Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2002, n. 6357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6357 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
UD. 30.01.2002 Reg. Gen. N. 2734/99 REPUBBLICA ITALIANA 06357/02 LA Слои 18гиб Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep.1389 Dott. Franco PONTORIERI Presidente Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere UFFICIO COPIE Dott. Giovanni SETTIMJ Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. EN MAZZACANE Consigliere per diritti € 1.SS... ha pronunciato la seguente 11 3. MAG, 2002 IL CANCELLERE SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 2734/99 proposto Oggetto: Impugnazione da testamento. VA RE, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ta- gliamento n. 29, presso lo studio dell'Avv. EP Lupis che CANCELLERIA la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso. RICORRENTE
contro
VA PE e VA AL, elettivamente domiciliati A in Roma, Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'Avv. Rocco Agostino, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovan Battista Gliozzi come da mandato a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI 156/02 " per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 5/98 del 15.01.1998 / 03.02.1998. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consi- glio del 30.01.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Lette le conclusioni del P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Antonio Martone che ha concluso per l' improce- dibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 05.11.1979, i germani EN, Giu- seppe e DO OV convenivano in giudizio davanti al Tribu- nale di Locri la sorella SA OV e, premesso che in data 16.9.1979 era deceduto in Bivongi il comune genitore Prof. Ni- cola OV dopo un periodo di grave malattia e che lo stesso aveva disposto di tutti i suoi beni con testamento olografo del 1.9.1979, chiedevano che tale testamento venisse annullato per incapacità di intendere e di volere del testatore al mo- mento della formazione. In subordine chiedevano che venisse accertata la lesione di legittima determinata dalla disposizione testamentaria. Costituitasi SA VE contesta la domanda, escludendo la incapacità di intendere e di volere del padre al momento della redazione del testamento. Deduceva che, in ogni caso, la;
domanda di annullamento era preclusa perché i germani ave- vano già volontariamente dato esecuzione alle disposizioni te- 2 stamentarie. Per l'ipotesi di riduzione per lamentata lesione મ della quota di legittima, precisava che dalla massa da dividere avrebbe dovuto comunque essere esclusa la casa di via Diaz n. 2, per intervenuta prescrizione acquisitiva in suo favore. Istruita la causa anche mediante c.t.u., il Tribunale dichia- rava la nullità del testamento olografo redatto da OL VE il 1.9.1979, in quanto, benché non interdetto, era incapace di intendere e di volere al momento della formazione. Il gravame avverso tale sentenza proposto da SA VE veniva rigettato dalla Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza n. 5/98 del 15.01.1998 / 03.02.1998. La Corte d'appello, ritenuto che la incapacità di intendere e di volere del de cuius non poteva essere affermata sulla base delle sole risultanze peritali, per cui era ammissibile la prova per testi disattesa nel giudizio di primo grado, osservava che il giudizio sulla capacità del testatore esigeva una valutazione globale, necessariamente composita e comparata, di tutti gli elementi probatori acquisiti. Pertanto procedeva ad una anali- tica e dettagliata disamina degli stessi, vagliando compiuta- mente: a) il dato storico-amnestico; b) le certificazioni sanita- App rie;
c) la consulenza medico-legale; d) le schede testamentarie;
e) le singole testimonianze. Secondo la Corte d'appello tali risultanze di causa, valutate nel loro complesso, offrivano la prova di una condizione di 3 abituale infermità mentale del OV negli ultimi mesi della sua esistenza, o quanto meno in un arco temporale da ricompren- dere il giorno in cui redasse il testamento impugnato. Al ri- guardo di particolare rilevanza erano le deposizioni dei medici, specialmente quella del dr. Murdolo e Penna, che conferivano un incontrovertibile spessore ai rilievi del c.t.u. Galasso, av- valorandone la conclusione di una "disgregazione totale di tutti i processi psichici superiori, dovuta ad un processo di de- vastante sclerosi” e che confermavano che il testamento, no- nostante la natura di olografo, era stato redatto quando il pro- cesso sclerotico aveva già irreversibilmente aggredito le capa- cità intellettive del de cuius. Riteneva la Corte d'appello che anche il contenuto del te- stamento impugnato, comparato con le precedenti schede te- stamentarie e delle attribuzioni patrimoniali poi modificate, specie in ordine alla casa di Bivongi, offriva segni inequivoca- bili dello stato d'insania mentale del testatore. Le cartelle cli- niche comprovavano che sin dal 1977 le condizioni fisiche del OV avevano incominciato seriamente ad essere compromes- M se, mentre il quadro di anomalia mentale aveva inizio nel mese di luglio del 1979 per evolversi rapidamente ed inesorabil- mente nel mese successivo, come emergeva anche da uno scritto dello stesso OV, indirizzato alla Questura di Caltani- setta. 4 Osservava poi la Corte d'appello che a fronte di un contesto probatorio di tale consistenza, nessun decisivo rilievo poteva- no assumere le prove testimoniali addotte dall'appellante Tere- sa OV. Invero anche se il carattere di continuità della me- nomazione psichica del de cuius negli ultimi mesi di vita non escludeva sporadici sprazzi di lucidità, i riferimenti dei testi, indipendentemente dai gravi sospetti di inattendibilità gra- vanti su alcuni di essi, non offrivano la prova che il OV fosse lucido proprio al momento della redazione del testamento. Considerava, infine, la Corte d'appello che anche a voler ri- tenere la menomazione del OV inquadrabile nell'ambito con- cettuale dell'infermità intermittente, con il conseguente onere probatorio a carico degli attori in impugnativa, l'esito del giu- dizio non avrebbe potuto essere diverso, in quanto, le risul- tanze di causa, e segnatamente il tenore formale e sostanziale del testamento impugnato, anche in rapporto comparativo con le altre schede testamentarie nonché la documentata gravità delle condizioni psichiche del de cuius, attestate dai sanitari nei giorni precedenti e successivi, avrebbero comunque offerto la prova convincente e pienamente affidabile che, al momento della testamenti factio, il OV era incapace di intendere e di volere. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Te- resa OV, in base a un solo motivo articolato in vari punti. 5 Hanno resistito con controricorso EP e DO OV. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva la Corte che con ordinanza emessa nella precedente udienza del 7.2.2001 è stata disposta l' inte- grazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Vincen- zo OV, litisconsorti necessari, da effettuarsi nel termine pe- rentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione dell' ordi- nanza. Malgrado che l'ordinanza sia stata regolarmente comunica- ta, nessuna delle parti ha provveduto all'integrazione del con- traddittorio, come da certificazione della cancelleria in data 12.05.2000 attestante che non è stato provveduto al deposito nei termini prescritti del ricorso per integrazione del contrad- dittorio, previa notificazione dello stesso nel suddetto termine perentorio. Consegue che, ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ri- corrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, 68.00 che liquida in complessivi Euro... oltre Euro ட் 2.500,00 per onorario. 6 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 30 gennaio 2002. Frames Da tin IL CONSIGLIERE ESTENSOREAntonin Elefante HPRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico 200 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 3 MAG, 2002 IL CANCELLIERE 01 Ezico 109T12911 458T 20,66 TOT. 14977 8069 12,00 161,77 A DELLE ENTRATE ROMA 2 ZUG 2008rie A. Registrato in data 9953 Versate b H al. Dirigente Area Servizi sponsabile Servizia Atti Giudials Dr. Klaurd RADEN 7