CASS
Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 13370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13370 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere AO AS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13370 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 29/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2025 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da FF NN per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con sette sentenze di condanna emesse una per la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. commessa nel 2010 con permanenza, e le altre per la violazione degli artt. 73-74 d.P.R. n. 309/1990 commesse dal 2008 al 2011, sostenendo di essere divenuto un esponente di spicco dell'associazione criminosa Sacra Corona Unita sin dal 2006 e che tutti i reati devono intendersi, perciò, facenti parte del pactum sceleris e programmati sin da tale momento. Il giudice ha ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per ritenere i reati-fine in continuazione con quello di partecipazione ad associazione mafiosa deve accertarsi che i primi siano stati programmati sin dal momento di ingresso nel sodalizio, ed ha ritenuto che, essendo accertato che la sua partecipazione alla Sacra Corona Unita risale al 2006, mentre la sua attività nella cessione di stupefacenti, anche con ruolo dirigenziale in associazioni appositamente costituite, si è svolta dal 2008 al 2012, non è possibile ritenere provato che sin dall'inizio della sua partecipazione all'associazione criminosa egli avesse programmato tutti i successivi reati-fine. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso FF NN, per mezzo dei suoi difensori avv. Ladislao Massari e Francesco Cascione, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione. L'ordinanza non ha applicato correttamente i principi stabiliti dagli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ed ha respinto la tesi difensiva in modo assertivo, tanto da negare il beneficio anche tra reati palesemente in continuazione tra loro. In primo luogo ha valutato in modo errato la durata del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, dal momento che esso è iniziato prima del 2006 ma deve ritenersi commesso anche oltre il 2010, e quindi per un arco temporale che comprende tutti gli altri fatti-reato. L'ordinanza, poi, è illogica quando afferma che non vi sono elementi da cui dedurre che il ricorrente abbia programmato sin dall'inizio la sua partecipazione quale dirigente di associazioni dedite allo spaccio di stupefacenti, solo perché le dirigeva dal carcere, in quanto non si confronta con la tipicità del reato associativo, che consiste nel programmare ed organizzare delitti, anche se poi compiuti successivamente. La continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e i reati fine deve essere esclusa solo quando questi ultimi risultino espressione di decisioni occasionali, dettate da situazioni contingenti, non se essi rientrano nella 3 programmazione originaria. L'associazione Sacra Corona Unita operava nel settore del traffico di stupefacenti, ed il collaboratore di giustizia LE NA descrive il ricorrente come una persona ambiziosa e abile a muoversi proprio in tale settore. In vari procedimenti, poi, al ricorrente è stato contestato solo il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 perché già sottoposto a giudizio in un separato procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma l'attività di direzione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata sempre ritenuta commessa nell'ambito della partecipazione alla Sacra Corona Unita. Il giudice dell'esecuzione, infine, ha ignorato i vari criteri indicatori della continuazione, costituiti dalla omogeneità di titoli di reato, dalla contiguità spazio-temporale, dalle modalità della condotta, palesemente sussistenti tra le varie condotte di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei soli termini sotto precisati. 2. L'ordinanza si è conformata ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità nell'escludere la sussistenza di una unicità di disegno criminoso tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e i vari reati-fine. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 285369), e tale principio deve essere confermato, in quanto consegue al concetto di “reato continuato”. La disciplina del reato continuato collega l'applicazione di un'unica pena alla sussistenza di una pulsione criminale unica, da cui derivi la programmazione almeno generica di una serie di reati, tutti decisi e voluti in quell'unico momento iniziale, ideativo e volitivo. La generica volontà di vivere commettendo reati, anche di una stessa tipologia, non costituisce una ipotesi di continuazione, ma una mera scelta di vita, in conseguenza della quale il soggetto successivamente decide e compie plurime violazioni di legge, con atti di volizione estemporanei e indipendenti tra loro. Analogamente, la decisione di entrare a far parte di un'associazione criminosa costituisce solo l'attuazione della volontà di mettersi a disposizione di un gruppo criminale, con l'intenzione di 4 compiere le varie azioni che verranno richieste;
ciò è in particolare evidente nell'adesione ad associazioni criminali organizzate in strutture distinte, che si dedicano ad attività criminali nei più svariati settori, potendo il singolo partecipe essere indirizzato a delinquere solo in uno di questi. La scelta di commettere il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., entrando a far parte di un'associazione di tipo mafioso, che è solitamente caratterizzata da questa modalità di organizzazione, non comporta perciò, necessariamente, anche la programmazione, sin da quel momento, di una serie di reati-fine. L'ordinanza, come detto, si è conformata a tale principio ed ha verificato in modo puntuale se i reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti siano stati programmati, dal ricorrente, sin dal momento del suo ingresso nel sodalizio criminoso. La sua conclusione negativa è fondata sull'accertamento della forte distanza temporale tra l'inizio della partecipazione all'associazione in questione, risalente al 2006, come ammesso dello stesso ricorrente, e la consumazione delle violazioni al d.P.R. n. 309/1990, accertate come non anteriori al 2008: tale distanza temporale è stata, logicamente, ritenuta dimostrativa della impossibilità di una programmazione di questi ultimi delitti, sin da un momento risalente a ben due anni prima. Gli elementi indicati nel ricorso come contrastanti con tale valutazione sono del tutto irrilevanti: non è rilevante, infatti, che l'associazione criminosa di cui il ricorrente è divenuto partecipe fosse dedita anche al traffico di stupefacenti, essendo necessario che il partecipe stesso, che invoca la continuazione con i reati-fine, abbia programmato sin dall'inizio della sua partecipazione la commissione di specifici reati in tale settore, ben potendo essere destinato dai capi dell'organizzazione ad agire in altri settori criminali. Non è rilevante neppure il fatto che lo stesso ricorrente fosse conosciuto come un soggetto «abile a muoversi nel settore degli stupefacenti», o che in precedenza avesse compiuto reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare, come detto, la sussistenza di una unitaria programmazione dei reati-fine nel momento del suo ingresso nel sodalizio criminoso: la propensione a commettere reati in materia di stupefacenti, in assenza di una programmazione almeno generica di questi ultimi, costituisce un mero stile di vita o un esempio di inclinazione a delinquere commettendo una specifica tipologia di delitti, ma non equivale alla commissione di reati continuati. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è approfondita, logica e conforme ai principi giurisprudenziali quanto all'esclusione della continuazione tra il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2006 al 2010 con permanenza, e le varie violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, commesse a partire dal 2008, e si sottrae al sindacato di legittimità. 5 3. L'ordinanza non ha, invece, adeguatamente valutato la possibile sussistenza di un unico disegno criminoso tra i vari reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, giudicati con le sentenze elencate ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 7) dell'ordinanza stessa. Tra questi reati sussistono alcuni indicatori tipici dell'unicità del disegno criminoso, quali l'omogeneità dei titoli e, in vari casi, la vicinanza spazio-temporale, e l'ordinanza non ha valutato se essi siano idonei e sufficienti per applicare a detti reati la disciplina della continuazione. L'esclusione della continuazione tra tali delitti e il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non osta ad una possibile, sopravvenuta programmazione unitaria dei soli reati-fine, così come l'eventuale autonoma e non unitaria programmazione della costituzione delle associazioni destinate al traffico di stupefacenti, giudicate con le sentenze n. 3) e 4) dell'elenco, non impedisce la possibile sussistenza di un unico disegno criminoso tra queste e alcuni dei delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 giudicati con le altre sentenze elencate, pur non essendo ovviamente rilevante, sotto tale profilo, il solo fatto che tutti i reati siano stati commessi nell'interesse dell'associazione criminale di appartenenza, o in attuazione dei suoi scopi, dovendo accertarsi, per ritenere tali reati uniti in continuazione, la specifica programmazione unitaria delle singole violazioni. Il ricorso, pertanto, è fondato nella parte in cui lamenta una carenza motivazionale per avere il giudice dell'esecuzione negato il beneficio tra «tutte e indistintamente» le sentenze indicate, risultando la motivazione dell'ordinanza assente in merito alla sussistenza o meno della continuazione tra le sole violazioni al d.P.R. n. 309/1990. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei limiti precisati, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto della sussistenza della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze elencate ai nn. 1), 2), 3), 4), 6) e 7), con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 6) e 7) dell'ordinanza stessa con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 29 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AO AS NI ON 6
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13370 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 29/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 15 aprile 2025 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da FF NN per l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con sette sentenze di condanna emesse una per la violazione dell'art. 416-bis cod. pen. commessa nel 2010 con permanenza, e le altre per la violazione degli artt. 73-74 d.P.R. n. 309/1990 commesse dal 2008 al 2011, sostenendo di essere divenuto un esponente di spicco dell'associazione criminosa Sacra Corona Unita sin dal 2006 e che tutti i reati devono intendersi, perciò, facenti parte del pactum sceleris e programmati sin da tale momento. Il giudice ha ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per ritenere i reati-fine in continuazione con quello di partecipazione ad associazione mafiosa deve accertarsi che i primi siano stati programmati sin dal momento di ingresso nel sodalizio, ed ha ritenuto che, essendo accertato che la sua partecipazione alla Sacra Corona Unita risale al 2006, mentre la sua attività nella cessione di stupefacenti, anche con ruolo dirigenziale in associazioni appositamente costituite, si è svolta dal 2008 al 2012, non è possibile ritenere provato che sin dall'inizio della sua partecipazione all'associazione criminosa egli avesse programmato tutti i successivi reati-fine. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso FF NN, per mezzo dei suoi difensori avv. Ladislao Massari e Francesco Cascione, articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione. L'ordinanza non ha applicato correttamente i principi stabiliti dagli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ed ha respinto la tesi difensiva in modo assertivo, tanto da negare il beneficio anche tra reati palesemente in continuazione tra loro. In primo luogo ha valutato in modo errato la durata del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, dal momento che esso è iniziato prima del 2006 ma deve ritenersi commesso anche oltre il 2010, e quindi per un arco temporale che comprende tutti gli altri fatti-reato. L'ordinanza, poi, è illogica quando afferma che non vi sono elementi da cui dedurre che il ricorrente abbia programmato sin dall'inizio la sua partecipazione quale dirigente di associazioni dedite allo spaccio di stupefacenti, solo perché le dirigeva dal carcere, in quanto non si confronta con la tipicità del reato associativo, che consiste nel programmare ed organizzare delitti, anche se poi compiuti successivamente. La continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e i reati fine deve essere esclusa solo quando questi ultimi risultino espressione di decisioni occasionali, dettate da situazioni contingenti, non se essi rientrano nella 3 programmazione originaria. L'associazione Sacra Corona Unita operava nel settore del traffico di stupefacenti, ed il collaboratore di giustizia LE NA descrive il ricorrente come una persona ambiziosa e abile a muoversi proprio in tale settore. In vari procedimenti, poi, al ricorrente è stato contestato solo il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 perché già sottoposto a giudizio in un separato procedimento per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma l'attività di direzione di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata sempre ritenuta commessa nell'ambito della partecipazione alla Sacra Corona Unita. Il giudice dell'esecuzione, infine, ha ignorato i vari criteri indicatori della continuazione, costituiti dalla omogeneità di titoli di reato, dalla contiguità spazio-temporale, dalle modalità della condotta, palesemente sussistenti tra le varie condotte di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei soli termini sotto precisati. 2. L'ordinanza si è conformata ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità nell'escludere la sussistenza di una unicità di disegno criminoso tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e i vari reati-fine. Questa Corte ha stabilito, infatti, che «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 285369), e tale principio deve essere confermato, in quanto consegue al concetto di “reato continuato”. La disciplina del reato continuato collega l'applicazione di un'unica pena alla sussistenza di una pulsione criminale unica, da cui derivi la programmazione almeno generica di una serie di reati, tutti decisi e voluti in quell'unico momento iniziale, ideativo e volitivo. La generica volontà di vivere commettendo reati, anche di una stessa tipologia, non costituisce una ipotesi di continuazione, ma una mera scelta di vita, in conseguenza della quale il soggetto successivamente decide e compie plurime violazioni di legge, con atti di volizione estemporanei e indipendenti tra loro. Analogamente, la decisione di entrare a far parte di un'associazione criminosa costituisce solo l'attuazione della volontà di mettersi a disposizione di un gruppo criminale, con l'intenzione di 4 compiere le varie azioni che verranno richieste;
ciò è in particolare evidente nell'adesione ad associazioni criminali organizzate in strutture distinte, che si dedicano ad attività criminali nei più svariati settori, potendo il singolo partecipe essere indirizzato a delinquere solo in uno di questi. La scelta di commettere il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., entrando a far parte di un'associazione di tipo mafioso, che è solitamente caratterizzata da questa modalità di organizzazione, non comporta perciò, necessariamente, anche la programmazione, sin da quel momento, di una serie di reati-fine. L'ordinanza, come detto, si è conformata a tale principio ed ha verificato in modo puntuale se i reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti siano stati programmati, dal ricorrente, sin dal momento del suo ingresso nel sodalizio criminoso. La sua conclusione negativa è fondata sull'accertamento della forte distanza temporale tra l'inizio della partecipazione all'associazione in questione, risalente al 2006, come ammesso dello stesso ricorrente, e la consumazione delle violazioni al d.P.R. n. 309/1990, accertate come non anteriori al 2008: tale distanza temporale è stata, logicamente, ritenuta dimostrativa della impossibilità di una programmazione di questi ultimi delitti, sin da un momento risalente a ben due anni prima. Gli elementi indicati nel ricorso come contrastanti con tale valutazione sono del tutto irrilevanti: non è rilevante, infatti, che l'associazione criminosa di cui il ricorrente è divenuto partecipe fosse dedita anche al traffico di stupefacenti, essendo necessario che il partecipe stesso, che invoca la continuazione con i reati-fine, abbia programmato sin dall'inizio della sua partecipazione la commissione di specifici reati in tale settore, ben potendo essere destinato dai capi dell'organizzazione ad agire in altri settori criminali. Non è rilevante neppure il fatto che lo stesso ricorrente fosse conosciuto come un soggetto «abile a muoversi nel settore degli stupefacenti», o che in precedenza avesse compiuto reati in materia di cessione di sostanze stupefacenti, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare, come detto, la sussistenza di una unitaria programmazione dei reati-fine nel momento del suo ingresso nel sodalizio criminoso: la propensione a commettere reati in materia di stupefacenti, in assenza di una programmazione almeno generica di questi ultimi, costituisce un mero stile di vita o un esempio di inclinazione a delinquere commettendo una specifica tipologia di delitti, ma non equivale alla commissione di reati continuati. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pertanto, è approfondita, logica e conforme ai principi giurisprudenziali quanto all'esclusione della continuazione tra il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2006 al 2010 con permanenza, e le varie violazioni degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, commesse a partire dal 2008, e si sottrae al sindacato di legittimità. 5 3. L'ordinanza non ha, invece, adeguatamente valutato la possibile sussistenza di un unico disegno criminoso tra i vari reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, giudicati con le sentenze elencate ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 7) dell'ordinanza stessa. Tra questi reati sussistono alcuni indicatori tipici dell'unicità del disegno criminoso, quali l'omogeneità dei titoli e, in vari casi, la vicinanza spazio-temporale, e l'ordinanza non ha valutato se essi siano idonei e sufficienti per applicare a detti reati la disciplina della continuazione. L'esclusione della continuazione tra tali delitti e il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. non osta ad una possibile, sopravvenuta programmazione unitaria dei soli reati-fine, così come l'eventuale autonoma e non unitaria programmazione della costituzione delle associazioni destinate al traffico di stupefacenti, giudicate con le sentenze n. 3) e 4) dell'elenco, non impedisce la possibile sussistenza di un unico disegno criminoso tra queste e alcuni dei delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 giudicati con le altre sentenze elencate, pur non essendo ovviamente rilevante, sotto tale profilo, il solo fatto che tutti i reati siano stati commessi nell'interesse dell'associazione criminale di appartenenza, o in attuazione dei suoi scopi, dovendo accertarsi, per ritenere tali reati uniti in continuazione, la specifica programmazione unitaria delle singole violazioni. Il ricorso, pertanto, è fondato nella parte in cui lamenta una carenza motivazionale per avere il giudice dell'esecuzione negato il beneficio tra «tutte e indistintamente» le sentenze indicate, risultando la motivazione dell'ordinanza assente in merito alla sussistenza o meno della continuazione tra le sole violazioni al d.P.R. n. 309/1990. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei limiti precisati, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto della sussistenza della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze elencate ai nn. 1), 2), 3), 4), 6) e 7), con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra richiamati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 6) e 7) dell'ordinanza stessa con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 29 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AO AS NI ON 6