Sentenza 30 ottobre 2002
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'infrazione al divieto di appalto di manodopera, di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960, con riguardo agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente, occorre in concreto accertare se si tratti di attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, non essendo sufficiente alla stregua del tenore del primo comma dello stesso art. 1, che l'organizzazione dell'imprenditore si estrinsechi nella mera assunzione, retribuzione e gestione amministrativa del personale, ne' potendosi ritenere che una responsabilità organizzativa dell'appaltatore limitata a tale gestione sia legittimata dall'istituto della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, stante quanto previsto dall'art. 10 della legge n. 196/1997. (Nella specie, relativa all'affidamento ad una ditta esterna dei servizi di gestione del personale della sede di una compagnia assicuratrice, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la illiceità dell'appalto, ravvisando vizi di motivazione circa l'accertamento e la valutazione delle modalità di svolgimento del servizio appaltato e chiarendo che non costituiscono rischio d'impresa gli elementi di rischio relativi alle vicende del rapporto di lavoro, che sono inerenti proprio alla fattispecie vietata del contratto d'appalto di manodopera).
Commentario • 1
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 20 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Laura Bianchi Definizione L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. Il codice civile non contiene una definizione del contratto di subappalto. Il subappalto non è consentito, salva autorizzazione, per iscritto, del committente (art.1656 c.c.). L'appalto è infatti un contratto fondato sull' intuitus personae, per cui non è consentita una sostituzione non autorizzata del soggetto obbligato. Qualora sia autorizzato, il subappalto è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15337 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO IA, IO NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BELLOTTI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SOCIETÀ COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO - COOPLAT S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO CAPPELLETTO, PATRIZIA DEL BENE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER GIACOMO GUGLIELMETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 407/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 10/11/99 R.G.N. 24/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ALBINI per delega MANZI;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di Firenze, VI AF e ES TI, nonché CI EG, esponevano di essere soci della Società Cooperativa Ausiliari del Traffico-OP, aggiudicataria di un contratto di appalto per lo svolgimento di servizi presso la Fondiaria Assicurazioni s.p.a. e di avere di fatto lavorato presso la sede di Firenze di questa società, come addetti al servizio di portineria e il TI anche come centralinista;
di avere operato con strumenti della Soc. Fondiaria e di avere prestato attività costituente parte integrante dell'organizzazione aziendale;
di essere stati sottoordinati a un funzionario della Fondiaria, che dava loro disposizioni circa le modalità di svolgimento dell'attività; che nella specie si era verificata un'intermediazione illecita nelle prestazioni di lavoro, con la conseguenza che essi dovevano ritenersi dipendenti della Fondiaria;
che, peraltro, la medesima conseguenza era determinata dallo svolgimento di attività continuativa alle dipendenze di detta società. Chiedevano dunque, nei confronti della Soc. Fondiaria, di detta Cooperativa e dell'NP, che fosse dichiarata la nullità dell'appalto, per quanto concerneva i servizi da loro svolti, e la sussistenza di rapporti di lavoro subordinati. Il TI, dedotto di essere stato allontanato dal servizio il 31.1.1998, chiedeva anche che fosse accertata la permanenza del rapporto e, in caso di configurabilità di un licenziamento, che questo fosse dichiarato illegittimo, con la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento della retribuzione.
Le due società, costituendosi nei giudizi, proponevano alcune eccezioni preliminari e nel merito resistevano alle domande. Anche l'NP si costituiva nei giudizi.
Il Pretore, riuniti i ricorsi, rigettava le eccezioni preliminari e in particolare quella di incompetenza del giudice del lavoro. Nel merito, pur ritenuta l'applicabilità della legge n. 1369/1960 anche quando i lavoratori sono soci di una cooperativa di lavoro, rigettava le domande, ritenendo sussistente, nella specie, un lecito appalto di servizi.
Il TI e la AF proponevano appello e la Soc. Fondiaria proponeva appello incidentale contestando la compensazione delle spese.
Il Tribunale di Firenze rigettava ambedue gli appelli. Relativamente all'appello principale, osservava che gli art. 1 e 3) della legge n. 1369/1960 devono essere interpretati in maniera coordinata, poiché il secondo non pone una norma derogatoria della prima, ma fornisce "criteri tipologici a contrario" delle fattispecie vietate dall'art.
1. In particolare, dal carattere esemplificativo dei servizi menzionati dall'art. 3, comma 1 - facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti -, e in relazione alla tecnologia meramente manuale in uso per tali servizi al momento dell'emanazione della legge, si desume - ad avviso del Tribunale - la liceità dell'appalto di servizi, quando questi sono espletabili prevalentemente con mera attività manuale o personale. Nello stesso senso depone la previsione, da parte del secondo comma dell'art. 3, di appalti di servizi, come quelli di esazione o di lettura dei contatori, svolti con la sola forza lavoro. In tali ipotesi, secondo il giudice a quo, l'attività lecita dell'appaltatore risiede nella mera organizzazione della forza lavoro, per lo svolgimento di mansioni puramente manuali, e nella fornitura di una professionalità specifica limitata anche alla capacità di gestione di attività solo all'apparenza elementari, gestione che non si esplica nella determinazione delle caratteristiche del prodotto, riservate al committente, ma nella conduzione aziendale e specificamente nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro. Questo rappresenta un criterio soggettivo che deve però coniugarsi con il criterio oggettivo, visto che l'autonomia gestionale può esplicarsi solo in relazione ad attività appaltate suscettibili di costituire un servizio in sè compiuto autonomo e, cioè, un complesso di operazioni costituenti una sezione del processo produttivo esperibile autonomamente dall'appaltatore, nell'organizzazione complessiva dell'appaltante (con correlativo esercizio del potere dispositivo e di controllo dell'appaltante sull'attività dell'appaltatore e non sulle persone da questo dipendenti).
Peraltro il Tribunale, pervenuto a questo, conclusione, nel cui ambito ha sottolineato anche, conclusivamente, che l'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore non può risiedere, nel complesso e con riferimento al singolo lavoratore, nella mera gestione del personale, e che gli appalti leciti indicati esemplificativamente negli artt. 3 e 5 della l. n. 1369/1960 sono comunque caratterizzati - anche se svolti senza attrezzature - da autonomia, indipendenza e separatezza della relativa fase lavorativa, osserva che l'interpretazione della normativa in esame è ora indirettamente influenzata dall'entrata in vigore della legge 24.6.1997 n. 196, che, a determinate condizioni e con particolare garanzie, ha legittimato ipotesi di fornitura di mere prestazioni di manodopera. Poiché la legislazione lavoristica non ubbidisce a schemi astratti o ideologici, ma a esigenze contingenti e storicamente inquadrabili, le valutazioni legislative sottese alla normativa del 1997 assumono un significato di canone interpretativo generale, in particolare in relazione all'introduzione di ipotesi di fornitura di mere prestazioni di manodopera. Forniscono, infatti, argomenti ulteriori per poter interpretare la nozione di organizzazione e gestione propria dell'appaltatore nel senso suggerito dalla stessa esemplificazione dell'art. 3, estendendola a contenuti mansionali dell'appalto diversi da quelli ivi esemplificati, facendo venir meno il divieto assoluto di mere prestazioni di lavoro, posto dall'art.
1. Con riferimento al caso di specie il giudice di appello è pervenuto alla conclusione che la OP era un imprenditore reale che svolgeva realmente un'attività di gestione del personale, nel quadro di un appalto i cui mezzi strumentali erano modesti e inoltre in parte (quanto alle divise) da lui forniti.
In particolare, era risultato che l'appaltatore aveva gestito il personale in maniera del tutto autonoma, predispondendo orari e turni, gestendo le ferie, esercitando il potere disciplinare, mentre le ingerenze della Fondiaria erano state del tutto marginali. Inoltre la Cooperativa aveva un proprio referente, la SI, che pensava agli aspetti organizzativi e i ricorrenti avevano lavorato anche presso altri cantieri. Il potere di gradimento dei singoli lavoratori che in sostanza si era riservato la Soc. Fondiaria, operando una scelta tra il personale propostole, non aveva da solo adeguato valore indiziante, così come era rimasto isolato l'episodio di un permesso che sarebbe stato chiesto dalla AF alla Fondiaria. Quanto ai beni strumentali indicati dai ricorrenti, doveva rilevarsi che si trattava in realtà di attrezzature fisse e polivalenti, come la guardiola, il quadro comandi, l'impianto telefonico, che adempiono a funzioni più ampie di quelle relative al portierato o al servizio di centralino.
Il rischio di impresa era modesto ma non inesistente, potendo sempre sopravvenire elementi, quali malattie del personale, idonei a ridurre o azzerare l'utile.
La AF e il TI propongono ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Soc. Fondiaria Assicurazioni, la Soc. coop. OP e l'NP resistono con controricorso.
La OP ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 1 e 3 l. 23 ottobre 1960 n. 1369 e omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo.
Lamentano che il giudice a quo abbia fatto riferimento ad una erronea interpretazione della l. n. 1369/1960, sia svalutando l'importanza che hanno, anche negli appalti di servizi di cui all'art. 3, gli strumenti produttivi predisposti dall'appaltatore, e trascurando la rilevanza ostativa, a norma dell'art. 1, dell'impiego di macchinari e attrezzature del committente (impiego verificatosi nella specie, stante l'utilizzazione del centralino, della guardiola, dei citofoni, dei telefoni, dei comandi di apertura delle porte, del fondamentale quadro allarmi, tutti del committente), sia legittimando un appalto in cui l'unico apporto dell'appaltatore sia la forza lavoro, alla sola condizione della conservazione da parte dell'appaltatore della gestione della forza lavoro stessa. Sostengono invece i ricorrenti che, in realtà, condizione necessaria di un appalto lecito è l'autonomia della fase lavorativa che ne costituisce l'oggetto, tale da lasciar configurare un reale appalto di servizi, con organizzazione della relativa attività da parte dell'appaltatore e con rischio circa il risultato ricadente sul medesimo. D'altra parte la disciplina di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196 non ha abrogato la l. n. 1369/1960, ribadendone il vigore e la portata.
Con il secondo motivo - denunciando gli stessi vizi e di cui al primo motivo - i ricorrenti approfondiscono le censure inerenti all'impiego dei mezzi strumentali, sottolineando che, come in realtà risulta dall'accertamento stesso compiuto dal Tribunale, nella specie non è affatto in questione un servizio costituito da attività per le quali non siano necessari mezzi strumentali. I beni ci sono e sono di notevole importanza: guardiola, citofoni, banchi, registri, quadro comandi, quadro allarmi, ecc., e proprio il fatto che siano polivalenti e adempiano a funzioni più ampie dimostra che ai lavoratori non è stato affidato un servizio di mero portierato, ma un servizio ben più complesso e comportante altre attività. L'impossibilità per l'appaltatore di conferire beni di questo tipo e la necessità di svolgere l'appalto conferendo esclusivamente forza- lavoro manifesta che in realtà è vietato appaltare un servizio di questo tipo. Nè nell'art. 3 della l. n. 1369/1960 è rinvenibile un solo caso di servizio che possa essere espletato solo con uso di beni strumentali del committente.
Con il terzo motivo i ricorrenti - denunciando, in relazione all'art. 360 n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - lamentano che il Tribunale non abbia preso specificamente in considerazione e correttamente valutato la rilevanza degli elementi istruttori da cui risultava, da un lato, che la pretesa organizzazione del lavoro da parte della OP consisteva semplicemente nel prendere nota delle presenze registrate dagli stessi ricorrenti, nell'articolare il personale su turni già predisposti dalla Fondiaria, nell'operare le sostituzioni sempre con il personale scelto e conosciuto dalla medesima società, nel semplice avallare le ferie richieste;
e, dall'altro, che le modalità operative del servizio erano prefissate e dettate dalla Fondiaria, la quale affiancava il proprio personale a quello in appalto appunto per dettare tali modalità, chiedeva prestazioni straordinarie direttamente ai ricorrenti, solo successivamente dandone comunicazione alla OP, procedeva direttamente ai rilievi disciplinari più lievi, aveva scelto il personale da adibire al servizio, e anche aveva chiesto l'allontanamento di una persona, ponendo in essere così un sostanziale potere disciplinare.
Con il quarto motivo - denunciando vizio di motivazione e violazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1655 segg. c.c. - i ricorrenti osservano che le considerazioni del Tribunale circa l'esistenza di un rischio di impresa, seppure modesto, trascurano che il rischio di un appaltatore genuino è dato dal fatto che questi non ha alcuna certezza del compenso, poiché solo con l'accettazione (dell'opera o del servizio) consegue il diritto al compenso. Nella specie, invece, la OP aveva la certezza assoluta del compenso, senza alcuna obbligazione e responsabilità di risultato. Era sufficiente fornire la manodopera necessaria a coprire il servizio secondo le modalità operative dettate dalla Fondiaria. I quattro motivi, stante la loro connessione, vengono esaminati congiuntamente.
È opportuno preliminarmente ricordare quali siano, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli elementi determinanti al fine di distinguere gli appalti leciti relativi a opere o servizi da eseguire all'interno dell'azienda dalle ipotesi di illegittima interposizione. L'art. 3 della legge n. 1369/1960 fornisce al riguardo delle chiare e significative indicazioni, utili per interpretare l'effettiva portata dell'art. 1, nel momento in cui, in riferimento agli appalti leciti, per i quali sorge - salve le eccezioni di cui all'art.
5 - l'obbligazione solidale di appaltatore e committente di assicurare ai lavoratori dipendenti dal primo un trattamento retributivo e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori del committente, presuppone che la loro esecuzione avvenga "con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore" (cfr. Cass. 9 giugno 2000 n. 7917). Ne consegue che possono costituire oggetto di un appalto lecito "endoaziendale" tutte le attività, anche se strettamente inerenti al ciclo produttivo del committente, alla condizione, che siano in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, poiché solo in questo caso è possibile e individuabile una organizzazione e una gestione autonoma dell'appaltatore, con l'assunzione dei correlativi rischi economici in relazione alla responsabilità dell'appaltatore in ordine al risultato pattuito (Cass. 20 aprile 1985 n. 2643, 16 settembre 1987 n. 7259, n. 7917/2000, cit., 16 settembre 2000 n. 12249, 12 dicembre 2001 n. 15665). D'altra parte, la necessità di un'organizzazione e di una gestione dell'appaltatore emerge dallo stesso tenore del primo comma dell'art. 1, che vieta all'imprenditore di ricorrere alla fornitura da parte di terzi di "mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta o retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario". Tale disposizione evidenzia, in particolare, come per la liceità dell'appalto non sia sufficiente che l'organizzazione dell'appaltatore si estrinsechi nella mera assunzione, retribuzione e la connessa gestione amministrativa del personale. Del resto finalità della legge è proprio quella di evitare che, in questa maniera, l'imprenditore possa sottrarsi alla titolarità dei rapporti di lavoro relativi ai lavoratori di cui direttamente dispone e che inserisce nella propria organizzazione (cfr. la giurisprudenza da ultimo citata).
Il requisito relativo alla sussistenza di un'autonoma organizzazione dell'appaltatore si evince anche dal terzo comma dell'art. 1, per cui si presume l'illiceità dell'appalto nel caso di utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dal committente. Deve peraltro osservarsi che, secondo quanto precisato da questa Corte, l'utilizzazione di fattori produttivi messi a disposizione dal committente non comporta le conseguenze legali tipiche di cui a detta presunzione, qualora risulti il ruolo prevalente dei fattori produttivi o organizzativi a portati dall'appaltatore (cfr. Cass. n. 12249/2000, cit., e 19 aprile 2001 n. 5737). Deve nettamente escludersi, infine, che l'introduzione, mediante gli artt. 1 e seguenti della legge 24 giugno 1997 n. 196, dell'istituto della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, oltre a comportare una deroga alla disciplina sul divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro temporaneo nei casi e alle precise condizioni di cui a detta legge, abbia generali riflessi interpretativi in materia di identificazione dei presupposti delle ipotesi lecite ed illecite di appalti ai sensi della legge n. 1369/1960. Una simile tesi non trova alcun supporto ne' sul piano testuale, ne' su quello logico, dato che la più recente normativa, nell'ammettere ipotesi di fornitura di mere prestazioni di lavoro, come si è detto ne ha delimitato i casi e ha previsto regole e garanzie rigorose in relazione alle ipotesi ammesse;
in particolare l'ipotesi che la nuova normativa possa avvalorare la rilevanza di una responsabilità organizzativa dell'appaltatore limitata alla gestione amministrativa del personale è semmai smentita dal fatto che l'art. 10 della legge n. 196/1997 prevede espressamente l'applicazione della legge n. 1369/1960 in caso di "fornitura di prestatori di lavoro dipendente" da parte di soggetti non abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, oppure con violazione di una qualsiasi delle norme di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5. Passando all'esame specifico dei motivi di ricorso, va rilevato che la sentenza impugnata presenta aspetti censurabili sul piano sia dei principi di diritto a cui essa fa riferimento, sia della motivazione resa in merito all'accertamento e alla valutazione dei concreti aspetti fattuali.
Procedendo ad un'interpretazione complessiva delle ampie considerazioni preliminari in diritto svolte dal Tribunale di Firenze, appare evidente che quest'ultimo, sia pure prestando formale adesione (anche) al principio secondo cui l'appalto deve avere ad oggetto attività suscettibili di costituire un servizio autonomo in sè compiuta, e l'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore non può risolversi nella mera gestione del personale, ha inteso riconoscere adeguata rilevanza proprio alla mera organizzazione del personale (sia pure con riferimento ad attività richiedenti modesti mezzi strumentali), come si desume, oltre che da esplicite affermazioni in tal senso, sia dagli elementi positivamente valorizzati al fine di ritenere sussistente un appalto lecito e il relativo rischio di impresa, sia dalla mancata considerazione di elementi rilevanti ai fini della esclusione dell'ipotesi legalmente lecita, alla stregua dei corretti principi di diritto. Dal primo punto di vista, deve rilevarsi che il Tribunale, oltre ad identificare in maniera del tutto generica il servizio appaltato (servizio di portierato e, a quanto pare, di centralino telefonico), senza precisare gli (eventuali) termini effettivi, diversi dalla messa a disposizione del personale, dell'oggetto dell'appalto e delle relative responsabilità dell'appaltatore, quanto agli aspetti organizzativi curati da quest'ultimo ha fatto concretamente riferimento solo a profili di gestione del personale di carattere generale o strumentali alla messa a disposizione del personale stesso (sia pure corredato di divisa), mentre è rimasta generica (con conseguente vizio di insufficienza di motivazione) l'affermazione secondo cui la signora SI della OP pensava agli aspetti organizzativi.
Quanto al rischio di impresa, poi, il giudice di merito ha (erroneamente) ritenuto sufficienti gli elementi di rischio relativi alle vicende del rapporto di lavoro (quali, per esempio, il sopravvenire di una malattia del lavoratore), senza considerare che essi sono inerenti proprio alla fattispecie vietata del contratto di appalto avente ad oggetto "l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario".
Dall'altro punto di vista, si osserva che le censure di vizio di motivazione formulate dai ricorrenti risultano fondate con riferimento ad una serie di aspetti fattuali aventi potenziale rilevanza decisiva, non presi in esame dal giudice di merito. Infatti il giudice di merito - così come puntualmente e specificamente lamentato dai ricorrenti - ha trascurato di prendere in considerazione le deposizioni testimoniali nella parte in cui è stato riferito che il personale posto a disposizione dalla Società cooperativa OP e addetto ai servizi di portineria è stato affiancato per un mese da parte di dipendenti della Fondiaria per il necessario apprendimento (teste Scheggi) e che era la Fondiaria a dare al personale le disposizionì operative (teste Squilloni). Si tratta evidentemente di aspetti essenziali, in quanto potenzialmente idonei a evidenziare che il servizio cui erano addetti gli attuali ricorrenti era in realtà organizzato e gestito non dall'appaltatore ma dalla Soc. Fondiaria, per di più con ampia diretta disponibilità del personale. Rilevante riguardo a tale aspetto appare anche quanto riferito in merito al fatto che le osservazioni su quanto non andava operativamente nell'esecuzione dei compiti erano rivolte direttamente ai lavoratori da responsabili della Fondiaria, che si rivolgevano all'appaltatore solo nel caso di comportamenti di ipotizzata rilevanza disciplinare, ed altresì riguardo alla circostanza che, quando era necessario richiedere ai ricorrenti di prolungare l'orario, era direttamente chiesta la loro disponibilità, e quindi era informata la OP (teste Scheggi).
Infine, inadeguato è stato anche l'approfondimento, sia dal punto di vista del mero accertamento del fatto che da quello valutativo, degli aspetti relativi al rapporto tra le mansioni dei ricorrenti e gli impianti di cui essi si dovevano occupare (in particolare quadro comandi e impianto telefonico, menzionati nella stessa sentenza, e quadro di tutti gli allarmi del palazzo, menzionato dal teste Scheggi). Il rilievo del giudice di merito, secondo cui la guardiola, il quadro comandi e l'impianto telefonico costituiscono strutture fisse e polivalenti, che adempiono a funzioni più ampie di quelle relative al portierato o al servizio di centralino, e secondo cui attribuire rilievo ostativo alla loro utilizzazione implicherebbe il divieto della stessa possibilità di appaltare un servizio di portierato o di centralino, evidentemente non può considerararsi risolutivo.
Infatti, con riferimento agli appalti endoaziendali possono ritenersi in linea di massima di per sè irrilevanti solo quei contributi logistico-organizzativi a carico del committente connessi inevitabilmente con la collocazione dell'attività appaltata all'interno degli ambienti di pertinenza del medesimo committente. Quando invece il lavoratore posto a disposizione dall'appaltatore è adibito al funzionamento o controllo di apparati del committente, deve ritenersi pertinente la disposizione dell'art. 1, terzo comma, relativa all'impiego di macchine ed attrezzature del committente, perché, non diversamente che nell'ipotesi di macchine o attrezzature impiegate in ben identificati processi produttivi - e forse in misura anche maggiore - sorge l'esigenza di accertare puntualmente come sia organizzata l'attività produttiva cui sono addetti i lavoratori della cui collocazione giuridica discute, al fine di verificare se sussistono adeguati spazi organizzativi e di responsabilità in capo all'appaltatore.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione agli evidenziati profili di violazione di principi di diritto e di vizio di motivazione. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice che procederà a nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto precedentemente enunciati. Il giudice di rinvio, naturalmente, potrà valutare anche l'eventuale valore sintomatico delle circostanze menzionate nel terzo motivo di ricorso in merito alla rilevanza del gradimento della Società Fondiaria riguardo ai dipendenti da adibire ai servizi in questione, anche se non può ritenersi fondata la censura sul punto formulata dai ricorrenti, stante la non decisività delle circostanze stesse.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Bologna, che provvederà anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2002