto. 8 Sicché, l’esegesi della domanda monitoria fatta dalla corte salernitana appare più che corretta. La censura consequenziale di violazione dell’art. 2697 c.c. risulterebbe allora priva di base. 5. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923, dell’art.
8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992, nonché dell’art. 1325 c.c. La Casa di Cura, in disparte la censura svolta con il primo mezzo, sostiene di avere comunque diritto al pagamento dell’asserito corrispettivo in ragione dell’esistenza di un secondo accordo contrattuale, diverso e ulteriore rispetto a quello stipulato in data 15.12.2014, rinvenibile - segnatamente - nel verbale di aggiudicazione redatto all’esito della gara esperita nell’anno 2011, a norma dell’art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440 del 1923, afferente l’assorbimento dei volumi prestazionali dismessi dalla Casa di Cura MA NO. Asserisce, in proposito, che, a prescindere dal tetto di spesa massimo stabilito col contratto del 15.12.2014, il richiamato verbale di aggiudicazione prevedeva, unitamente ai volumi prestazionali, anche il trasferimento del tetto di spesa della Casa di Cura MA NO. Sostiene che il verbale di aggiudicazione, equiparabile al contratto giusta l’art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923, soddisfa tutti i requisiti essenziali di cui all’art. 1325 c.c., poiché puntualmente individua le prestazioni che la Casa di Cura avrebbe reso e la remunerazione delle stesse. Censura, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello non avrebbe valutato se il verbale di aggiudicazione - quale contratto - possedesse tutti i requisiti di validità ex art. 1325 c.c. Per converso, i giudici d’appello si sarebbero limitati ad affermare la necessità di un ulteriore contratto annuale per la fissazione del tetto di spesa ex art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992. La Corte salernitana avrebbe così 9 violato la citata norma che - secondo la ricorrente - non prevede affatto la necessità della stipula di un contratto annuale. Ritiene che il verbale di aggiudicazione costituisce un contratto di durata, perfettamente valido ed efficace per entrambe le parti, e idoneo a vincolare la P.A. all’erogazione del budget olim assegnato alla Casa di Cura NO. Ritiene, perciò, profondamente erronea l’affermazione secondo cui il verbale di aggiudicazione del bando di gara costituirebbe atto negoziale che obbliga la sola Casa di Cura Cobellis a rendere le prestazioni e non anche la P.A. a retribuire tali prestazioni, ivi rilevando un’aperta e manifesta violazione dell’art.
8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992, il quale non prevede affatto la stipula di contratti annuali, bensì la stipula di contratti che rispettino i requisiti di cui al comma 2, che - ad avviso della ricorrente - sono tutti posseduti dal verbale di aggiudicazione. 5.1. Il secondo motivo è infondato. Preliminarmente, giova prendere le mosse dal contenuto del ricorso monitorio proposto dalla Casa di Cura Cobellis, che chiedeva la condanna dell’SL SA al pagamento della differenza tra le prestazioni (tutte) eseguite nell’anno 2014 comprensive dei volumi prestazionali assorbiti nel 2011 dai posti dismessi dalla Casa di Cura MA NO - e il tetto di spesa fissato con il contratto ex art.
8-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 del 15.12.2014. Nella prospettazione della Casa di Cura - come risulta a pagg.
2-3 del ricorso per cassazione - tale differenza riguardava i posti letto dismessi dalla Casa MA NO e inglobati nel suo organico in forza del verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL SA. Da qui discende la questione relativa alla equiparazione - ex art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440 del 1923 - del verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL 10 SA al “contratto” contemplato dall’art. 8 quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, avente ad oggetto “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”, nonché “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d”. 5.2. Orbene, la questione posta dal ricorso va esaminata sotto un duplice profilo: uno generale, relativo alla qualifica di “contratto pubblico”; l’altro particolare, relativo alla specifica disciplina in tema di accreditamento delle strutture private al Servizio Sanitario Nazionale. 5.3. Quanto al primo profilo, è appena il caso di osservare che, come questa Corte ha di recente precisato, con la Sentenza n. 9499 del 06/04/2023, il campo di applicazione oggettiva dell’art. 16 del R.D. n. 2440/1923 (Legge di contabilità generale dello Stato), specialmente per la regola di cui al comma 4 sulla equivalenza del processo verbale di aggiudicazione definitiva al contratto, è circoscritto ai soli contratti (che la norma qualifica come “aste pubbliche” e “licitazioni private”, come agli artt. 353 ss. c.p.) stipulati in precedenza all’entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici del 2006). Tale disciplina, pertanto, concorre ad integrare il regime anteriore al Codice dei contratti pubblici del 2006 (negli stessi termini v. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 14555 del 13/07/2015; di recente, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23059 del 11/08/2025, in motivazione). Per converso, superando la previsione di cui all’art. 16, comma 4, cit., il sistema delineato dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 (ratione temporis applicabile) ha escluso in radice, e in modo 11 incondizionato, che con la stessa (e sola) aggiudicazione possa ritenersi concluso un contratto tra P.A. e privato secondo lo schema ordinario di conclusione del contratto di cui all’art. 1326 c.c., e ciò sia in tema di appalti pubblici (art. 11, commi 7-9) sia in tema di concessioni di servizi (art. 30). Tale principio è stato poi reiterato anche dall’art. 32, commi 6-8, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici del 2016) e dagli artt. 17, comma 6, e 18 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici del 2023). Alla luce di tali premesse generali, risulta destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente, che prospetta l’applicazione di una norma ratione temporis inapplicabile (i.e., l’art. 16, comma 4, del R.D. n. 2440/1923) al verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera del 2011. 5.4. Venendo al secondo profilo, in disparte il precedente rilievo di carattere generale, va comunque rilevato che il meccanismo di accreditamento e di individuazione del volume di prestazioni che le strutture private accreditate presenti nell’ambito territoriale della unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare, nonché il meccanismo di assegnazione del relativo budget, sono soggetti a regole specifiche, che costituiscono uno ius singulare. Mette infatti conto osservare, in proposito, come questa Corte ha di recente ribadito con l’Ordinanza n. 16686 del 22/06/2025 (resa in causa tra le stesse parti: Casa di Cura Cobellis s.r.l. e SL SA), che il diritto dell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazioni rese dipende dalla sussistenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie (art.
8-ter), di un provvedimento di accreditamento istituzionale (art.
8-quater) e dall’esistenza di un contratto, concluso ai sensi dell’art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Rispetto ad esso, i provvedimenti di cui agli artt.
8-ter e 8- quater del detto decreto, pur ponendosi all’esterno del contratto (in 12 quanto oggetto di separati atti della PA), sono qualificabili come elementi costitutivi (c.d. “regola delle tre A”) del diritto alla percezione dei corrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordo negoziale, è, dunque, rinvenibile nella stessa legge (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16240 del 17/06/2025). In tal senso, viene quindi confermata la necessità, a valle, di un accordo contrattuale tra amministrazione sanitaria e soggetto privato accreditato (qual è, nella specie, la Casa di Cura Cobellis). Ciò in quanto le strutture private, pur prestando un servizio pubblico del tutto analogo sotto ogni altro aspetto, sono vincolate ad erogare le prestazioni sanitarie richieste nell’ambito del S.S.N. nei soli limiti stabiliti negozialmente. In particolare, l’art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 sancisce espressamente, al comma 2, che «la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi […] stipulano contratti con quelle private [i.e., le strutture private] […], che indicano: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza […]; c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); […] e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d) […]». 13 E il comma 2-quinquies prevede che «in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’art.
8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale interessati è sospeso». Pertanto, tale norma - nella parte in cui allude alla stipula degli accordi contrattuali, intesa come finalità (comma 1), nonché alla stipulazione di contratti con le strutture private (comma 2) - si riferisce, invariabilmente, a un contratto individuato nella sua specificità funzionale e autonomia strutturale. 5.5. Ne discende che, nella fattispecie in esame, il “contratto” di cui all’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 va inteso, invariabilmente, quale “aliud et posterius” rispetto al mero verbale di aggiudicazione dell’Offerta. Trova quindi conferma l’indirizzo giurisprudenziale per cui nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e, soprattutto, al di fuori di singoli specifici rapporti contrattuali “stricto sensu” intesi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1740 del 25/01/2011; Sez. 3, Sentenza n. 23657 del 19/11/2015; Sez. 1, Ordinanza n. 8753 del 03/04/2024). Sicché, dal menzionato verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica si distingue (per oggetto e funzione) il contratto ex art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992, che attiene all’attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio. Tale “budget” - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - è stanziato e rideterminato su base annuale, stante la previsione di cui all’art. 32, comma 8, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la 14 stabilizzazione della finanza pubblica), a mente del quale «le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all’art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 […] individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». Sulla scorta di tali premesse, questa Corte ha enunciato il principio di diritto ai sensi del quale «in materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all’art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell’anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l’anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli» (cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 16221 del 17/06/2025). Tale principio - cui il Collegio intende assicurare continuità - non ha escluso la necessità di un contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992. Per converso, la Corte ha confermato la validità del contratto - respingendo espressamente la tesi opposta della nullità - anche quando esso sia stato stipulato (come difatti avviene nella prassi) nell’anno successivo a quello di esecuzione delle prestazioni, trattandosi di contratti imposti dalla legge. 15 5.6. In definitiva, ferma la impossibilità di qualificare in termini di “contratto” ex art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992 il verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL SA, va perciò osservato che: (-) la fattispecie complessa di cui agli artt.
8-ter ss. del d.lgs. 502/1992 (c.d. “regola delle tre A”) implica che il diritto della struttura privata accreditata presso il S.S.N. al rimborso delle prestazioni annualmente eseguite discende dalla legge;
(-) tale diritto va però riferito, in relazione al “quantum”, alle prestazioni e al “budget” annuale di riferimento individuato in un contratto “ad hoc” concluso esclusivamente nelle forme di cui all’art.
8-quinquies del d.lgs. 502/1992. In definitiva, nella materia in esame il contratto costituisce unica fonte di diritti e obblighi tra (Regione,) SL e struttura privata accreditata. Ne consegue che, in relazione all’adempimento da parte della struttura privata accreditata di ulteriori prestazioni (extra-budget) - la cui rigorosa prova, in relazione al loro essere effettivamente “ulteriori” rispetto a quelle contrattualmente fissate, grava sulla stessa struttura - quest’ultima può prospettare unicamente un indebito arricchimento, attivando il rimedio di cui all’art. 2041 c.c., se ne ricorrono le condizioni ed entro il termine di prescrizione della detta azione, che decorre - nella specie - dal momento in cui si è verificato il depauperamento. A tal riguardo, infatti, questa Corte - ritenendo configurabile, nella detta ipotesi, un indebito arricchimento derivante dall’erogazione di prestazioni sanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la P.A. - ha precisato che l’arricchimento dell’SL è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei “ticket” sanitari pagati dai pazienti (in tal senso, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24785 del 08/09/2025). 16 Ciò, in ogni caso, non consente di ravvisare un contratto nel verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL SA, dovendosi altresì ribadire che il tetto di spesa è soggetto ad annuale rideterminazione e non è giammai prefissato in una predefinita somma cristallizzata e immutabile, che rimanga identica a se stessa per ogni annualità, anche in relazione ad una sola parte delle prestazioni erogate. 5.7. Venendo, dunque, al caso di specie, correttamente la Corte salernitana ha ritenuto che l’unico contratto esistente cui fare riferimento, anche in relazione al tetto di spesa in esso previsto, fosse - per l’annualità 2014 - quello del 15.12.2014, non potendosi ravvisare un contratto nel verbale di aggiudicazione dell’Offerta Tecnica promossa con delibera n. 430 del 05.05.2011 dell’SL SA. 5.7.1. Nel dettaglio, la Corte territoriale, dichiarando di aderire alla giurisprudenza di questa Corte “in subiecta materia” (viene citato, in proposito, il precedente di Cass. n. 17588/2018), ha affermato che «l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, infatti, la conclusione di accordi contrattuali, in mancanza dei quali l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e, conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell’ambito di esso ha l’onere non solo di conseguire l’accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei suddetti accordi contrattuali, al fine dell’esatta individuazione delle prestazioni erogabili» (a pag. 8 della sentenza impugnata). Di poi, i giudici d’appello hanno correttamente concluso che «in tale ottica non può, quindi, equipararsi il verbale di aggiudicazione del bando e l’attuazione di quanto in esso indicato al contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, D.lgs. 502/1992, come invocato da parte appellante» (ibid.), rilevando che «al di fuori del contratto ex art. 8 quinquies, comma 2, 17 D.lgs. 502/1992, non può ipotizzarsi alcun atto o procedura equipollente» (a pag. 9 della sentenza impugnata). Di lì, hanno, perciò, ritenuto che «correttamente il Tribunale ha ritenuto che le prestazioni di cui si richiede la remunerazione per €. 2.815.772,30, ove non ricomprese nel contratto del 15.12.2014, prevedente la fissazione del tetto di spesa per €. 9.629.630,00, fossero prive di valido accordo contrattuale e, quindi, ugualmente non remunerabili» (ibid.). 5.7.2. Per altro verso, è bensì vero che - come rileva parte ricorrente - la Corte d’appello ha discorso di “fonte negoziale” allorché ha rilevato (a pag. 10) che «anche la procedura di aggiudicazione del bando di gara, quale valida fonte negoziale riguardo al solo assorbimento dei 40 posti letto e dei dipendenti, non può esimere la Struttura dalla stipula annuale dell’accordo contrattuale». Ciò nonostante, dalla complessiva lettura della motivazione della sentenza impugnata si rileva che la Corte salernitana, nel citato passo, intendesse affermare che gli atti della procedura di aggiudicazione obbligassero la P.A. a concludere, a valle della fase ad evidenza pubblica, i contratti di cui all’art.
8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, i quali non possono in alcun modo identificarsi nella stessa aggiudicazione. In quest’ottica, risulta parimenti privo di fondamento il rilievo esposto dalla ricorrente, secondo il quale il bando di gara è atto che vincola definitivamente non soltanto l’offerente, ma anche l’Amministrazione. Invero, sovviene, a tal proposito, una copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale sostiene che la “lex specialis” di una procedura pubblica costituisce un vincolo da cui l’amministrazione non può sottrarsi: in particolare, per effetto del rigoroso principio formale che la assiste, a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost., le prescrizioni ivi stabilite impegnano non solo i privati interessati, ma, ancora prima, la stessa amministrazione, che non conserva margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione, né può disapplicarle, neppure quando alcune di 18 queste regole risultino inopportune o incongrue o comunque superate, fatta salva naturalmente, in tale ultimo caso, la possibilità di procedere all’annullamento del bando nell’esercizio del potere di autotutela (in tal senso, ex ceteris, Cons. Stato, Sentenza n. 1604 del 05/03/2020; Cons. Stato, Sentenza n. 7257 del 23/11/2020; Cons. Stato, Sentenza n. 579 del 17/01/2023; da ultimo, Cons. Stato, Sentenza n. 7570 del 13/09/2024). Secondo tale giurisprudenza, in effetti, il bando vincola la P.A. in guisa di “autovincolo”, e cioè nel senso di limitare la discrezionalità della stessa P.A. al contenuto del bando, che costituisce la “lex specialis” della procedura di gara. Ciò, tuttavia, e in ogni caso, non equivale ad affermare che lo stesso bando costituisca fonte di un rapporto obbligatorio tra ente concedente (secondo la terminologia propria delle concessioni) e privato;
rapporto che sorgerà, sul piano civilistico, soltanto al momento della stipula di un contratto tra la prima e l’aggiudicatario. 6. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato. 7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200.00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato 19 pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026. Il Consigliere Estensore EL HI Il Presidente AE AN TO FR