Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15337
CASS
Sentenza 30 ottobre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della configurabilità dell'infrazione al divieto di appalto di manodopera, di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960, con riguardo agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente, occorre in concreto accertare se si tratti di attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, non essendo sufficiente alla stregua del tenore del primo comma dello stesso art. 1, che l'organizzazione dell'imprenditore si estrinsechi nella mera assunzione, retribuzione e gestione amministrativa del personale, ne' potendosi ritenere che una responsabilità organizzativa dell'appaltatore limitata a tale gestione sia legittimata dall'istituto della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, stante quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 196/1997. (Nella specie, relativa all'affidamento ad una ditta esterna dei servizi di gestione del personale della sede di una compagnia assicuratrice, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la illiceità dell'appalto, ravvisando vizi di motivazione circa l'accertamento e la valutazione delle modalità di svolgimento del servizio appaltato e chiarendo che non costituiscono rischio d'impresa gli elementi di rischio relativi alle vicende del rapporto di lavoro, che sono inerenti proprio alla fattispecie vietata del contratto d'appalto di manodopera).

Commentario1

  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 20 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Laura Bianchi Definizione L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. Il codice civile non contiene una definizione del contratto di subappalto. Il subappalto non è consentito, salva autorizzazione, per iscritto, del committente (art.1656 c.c.). L'appalto è infatti un contratto fondato sull' intuitus personae, per cui non è consentita una sostituzione non autorizzata del soggetto obbligato. Qualora sia autorizzato, il subappalto è …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15337
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15337
Data del deposito : 30 ottobre 2002

Testo completo